§ 3.5.39 - Decisione 2 ottobre 2009, n. 739.
Decisione n. 2009/739/CE della Commissione, che stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.5 reti transeuropee
Data:02/10/2009
Numero:739


Sommario
Art. 1.  Uso dell’IMI per lo scambio di informazioni
Art. 2.  Funzioni dell’IMI in relazione alle richieste di informazioni e all’effettuazione di verifiche, ispezioni e indagini, e alle relative risposte
Art. 3.  Funzioni dell’IMI in relazione alle allerta
Art. 4.  Funzioni dell’IMI in relazione al meccanismo di deroga individuale
Art. 5.  Protezione dei dati personali
Art. 6.  Destinatari


§ 3.5.39 - Decisione 2 ottobre 2009, n. 739.

Decisione n. 2009/739/CE della Commissione, che stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

(G.U.U.E. 7 ottobre 2009, n. L 263)

 

[notificata con il numero C(2009) 7493]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno [1], in particolare la seconda frase dell’articolo 36,

 

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’obbligo di mutua assistenza e di reciproca collaborazione efficace imposto agli Stati membri ai sensi degli articoli 28-36 della direttiva 2006/123/CE comporta lo scambio di informazioni tra le autorità competenti. Per funzionare adeguatamente, la collaborazione tra Stati membri dev’essere assistita da strumenti tecnici che permettono una comunicazione diretta e rapida tra le rispettive autorità competenti. A tal fine, l’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE dispone che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri tenendo conto dei sistemi di informazione esistenti.

 

(2) Il sistema d’informazione del mercato interno ("IMI"), istituito ai sensi della decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all’erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) [2], è uno strumento elettronico che ha l’obiettivo di facilitare una serie di atti legislativi nel settore del mercato interno che necessitano lo scambio di informazioni tra le amministrazioni degli Stati membri. Poiché l’IMI permette uno scambio sicuro e strutturato di informazioni tra le autorità competenti per via elettronica e consente alle autorità competenti di identificare facilmente l’interlocutore pertinente negli altri Stati membri e di comunicare tra di loro in modo rapido ed efficace, è opportuno avvalersi dell’IMI per lo scambio di informazioni ai fini della direttiva 2006/123/CE.

 

(3) Per permettere alle autorità competenti degli Stati membri di scambiare efficacemente informazioni per via elettronica è necessario stabilire modalità pratiche per tale scambio tramite l’IMI.

 

(4) Oltre alle richieste di informazioni e all’effettuazione di verifiche, ispezioni e indagini, e alle relative risposte, la direttiva 2006/123/CE prevede due meccanismi specifici di scambio di informazioni: lo scambio di informazioni su gravi specifici atti e circostanze relative ad attività di servizi che possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente ("allerta"), ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, e dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE, e lo scambio di informazioni su misure eccezionali relative alla sicurezza dei servizi ("deroghe per casi individuali"), ai sensi dell’articolo 18 e dell’articolo 35 della medesima direttiva.

 

(5) Poiché le allerta riguardano minacce gravi alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente, è essenziale una stretta cooperazione tra le autorità competenti nei vari Stati membri per porre fine alla minaccia in questione e tenere tali autorità adeguatamente informate sulle azioni intraprese dalle altre autorità, e sull’eliminazione o la persistenza della minaccia. Per garantire l’efficace controllo, da parte delle autorità competenti, dei prestatori e dei loro servizi, nonché una protezione adeguata dei dati personali contenuti nelle allerta, è necessario provvedere alla chiusura di un’allerta dichiarata da uno Stato membro ai sensi della direttiva 2006/123/CE, quando le condizioni stabilite all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 32, paragrafo 1, non sono più soddisfatte. Dev’essere possibile per gli Stati membri opporsi a una proposta di chiusura di un’allerta nel caso in cui persista la minaccia di grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente.

 

(6) Ai sensi dell’articolo 43 della direttiva 2006/123/CE l’attuazione e l’applicazione di tale direttiva e, in particolare, le disposizioni relative al controllo devono ottemperare alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [3] e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) [4]. Di conseguenza, lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri deve essere effettuato conformemente alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Il trattamento delle informazioni da parte della Commissione deve essere effettuato conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [5].

 

(7) Per garantire un livello elevato di protezione dei dati personali nel quadro del sistema di informazione IMI, la Commissione ha adottato la decisione 2008/49/CE, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) [6] e la raccomandazione 2009/329/CE, del 26 marzo 2009, relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) [7].

 

(8) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 40 della direttiva 2006/123/CE,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Uso dell’IMI per lo scambio di informazioni

1. Il sistema di informazione del mercato interno ("IMI") è usato per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri al fine di conformarsi alle disposizioni sulla cooperazione amministrativa stabilite al capo VI della direttiva 2006/123/CE e che prevedono quanto segue:

 

a) richieste di informazioni e richieste di effettuare verifiche, ispezioni e indagini, e le relative risposte, ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE;

 

b) allerta, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, e dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE;

 

c) richieste e notifiche caso per caso, in base alla procedura di cui all’articolo 35, paragrafi 2, 3 e 6, della direttiva 2006/123/CE.

 

2. I coordinatori IMI di cui all’articolo 8 della decisione 2008/49/CE possono essere designati come punti di contatto ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.

 

     Art. 2. Funzioni dell’IMI in relazione alle richieste di informazioni e all’effettuazione di verifiche, ispezioni e indagini, e alle relative risposte

Ai fini delle richieste di informazioni e di effettuazione di verifiche, ispezioni e indagini, e delle relative risposte, il sistema IMI supporta le seguenti azioni:

 

a) invio delle richieste;

 

b) invio e richiesta di informazioni supplementari;

 

c) accettazione delle richieste;

 

d) trasmissione delle richieste;

 

e) risposta alle richieste.

 

     Art. 3. Funzioni dell’IMI in relazione alle allerta

1. Ai fini dello scambio di informazioni sulle allerta, il sistema IMI supporta le seguenti azioni:

 

a) invio delle allerta se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE;

 

b) invio e richiesta di informazioni supplementari sulle allerta;

 

c) revoca delle allerta che sono state inviate senza che fossero soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE;

 

d) correzione delle informazioni contenute nelle allerta;

 

e) invio delle proposte di chiusura delle allerta;

 

f) obiezioni alle proposte di chiusura delle allerta;

 

g) chiusura delle allerta quando non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE.

 

2. Ai fini dell’invio delle allerta e delle relative informazioni agli altri Stati membri e della ricezione delle allerta dagli altri Stati membri, il sistema IMI supporta la funzione di coordinatore delle allerta. La funzione di coordinatore delle allerta può essere svolta dai partecipanti IMI di cui agli articoli 7 e 8 della decisione 2008/49/CE.

 

3. Le informazioni, compresi i dati personali, contenute nelle allerta che sono state chiuse, non sono più accessibili agli utenti IMI sino alla loro cancellazione dal sistema in base alla procedura di cui all’articolo 4 della decisione 2008/49/CE.

 

     Art. 4. Funzioni dell’IMI in relazione al meccanismo di deroga individuale

Ai fini dello scambio di informazioni sulle deroghe individuali, il sistema IMI supporta le seguenti azioni:

 

a) invio di una richiesta allo Stato membro di stabilimento ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE;

 

b) risposta a una richiesta inviata ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE;

 

c) invio di una notifica alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, e dell’articolo 35, paragrafo 6, della direttiva 2006/123/CE;

 

d) invio di un’informazione automatica a un coordinatore sulle azioni di cui alle lettere a), b) e c).

 

     Art. 5. Protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali ai fini dello scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri avviene nel rispetto delle disposizioni delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

 

Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione avviene nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

 

     Art. 6. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

 

[2] GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25.

 

[3] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

 

[4] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

 

[5] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

 

[6] GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18.

 

[7] GU L 100 del 18.4.2009, pag. 12.