§ 3.5.26 – Decisione 28 aprile 2004, n. 387.
Decisione n. 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.5 reti transeuropee
Data:28/04/2004
Numero:387


Sommario
Art.  1. Ambito di applicazione
Art.  2. Obiettivo
Art.  3. Definizioni
Art.  4. Progetti di interesse comune
Art.  5. Misure orizzontali
Art.  6. Principi di attuazione
Art.  7. Altri principi
Art.  8. Procedura di attuazione
Art.  9. Disposizioni di bilancio
Art.  10. Contributo finanziario della Comunità
Art.  11. Comitato
Art.  12. Relazione annuale
Art.  13. Valutazione
Art.  14. Cooperazione internazionale
Art.  15. Altre reti
Art.  16. Quadro finanziario
Art.  17. Entrata in vigore


§ 3.5.26 – Decisione 28 aprile 2004, n. 387. [1]

Decisione n. 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC),

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 144).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ,

     visto il parere del Comitato delle regioni , deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato , considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 154 del trattato, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 14 e 158 e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee.

     (2) La creazione di condizioni favorevoli alla mobilità delle imprese e dei cittadini attraverso le frontiere europee contribuisce direttamente all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro.

     (3) A norma dell'articolo 157 del trattato, la Comunità e gli Stati membri devono assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell'industria della Comunità.

     (4) Con le decisioni n. 1719/1999/CE  e n. 1720/1999/CE  il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di azioni, di misure orizzontali e di orientamenti, che comprendono l'identificazione di progetti di interesse comune relativi alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati tra le amministrazioni (IDA). Poiché il periodo di validità di tali decisioni scadrà il 31 dicembre 2004, è necessario prevedere un quadro per il seguito del programma IDA istituito dalle suddette decisioni.

     (5) Il programma IDABC si baserà sui risultati positivi conseguiti dai precedenti programmi IDA che hanno migliorato l'efficacia della cooperazione transfrontaliera tra le amministrazioni pubbliche.

     (6) Nell'istituire e nell'attuare il programma IDABC, che è il seguito dei precedenti programmi IDA, occorrerebbe tenere nel dovuto conto i risultati già ottenuti da tali programmi.

     (7) I lavori portati a termine nell'ambito del programma IDABC costituiranno probabilmente la base dei lavori ulteriori. Ciò comporterà che, tenuto conto anche della rapidità dei cambiamenti tecnologici, il programma dovrà essere adattabile agli sviluppi futuri.

     (8) Le conclusioni adottate dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 stabiliscono come obiettivo dell'Unione europea quello di diventare, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di svilupparsi in modo sostenibile, di accrescere la quantità e la qualità dell'occupazione e di rafforzare la coesione sociale.

     (9) Il Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2003 ha posto in rilievo l'importanza per l'Europa dei collegamenti telematici ai fini del rafforzamento del mercato interno e ha sottolineato il ruolo essenziale che le comunicazioni elettroniche svolgono nello stimolare la crescita, la competitività e l'occupazione nell'Unione europea, nonché la necessità di potenziare questo strumento per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona. A questo scopo, è opportuno sostenere e promuovere l'istituzione e lo sviluppo di servizi paneuropei di governo elettronico e delle connesse reti telematiche.

     (10) L'eliminazione degli ostacoli alle comunicazioni elettroniche tra le amministrazioni pubbliche di ogni livello e tra queste e le imprese e i cittadini contribuisce a migliorare le condizioni in cui le imprese operano, riducendo i gravami amministrativi e burocratici, e può indurre le imprese e i cittadini dell'Unione europea a profittare dei benefici della società dell'informazione e ad interagire elettronicamente con le amministrazioni pubbliche.

     (11) Il miglioramento dei servizi di governo elettronico consente alle imprese e ai cittadini di interagire con le amministrazioni pubbliche senza particolari competenze nel campo della tecnologia dell'informazione o senza una conoscenza preliminare dell'organizzazione e del funzionamento di un'amministrazione pubblica.

     (12) La creazione di reti telematiche transeuropee per lo scambio di informazioni tra amministrazioni pubbliche, istituzioni comunitarie e altre entità, quali le agenzie, le organizzazioni e i servizi europei preposti a promuovere gli interessi della Comunità, non dovrebbe quindi essere considerata un fine, bensì un mezzo, grazie al quale è possibile erogare a livello paneuropeo servizi interoperabili informativi e interattivi di governo elettronico, sfruttando ed estendendo ai cittadini e alle imprese i vantaggi risultanti dalla cooperazione tra le amministrazioni pubbliche in Europa.

     (13) La Commissione intraprende e, se del caso, aggiorna, esaurienti consultazioni con le parti interessate, nell'ottica di realizzare uno studio, riguardante tutti i pertinenti settori e incentrato in particolare sulle richieste delle imprese e dei cittadini e sui vantaggi che questi potrebbero ricavarne, onde stilare un elenco di servizi paneuropei di governo elettronico per i quali esiste una domanda e che sono vantaggiosi, da realizzare nel periodo di validità della presente decisione.

     (14) Servizi paneuropei di governo elettronico consentono alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini di stabilire migliori rapporti con le amministrazioni pubbliche di altri paesi. L'erogazione di tali servizi presuppone l'esistenza di sistemi di informazione e di comunicazione efficienti ed interoperabili tra le amministrazioni pubbliche nonché di processi amministrativi interoperabili «front office» e «back office» al fine di scambiare in modo sicuro, comprendere ed elaborare l'informazione del settore pubblico in tutta Europa.

     (15) Per l'erogazione di servizi paneuropei di governo elettronico è necessario tenere conto in particolare delle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati , e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela delle vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche .

     (16) È importante che l'azione svolta a sostegno del governo elettronico dalle amministrazioni nazionali tenga in considerazione le priorità dell'Unione europea.

     (17) È essenziale utilizzare nella massima misura possibile norme o specifiche pubbliche o aperte per lo scambio di informazioni e l'integrazione dei servizi, in modo da assicurare la piena interoperabilità e quindi accrescere i benefici dei servizi paneuropei di governo elettronico e delle connesse reti telematiche transeuropee.

     (18) La creazione di servizi paneuropei di governo elettronico e delle relative reti telematiche di cui la Comunità è un utente o un fruitore spetta alla Comunità e agli Stati membri.

     (19) È essenziale assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Comunità e, ove necessario, tra le istituzioni della Comunità e le parti interessate.

     (20) Le azioni svolte a livello comunitario dovrebbero stimolare lo sviluppo riuscito di servizi di governo elettronico a livello paneuropeo e le relative misure necessarie a tutti i livelli appropriati, tenendo nel debito conto le diversità linguistiche della Comunità.

     (21) Occorrerebbe incoraggiare la partecipazione di tutti gli Stati membri alle azioni a sostegno dei servizi paneuropei di governo elettronico erogati dalle amministrazioni pubbliche alle imprese e ai cittadini. Possono peraltro essere avviate azioni che coinvolgano vari Stati membri e gli Stati membri non partecipanti dovrebbero essere incoraggiati a partecipare in una fase successiva.

     (22) Occorrerebbe garantire uno scambio fecondo con le pertinenti iniziative nazionali, regionali e locali e l'erogazione di servizi di governo elettronico negli Stati membri.

     (23) Il piano d'azione «eEurope» 2005, approvato dal Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002, in particolare il capitolo sul governo elettronico, sottolinea l'importanza del programma IDA nel promuovere l'istituzione di servizi paneuropei di governo elettronico a sostegno di attività transfrontaliere, che completano e inquadrano le iniziative di governo elettronico prese a tutti i livelli appropriati.

     (24) Per utilizzare in modo efficiente le risorse finanziarie della Comunità, è necessario ripartire in modo equo i costi dei servizi paneuropei di governo elettronico e delle connesse reti telematiche tra gli Stati membri e la Comunità.

     (25) Il modo migliore per porre la creazione e il funzionamento di servizi paneuropei di governo elettronico e delle connesse reti telematiche sotto l'insegna della produttività, della rispondenza e della flessibilità consiste nel seguire una strategia orientata verso il mercato, scegliendo quindi i fornitori tra una pluralità di offerenti in concorrenza ed assicurando, se del caso, la sostenibilità operativa e finanziaria delle misure.

     (26) I servizi paneuropei di governo elettronico dovrebbero svilupparsi nel contesto di specifici progetti di interesse comune e di specifiche misure orizzontali. Occorrerebbe attuare altre misure orizzontali a sostegno dell'erogazione interoperabile di tali servizi, creando o potenziando servizi di infrastruttura.

     (27) È opportuno di conseguenza ammettere la partecipazione al programma IDABC anche dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati e dovrebbe essere incoraggiata la cooperazione con altri paesi terzi. Altre entità internazionali possono partecipare, a proprie spese, all'attuazione dei progetti di interesse comune e delle misure orizzontali.

     (28) Al fine di garantire una sana gestione delle risorse finanziarie dell'Unione europea ed evitare l'inutile moltiplicazione di apparecchiature, la ripetizione delle indagini e la diversità dei metodi, dovrebbe essere possibile utilizzare i servizi creati nell'ambito del programma IDA o del programma IDABC nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, ai sensi dei titoli V e VI del trattato sull'Unione europea.

     (29) Poiché la creazione di servizi paneuropei di governo elettronico è un obiettivo che non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri e può, dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui all'articolo succitato, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

     (30) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

     (31) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ,

 

     DECIDONO:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     La presente decisione istituisce, per il periodo 2005-2009, un programma per l'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche europee, alle istituzioni comunitarie e ad altre entità, nonché alle imprese e ai cittadini europei (in seguito denominato «programma IDABC»).

 

     Art. 2. Obiettivo

     1. L'obiettivo del programma IDABC è quello di individuare, sostenere e promuovere lo sviluppo e la creazione di servizi paneuropei di governo elettronico e delle connesse reti telematiche interoperabili, fornendo agli Stati membri e alla Comunità un ausilio per attuare, nelle rispettive sfere di competenza, le politiche e le attività comunitarie, ottenendo vantaggi sostanziali per le amministrazioni pubbliche, le imprese e i cittadini.

     2. Il programma si prefigge inoltre i seguenti obiettivi:

     a) permettere uno scambio efficace e sicuro di informazioni tra le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli appropriati, nonché tra tali amministrazioni e le istituzioni comunitarie od eventualmente altre entità;

     b) estendere i benefici dello scambio di informazioni di cui alla lettera a) al fine di facilitare l'erogazione di servizi alle imprese e ai cittadini tenendo conto delle loro esigenze;

     c) fornire un ausilio al processo di formazione delle decisioni nella Comunità e facilitare la comunicazione tra le istituzioni comunitarie sviluppando il relativo quadro strategico a livello paneuropeo;

     d) pervenire all'interoperabilità tra i diversi settori di intervento e al loro interno e, ove opportuno, con le imprese e i cittadini, in particolare sulla base di un quadro europeo di interoperabilità;

     e) contribuire agli sforzi delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e della Comunità in termini di semplificazione delle operazioni, accelerazione delle realizzazioni, sicurezza, efficienza, trasparenza, cultura del servizio e rispondenza;

     f) promuovere la diffusione delle buone pratiche e incoraggiare lo sviluppo di soluzioni telematiche innovative nelle amministrazioni pubbliche.

 

     Art. 3. Definizioni

     Ai fini della presente decisione, s'intende per:

     a) «rete telematica»: un sistema complessivo di comunicazione di dati, comprendente l'infrastruttura e i collegamenti fisici nonché i servizi e gli strati d'applicazione connessi, che consente lo scambio di informazioni per via elettronica tra le amministrazioni pubbliche e al loro interno, come pure tra le amministrazioni pubbliche e i cittadini e le imprese;

     b) «servizi paneuropei di governo elettronico»: servizi informativi e interattivi transfrontalieri del settore pubblico, settoriali o orizzontali, ovvero di natura transettoriale, erogati dalle amministrazioni pubbliche europee alle amministrazioni pubbliche europee, alle imprese e alle loro associazioni e ai cittadini e alle loro associazioni per mezzo di reti telematiche transeuropee interoperabili;

     c) «progetto di interesse comune»: un progetto, nei settori d'intervento specificati nell'allegato I, intrapreso o proseguito a titolo della presente decisione e concernente la creazione o il potenziamento di servizi paneuropei di governo elettronico;

     d) «servizi di infrastruttura»: servizi erogati per rispondere a esigenze generali comprendenti soluzioni tecnologiche e di software, tra cui un quadro europeo di interoperabilità, sicurezza, middleware e servizi di rete. I servizi di infrastruttura costituiscono la base dell'erogazione di servizi paneuropei di governo elettronico;

     e) «misura orizzontale»: un'azione, come specificato nell'allegato II, intrapresa o proseguita a titolo della presente decisione e concernente la creazione o il potenziamento di servizi paneuropei di governo elettronico orizzontali, di servizi di infrastruttura o attività strategiche e di sostegno;

     f) «interoperabilità»: la capacità dei sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e dei processi aziendali che su di essi si basano di scambiare dati e consentire la condivisione di informazioni e conoscenze.

 

     Art. 4. Progetti di interesse comune

     Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, la Comunità, in cooperazione con gli Stati membri attua i progetti di interesse comune specificati nel programma di lavoro «staffetta» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo i principi di cui agli articoli 6 e 7.

     I progetti di interesse comune, nella misura del possibile, utilizzano i servizi paneuropei di governo elettronico orizzontali e i servizi di infrastruttura e contribuiscono all'ulteriore sviluppo di tali servizi.

 

     Art. 5. Misure orizzontali

     1. Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, la Comunità, in cooperazione con gli Stati membri, adotta, a sostegno dei progetti di interesse comune, le misure orizzontali di cui all'allegato II specificate nel programma di lavoro «staffetta» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo i principi di cui agli articoli 6 e 7.

     2. Le misure orizzontali forniscono, mantengono e promuovono servizi di infrastruttura per le amministrazioni pubbliche nella Comunità sulla base di una politica di mantenimento e di accesso definita nell'ambito del programma IDABC. Esse prevedono altresì la gestione dei servizi paneuropei di governo elettronico orizzontali e istituiscono attività strategiche e di sostegno per promuovere servizi paneuropei di governo elettronico, eseguire l'analisi strategica dei relativi sviluppi nella Comunità e negli Stati membri ed assicurare la gestione del programma e la diffusione delle buone pratiche.

     3. Per poter identificare le misure orizzontali da adottare, la Comunità stabilisce una descrizione dei servizi paneuropei di governo elettronico orizzontali e dei servizi di infrastruttura. La descrizione comprende aspetti quali la gestione necessaria, l'organizzazione, le responsabilità connesse e la partecipazione ai costi, nonché una strategia da utilizzare nello sviluppo e nell'attuazione dei servizi paneuropei di governo elettronico orizzontali e dei servizi di infrastruttura. La strategia è basata sulla valutazione dei requisiti del progetto. La descrizione è riveduta annualmente.

 

     Art. 6. Principi di attuazione

     1. Nell'attuazione dei progetti di interesse comune e delle misure orizzontali si applicano i principi enunciati nei paragrafi da 2 a 10.

     2. La presente decisione costituisce la base giuridica per l'attuazione delle misure orizzontali.

     3. L'attuazione di un progetto richiede una base giuridica settoriale. Ai fini della presente decisione, un progetto è considerato conforme a tale requisito quando fornisce un contributo all'erogazione di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese o ai cittadini nell'ambito dell'attuazione di una base giuridica settoriale o di qualsiasi altra base giuridica pertinente.

     Il presente paragrafo non si applica ai progetti di interesse comune che forniscono un contributo all'erogazione di servizi di governo elettronico tra le istituzioni comunitarie e le agenzie europee.

     4. È incoraggiata la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri ad un progetto a sostegno dei servizi paneuropei di governo elettronico erogati dalle amministrazioni pubbliche alle imprese e alle loro associazioni o dalle amministrazioni pubbliche ai cittadini e alle loro associazioni.

     5. I progetti di interesse comune e le misure orizzontali comprendono tutte le azioni necessarie per creare o potenziare servizi paneuropei di governo elettronico.

     6. I progetti di interesse comune e le misure orizzontali comprendono, ove opportuno, una fase preparatoria. Essi prevedono una fase di fattibilità, una fase di sviluppo e convalida e una fase di attuazione, da attuare a norma dell'articolo 7.

     Il presente paragrafo non si applica alle attività strategiche e di sostegno di cui all'allegato II, parte C.

     7. Si tiene conto, ove opportuno, dei risultati ottenuti da altre attività pertinenti svolte dalla Comunità e dagli Stati membri, in particolare dai programmi della Comunità di ricerca e sviluppo tecnologico e da altri programmi e politiche della Comunità quali eTEN , eContent , eInclusion, eLearning  e MODINIS , nella definizione di progetti di interesse comune e di misure orizzontali, al fine di evitare doppioni e di accelerare lo sviluppo di servizi di governo elettronico. Si tiene conto anche dei progetti in fase di progettazione o di sviluppo.

     8. I progetti di interesse comune o le misure orizzontali sono definiti tecnicamente con riferimento alle norme europee o alle specifiche pubbliche o aperte relative allo scambio di informazioni e all'integrazione dei servizi e sono conformi ai servizi di infrastruttura, ove opportuno, per garantire l'interoperabilità e l'accessibilità tra i sistemi nazionali e quelli comunitari e tra i settori amministrativi e al loro interno, come pure con le imprese e i cittadini.

     9. I progetti di interesse comune e le misure orizzontali tengono conto, ove opportuno, del quadro europeo di interoperabilità fornito, mantenuto e promosso dal programma IDABC.

     10. Un esame post-attuazione di ogni progetto di interesse comune o misura orizzontale è effettuato entro un anno dalla fine della fase di attuazione.

     L'esame comprende un'analisi dei costi e dei benefici.

     Nel caso dei progetti di interesse comune l'esame è effettuato in coordinamento con gli Stati membri conformemente alle regole della politica settoriale e presentato al comitato settoriale competente.

     Le conclusioni e le raccomandazioni formulate in seguito all'esame dei progetti di interesse comune sono presentate al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1) per informazione.

     Nel caso delle misure orizzontali l'esame è effettuato nell'ambito del comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

 

     Art. 7. Altri principi

     1. In aggiunta ai principi di cui all'articolo 6, si applicano i principi enunciati nei paragrafi da 2 a 8.

     2. La fase preparatoria si conclude con la stesura di una relazione preparatoria che stabilisce gli obiettivi, l'ambito e le motivazioni del progetto di interesse comune o della misura orizzontale e, in particolare, i costi e i benefici previsti, nonché l'ottenimento dell'impegno e dell'intesa necessari da parte dei partecipanti per mezzo di appropriate consultazioni, compresa un'indicazione del comitato competente a seguire l'attuazione del progetto o della misura.

     3. La fase di fattibilità si conclude con la definizione di un piano complessivo di attuazione comprendente le fasi di sviluppo e di attuazione e le informazioni contenute nella relazione preparatoria e:

     a) la descrizione dello sviluppo organizzativo programmato e, se del caso, della riconfigurazione delle procedure di lavoro;

     b) gli obiettivi, la funzionalità, i partecipanti e le tecniche impiegate;

     c) le misure volte a facilitare la comunicazione multilingue;

     d) le misure atte a garantire la sicurezza e la protezione dei dati;

     e) l'attribuzione dei ruoli alla Comunità e agli Stati membri;

     f) il preventivo di spesa dettagliato e la descrizione dei benefici previsti, con l'indicazione dei criteri per la valutazione dei benefici ottenuti oltre la fase di attuazione ed un'analisi dettagliata della remunerazione dell'investimento e degli obiettivi intermedi da raggiungere;

     g) uno schema che definisca una suddivisione equa tra la Comunità e gli Stati membri, ed eventualmente altre entità, dei costi di esercizio e di mantenimento dei servizi paneuropei di governo elettronico e di infrastruttura a conclusione della fase di attuazione.

     4. Durante la fase di sviluppo e di convalida, la soluzione proposta può, se del caso, essere applicata, sperimentata, valutata e monitorata su scala ridotta e i risultati sono utilizzati per modificare di conseguenza il piano complessivo di attuazione.

     5. Durante la fase di attuazione, i servizi pienamente funzionali interessati sono stabiliti conformemente al piano complessivo di attuazione.

     6. La relazione preparatoria e il piano complessivo di attuazione sono stabiliti utilizzando i metodi predisposti nell'ambito delle attività di sostegno del programma IDABC.

     7. L'avvio e l'attuazione di un progetto di interesse comune, la definizione delle sue fasi e la stesura delle relazioni preparatorie e dei piani complessivi di attuazione hanno luogo e sono controllati dalla Commissione secondo la pertinente procedura di comitato settoriale.

     Quando non si applica la procedura di comitato settoriale, la Comunità e gli Stati membri istituiscono gruppi di esperti per esaminare tutte le problematiche pertinenti.

     Le conclusioni raggiunte dai comitati settoriali e, se del caso, dai gruppi di esperti sono comunicate dalla Commissione al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

     8. L'avvio e l'attuazione di misure orizzontali, la definizione delle sue fasi e la stesura delle relazioni preparatorie e dei piani complessivi di attuazione hanno luogo e sono controllate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

 

     Art. 8. Procedura di attuazione

     1. La Commissione mette a punto un programma di lavoro «staffetta» che copra l'intero periodo di validità della presente decisione per l'attuazione di progetti di interesse comune e di misure orizzontali. La Commissione approva il programma di lavoro e, almeno una volta all'anno, le eventuali modifiche, tenendo conto, se del caso, della ripartizione di bilancio per progetto di interesse comune e per misure orizzontali.

     La procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, si applica per quanto attiene all'adozione, da parte della Commissione, del programma di lavoro "staffetta" e di ogni sua eventuale modifica.

     2. Per ogni progetto di interesse comune e per ogni misura orizzontale il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 comprende, ove opportuno:

     a) una descrizione degli obiettivi, dell'ambito di applicazione, delle motivazioni, dei beneficiari potenziali, delle funzionalità e delle tecniche impiegate;

     b) una presentazione dettagliata del consuntivo di spesa e degli obiettivi intermedi raggiunti, nonché dei costi e dei benefici previsti e degli obiettivi intermedi da raggiungere;

     c) un'indicazione precisa dei servizi orizzontali paneuropei di governo elettronico e di infrastruttura da utilizzare.

 

     Art. 9. Disposizioni di bilancio

     1. Senza pregiudizio dell'articolo 8, la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, si applica per quanto riguarda l'adozione, da parte della Commissione, del bilancio di ogni progetto di interesse comune o misura orizzontale in modo da coprire, nel rispetto delle regole applicabili in materia di bilancio, il programma di lavoro «staffetta» e ogni sua eventuale modifica, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.

     2. I fondi sono erogati in base al raggiungimento di specifici obiettivi intermedi, secondo la procedura applicabile al comitato settoriale competente per i progetti di interesse comune e al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1 per le misure orizzontali. Per l'avvio della fase preparatoria, l'obiettivo intermedio è l'inclusione nel programma di lavoro «staffetta» del progetto di interesse comune o della misura orizzontale da attuare. Per l'avvio della fase di fattibilità, l'obiettivo intermedio è la relazione preparatoria. Per l'avvio della successiva fase di sviluppo e di convalida, l'obiettivo intermedio è il piano complessivo di attuazione. Gli obiettivi intermedi da raggiungere durante la fase di sviluppo e di convalida e la fase di attuazione sono integrati nel programma di lavoro «staffetta» come indicato nell'articolo 8.

     3. La procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2 si applica anche per quanto riguarda le proposte di incremento del bilancio per un importo superiore a 100 000 EUR per progetto di interesse comune o misura orizzontale in un anno.

     4. Il programma è attuato sulla base delle norme che regolano le gare pubbliche d'appalto. Il capitolato d'oneri delle gare indette è stabilito, per i contratti di valore superiore a 500 000 EUR, in coordinamento con gli Stati membri nell'ambito del comitato settoriale competente o del comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

 

     Art. 10. Contributo finanziario della Comunità

     1. La Comunità sostiene i costi relativi all'attuazione dei progetti di interesse comune e delle misure orizzontali in misura proporzionale al proprio interesse.

     2. Il contributo finanziario della Comunità per ogni progetto di interesse comune o misura orizzontale è determinato secondo le modalità indicate nei paragrafi da 3 a 7.

     3. L'erogazione di un contributo della Comunità per un progetto di interesse comune o una misura orizzontale è subordinata alla presentazione di piani concreti di finanziamento dei costi di mantenimento e di esercizio della fase post-attuazione, con una chiara attribuzione dei ruoli alla Comunità e agli Stati membri o ad altre entità.

     4. Nelle fasi preparatorie e di fattibilità il contributo della Comunità può coprire il costo totale degli studi necessari.

     5. Nella fase di sviluppo e di convalida e nella fase di attuazione la Comunità sostiene il costo dei compiti che le sono attribuiti nel piano complessivo di attuazione del progetto di interesse comune o della misura orizzontale in questione.

     6. Il finanziamento da parte della Comunità di un progetto di interesse comune o di una misura orizzontale concernente l'erogazione e il mantenimento di servizi di infrastruttura cessa, di norma, al più tardi quattro anni dopo l'inizio della fase preparatoria.

     7. Le risorse finanziarie previste dalla presente decisione non sono assegnate a progetti di interesse comune e a misure orizzontali o a fasi di progetti di interesse comune e misure orizzontali che fruiscono di un finanziamento proveniente da un'altra fonte comunitaria.

     8. Entro il 31 dicembre 2006 meccanismi destinati a garantire la sostenibilità finanziaria e operativa dei servizi di infrastruttura, se del caso, sono definiti e concordati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

 

     Art. 11. Comitato

     1. La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato dei servizi paneuropei di governo elettronico (COPEGS)».

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il COPEGS adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 12. Relazione annuale

     La Commissione riferisce annualmente al COPEGS sull'attuazione della presente decisione.

 

     Art. 13. Valutazione

     1. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, effettua una valutazione finale dell'attuazione della presente decisione al termine del programma.

     2. Inoltre, la Commissione effettua, in coordinamento con gli Stati membri, una valutazione dell'attuazione della presente decisione entro il primo semestre del 2006. Tale valutazione riguarda altresì l'efficacia e l'efficienza delle attività IDABC e comprende una stima quantitativa e qualitativa delle prestazioni rispetto al programma di lavoro. Nel contesto della suddetta valutazione la Commissione riferisce sulla coerenza dell'importo per il 2007-2009 con le prospettive finanziarie. Se del caso la Commissione intraprende le iniziative necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007-2009 al fine di assicurare la conformità degli stanziamenti annuali con le prospettive finanziarie.

     3. Le valutazioni accertano lo stato di avanzamento dei progetti di interesse comune e delle misure orizzontali di cui agli allegati I e II e, in particolare, come sono sviluppati, attuati e utilizzati i previsti servizi paneuropei di governo elettronico.

     Le valutazioni prendono inoltre in esame, tenendo conto delle spese sostenute dalla Comunità, i benefici arrecati alla Comunità dai servizi paneuropei di governo elettronico e di infrastruttura per il progresso delle politiche comuni e della cooperazione tra le istituzioni per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini, indicano in quali settori sono possibili miglioramenti e verificano le sinergie con altre attività della Comunità nel campo dei servizi paneuropei di governo elettronico e di infrastruttura.

     4. La Commissione presenta i risultati delle valutazioni quantitative e qualitative al Parlamento europeo e al Consiglio, con eventuali proposte di modifica della presente decisione. I risultati sono trasmessi prima della presentazione del progetto di bilancio generale dell'Unione europea per gli anni 2007 e 2010 rispettivamente.

 

     Art. 14. Cooperazione internazionale

     1. È ammessa la partecipazione al programma IDABC, nell'ambito dei rispettivi accordi con la Comunità, dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati.

     2. È incoraggiata la cooperazione con altri paesi terzi nell'attuazione dei progetti di interesse comune e delle misure orizzontali. È incoraggiata in particolar modo la cooperazione con le amministrazioni pubbliche dei paesi mediterranei, dei Balcani e dell'Europa orientale. Particolare attenzione è rivolta inoltre alla cooperazione internazionale a sostegno dello sviluppo e della cooperazione economica. I relativi costi non sono coperti dal programma IDABC.

     3. Le organizzazioni o altre entità internazionali possono partecipare, a proprie spese, all'attuazione dei progetti di interesse comune e delle misure orizzontali.

 

     Art. 15. Altre reti

     1. Per quanto riguarda la creazione o il potenziamento di altre reti che non rientrano nei progetti di interesse comune o nelle misure orizzontali (in seguito denominate «altre reti»), gli Stati membri e la Comunità, ai sensi delle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria che disciplinano la realizzazione di tali reti, assicurano il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

     2. Fatto salvo il paragrafo 3, i servizi orizzontali paneuropei di governo elettronico e di infrastruttura erogati dalla Comunità nell'ambito della presente decisione possono essere utilizzati da altre reti.

     3. Ciascuna delle altre reti è definita tecnicamente con riferimento alle norme europee o alle specifiche pubbliche o aperte relative allo scambio di informazioni e all'integrazione dei servizi, per garantire l'interoperabilità tra sistemi nazionali e comunitari e al loro interno tra i settori amministrativi, come pure con le imprese e i cittadini.

     4. Entro il 31 ottobre 2005, e in seguito con cadenza annuale, la Commissione presenta al COPEGS una relazione sull'attuazione dei paragrafi da 1 a 5. In tale relazione la Commissione specifica le eventuali esigenze degli utenti o eventuali altre ragioni che impediscono ad altre reti di utilizzare i servizi di cui al paragrafo 2 ed esamina la possibilità di modificare tali servizi per estenderne l'uso.

     5. I servizi orizzontali paneuropei di governo elettronico e di infrastruttura creati nella Comunità nell'ambito del programma IDA o del programma IDABC possono essere utilizzati dal Consiglio ai fini della creazione o del potenziamento di attività nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, rispettivamente ai sensi dei titoli V e VI del trattato sull'Unione europea.

     Una decisione circa l'uso di tali servizi può essere adottata e finanziata ai sensi dei titoli V e VI di detto trattato.

 

     Art. 16. Quadro finanziario

     1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione comunitaria prevista dalla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 è pari a 148,7 milioni di EUR di cui 59,1 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

     Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006 l'importo è considerato confermato se è coerente, per questa fase, con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo che ha inizio nel 2007.

     2. Gli stanziamenti annuali per il periodo dal 2005 al 2009 sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 17. Entrata in vigore

     La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Essa si applica dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2009.

 

ALLEGATO I

PROGETTI DI INTERESSE COMUNE: SETTORI DI INTERVENTO

 

     I progetti di interesse comune che rientrano nel programma IDABC riguardano in particolare i seguenti settori:

     A. IN LINEA GENERALE

     1. Politiche e attività comunitarie (sezione B), scambio di informazioni tra istituzioni (sezione C), cooperazione internazionale (sezione D) e altre reti (sezione E).

     2. Funzionamento delle agenzie e degli organismi europei e sostegno del quadro giuridico derivante dalla creazione delle agenzie europee.

     3. Politiche relative alla libera circolazione delle persone, in particolare a sostegno dell'erogazione di servizi di uguale livello ai cittadini e alle imprese dei diversi Stati membri.

     4 Azioni che, nel quadro delle politiche e delle attività della Comunità e in circostanze impreviste, sono necessarie con urgenza per appoggiare l'azione della Comunità e degli Stati membri.

     B. POLITICHE E ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ

     1. Politica economica e monetaria.

     2. Rafforzamento dell'«acquis communautaire» a seguito dell'allargamento dell'Unione europea.

     3. Politiche regionali e di coesione, in particolare per facilitare la raccolta, la gestione e la diffusione di informazioni concernenti l'attuazione delle politiche regionali e di coesione a livello delle amministrazioni pubbliche centrali e regionali.

     4. Finanziamento comunitario, in particolare per creare un'interfaccia con le basi dati della Commissione per facilitare l'accesso di organizzazioni europee, in particolare le PMI, alle fonti di finanziamento comunitario.

     5. Statistiche, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione di informazioni statistiche, nonché statistiche a sostegno del governo elettronico, per valutare l'interoperabilità tra i sistemi e la loro efficienza come parametro per misurare la riuscita.

     6. Pubblicazione di documenti ufficiali e gestione dei servizi ufficiali di informazione.

     7. Settori dell'agricoltura e della pesca, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla gestione dei mercati e delle strutture agricole, una più efficace gestione finanziaria, lo scambio di dati contabili sulle aziende agricole tra organismi nazionali e la Commissione e la lotta contro le frodi.

     8. Settori dell'industria e dei servizi, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le amministrazioni pubbliche responsabili delle questioni attinenti alla competitività delle imprese, e tra tali amministrazioni pubbliche e le federazioni industriali.

     9. Politica della concorrenza, in particolare grazie al potenziamento dello scambio di dati elettronici con le amministrative nazionali per facilitare le procedure di informazione e di consultazione.

     10. Istruzione, cultura e settore audiovisivo, in particolare per lo scambio di informazioni riguardanti questioni di contenuto su reti aperte e per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione dei nuovi servizi audiovisivi e informativi.

     11. Settore dei trasporti, in particolare per promuovere lo scambio di dati riguardanti i conducenti, i veicoli, le navi e gli operatori dei trasporti.

     12. Turismo, ambiente, protezione dei consumatori e della salute pubblica; appalti pubblici.

     13. Politica della ricerca, in particolare per facilitare la raccolta, la gestione e la diffusione di informazioni relative all'attuazione di politiche della ricerca coordinate al livello delle amministrazioni pubbliche nazionali.

     14. Contributi agli obiettivi dell'iniziativa eEurope e del relativo piano d'azione, in particolare il capitolo sul governo elettronico e la sicurezza, finalizzato ad arrecare vantaggi alle imprese e ai cittadini.

     15. Politica dell'immigrazione, in particolare attraverso il potenziamento dello scambio di dati elettronici con le amministrazioni pubbliche nazionali per facilitare le procedure di informazione e di consultazione.

     16. Cooperazione tra le autorità giudiziarie.

     17. Sistemi di informazione che consentano la partecipazione dei parlamenti nazionali e della società civile al processo legislativo.

     18. Controllo dell'applicazione della normativa comunitaria negli Stati membri e scambio di informazioni tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie.

     C. SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE ISTITUZIONI

     Scambio di informazioni tra le istituzioni, in particolare:

     1. a sostegno del processo di formazione delle decisioni della Comunità e delle interrogazioni parlamentari;

     2. per la creazione dei necessari collegamenti telematici tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio (compresi il sito della presidenza in carica dell'Unione europea, le rappresentanze permanenti degli Stati membri e i ministeri nazionali con i quali esistono rapporti di cooperazione) e le altre istituzioni comunitarie;

     3. per favorire il multilinguismo negli scambi di informazioni tra le istituzioni, i mezzi di gestione del flusso di lavoro della traduzione e gli strumenti di sostegno alla traduzione, lo sviluppo e la messa in comune di risorse multilingue e l'organizzazione dell'accesso comune a tali risorse;

     4. per la messa in comune di documenti tra le agenzie e gli organismi europei e le istituzioni comunitarie.

     D. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

     Estensione di progetti di interesse comune a paesi terzi, compresi i paesi candidati, e ad organizzazioni internazionali, con particolare attenzione per le iniziative per lo sviluppo e la cooperazione economica.

     E. ALTRE RETI

     I progetti di interesse comune finanziati in precedenza dal programma IDA e che ora fruiscono di un proprio finanziamento comunitario, tuttavia, rientrano nella categoria «altre reti» di cui all'articolo 14 della presente decisione.

 

ALLEGATO II

MISURE ORIZZONTALI

 

     Le misure orizzontali adottate nel quadro del programma IDABC riguardano in particolare:

     A. I SERVIZI ORIZZONTALI PANEUROPEI DI GOVERNO ELETTRONICO E DI INFRASTRUTTURA

     Misure orizzontali adottate per avviare, permettere e gestire la prestazione di servizi orizzontali paneuropei di governo elettronico, inclusi gli aspetti organizzativi e di coordinamento quali:

     a) un portale per fornire alle imprese e ai cittadini l'accesso alle informazioni online di carattere paneuropeo e multilingue e ai servizi interattivi;

     b) un unico punto di accesso, ad esempio ai servizi di informazione giuridica online negli Stati membri;

     c) applicazione interattiva per la raccolta delle opinioni e dell'esperienza delle parti interessate su questioni di pubblico interesse e sul funzionamento delle politiche comunitarie.

     B. SERVIZI DI INFRASTRUTTURA

     Misure orizzontali adottate per fornire e mantenere soluzioni tecnologiche di software come servizi che offrono funzionalità specifiche connesse alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dalle comunicazioni alle norme definite. Le soluzioni tecnologiche e di software comprendono i servizi di rete, il «middleware», la sicurezza e indirizzi, quali:

     a) una piattaforma di comunicazione sicura e affidabile per lo scambio di dati tra le pubbliche amministrazioni;

     b) un sistema sicuro e affidabile per la gestione di flussi di dati interconnessi con diversi flussi di lavoro;

     c) strumenti comuni per la gestione di siti e portali web multilingue in cooperazione;

     d) accreditamento di piattaforme ai fini del trattamento di informazioni classificate;

     e) definizione e attuazione di una politica di autenticazione per reti e progetti di interesse comune;

     f) studi sulla sicurezza e analisi dei rischi a sostegno di reti o altri servizi di infrastruttura;

     g) meccanismi destinati a creare fiducia tra le autorità di certificazione e permettere l'uso di certificati elettronici nei servizi paneuropei di governo elettronico;

     h) servizi di identificazione, autorizzazione, autenticazione e non disconoscimento per progetti di interesse comune;

     i) un quadro comune per la condivisione e lo scambio di informazioni e di conoscenze tra le amministrazioni pubbliche europee e con le imprese e i cittadini, compresi gli orientamenti per l'architettura dei servizi;

     j) specifica di vocabolari XML, schemi e prestazioni XML connesse a sostegno dello scambio di dati nelle reti;

     k) requisiti di modello funzionali e non funzionali per la gestione di registrazioni elettroniche nelle amministrazioni pubbliche;

     l) un quadro di metadati per l'informazione del settore pubblico in applicazioni paneuropee;

     m) confronto di norme di scambio aperto al fine di stabilire una politica dei formati aperti;

     n) specifiche comuni e servizi di infrastruttura che facilitino l'espletamento per via elettronica delle gare d'appalto in tutta Europa;

     o) sistemi di traduzione automatica e altri strumenti multilingue, tra cui dizionari, tesauri e sistemi di classificazione, per favorire il multilinguismo;

     p) applicazioni destinate a favorire la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche;

     q) applicazioni destinate a favorire l'accesso ai servizi tramite una pluralità di canali;

     r) strumenti software cosiddetto «open source» ed azioni per facilitare lo scambio di esperienze tra le amministrazioni pubbliche e l'adozione di soluzioni da parte di queste ultime.

     C. ATTIVITÀ STRATEGICHE E DI SOSTEGNO

     1. Attività strategiche a sostegno della valutazione e della promozione dei servizi paneuropei di governo elettronico, quali:

     a) analisi delle strategie di governo elettronico e di gestione dell'informazione applicate in Europa;

     b) organizzazione di manifestazioni di informazione e sensibilizzazione che coinvolgano le parti interessate;

     c) promozione della creazione di servizi paneuropei di governo elettronico, con particolare attenzione ai servizi alle imprese e ai cittadini.

     2. Attività di sostegno per la gestione del programma, miranti a monitorare e migliorare l'efficacia del programma, quali:

     a) garanzia e controllo della qualità per migliorare la definizione degli obiettivi del progetto, la sua esecuzione e i suoi risultati;

     b) valutazione del programma e analisi dei costi e dei benefici di specifici progetti di interesse comune e misure orizzontali.

     3. Attività di sostegno per la diffusione di buone pratiche nell'applicazione delle tecnologie dell'informazione alle amministrazioni pubbliche, quali:

     a) relazioni, siti web, conferenze e, in generale, iniziative rivolte al pubblico;

     b) monitoraggio, analisi e diffusione tramite siti web delle iniziative e delle migliori pratiche relative ad azioni di governo elettronico a livello nazionale, comunitario e internazionale;

     c) promozione della diffusione delle migliori pratiche, ad esempio nell'uso del cosiddetto software «open source» da parte delle amministrazioni pubbliche.»


[1] La presente decisione è stata interamente rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 18 maggio 2004, n. L 181