§ 3.3.937 - Direttiva 18 dicembre 2008, n. 124.
Direttiva n. 2008/124/CE della Commissione, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:18/12/2008
Numero:124


Sommario
Art. 1. 1. Gli Stati membri stabiliscono che le sementi di
Art. 2. La direttiva n. 75/502/CEE e la direttiva n. 86/109/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di [...]
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.937 - Direttiva 18 dicembre 2008, n. 124.

Direttiva n. 2008/124/CE della Commissione, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate

(G.U.U.E. 19 dicembre 2008, n. L 340)

 

(Versione codificata)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

 

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [2], in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" [3], è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese [4]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva, così come della direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" [5], riunendole in un unico testo.

 

(2) La direttiva 66/401/CEE autorizza la commercializzazione di sementi di base, sementi certificate e sementi commerciali di talune specie di piante foraggere.

 

(3) La direttiva 2002/57/CE autorizza la commercializzazione di sementi di base, sementi certificate di ogni tipo e sementi commerciali di talune specie di piante oleaginose e da fibra.

 

(4) Entrambe le direttive autorizzano la Commissione a vietare la commercializzazione delle sementi che non siano ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate".

 

(5) Gli Stati membri sono in grado di produrre sementi di base e sementi certificate in misura sufficiente a coprire la domanda comunitaria di sementi di numerose specie sopra citate con sementi delle stesse categorie.

 

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

 

(7) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive indicati nell’allegato I, parte B,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

1. Gli Stati membri stabiliscono che le sementi di:

 

—Poa pratensis L. | fienarola dei prati |

 

—Vicia faba L. (partim) | favetta |

 

—Papaver somniferum L. | papavero |

 

—Agrostis gigantea Roth | agrostide bianca |

 

—Agrostis stolonifera L. | agrostolonifera |

 

—Phleum bertolonii DC | fleolo bulboso |

 

—Poa palustris L. | fienarola delle paludi |

 

—Poa trivialis L. | poa comune |

 

—Lupinus albus L. | lupino bianco |

 

—Brassica juncea (L.) Czernj et Cosson | senape bruna |

 

—Agrostis capillaris L. | agrostide tenue |

 

—Lotus corniculatus L. | ginestrino |

 

—Medicago lupulina L. | luppolina |

 

—Trifolium hybridum L. | trifoglio ibrido |

 

—Alopecurus pratensis L. | coda di volpe |

 

—Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.ex J.S. et K.B. Presl | avena altissima |

 

—Bromus catharticus Vahl | bromo |

 

—Bromus sitchensis Trin. | bromo |

 

—Lupinus luteus L. | lupino giallo |

 

—Lupinus angustifolius L. | lupino azzurro |

 

—Poa nemoralis L. | poa dei boschi |

 

—Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. | avena bionda |

 

—Phacelia tanacetifolia Benth. | facelia tenacetifolia |

 

—Sinapis alba L. | senape bianca |

 

—Agrostis canina L. | agrostide canina |

 

—Festuca ovina L. | festuca ovina |

 

—Trifolium alexandrinum L. | trifoglio alessandrino |

 

—Trifolium incarnatum L. | trifoglio incarnato |

 

—Trifolium resupinatum L. | trifoglio persico |

 

—Vicia sativa L. | veccia comune |

 

—Vicia villosa Roth | veccia vellutata, veccia di Narbonne |

 

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate".

 

2. Gli Stati membri stabiliscono che le sementi di:

 

—Glycine max (L.) Merr. | soia |

 

—Linum usitatissimum L. | lino oleaginoso |

 

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate "sementi di base", "sementi certificate di prima riproduzione" o "sementi certificate di seconda riproduzione".

 

     Art. 2.

La direttiva n. 75/502/CEE e la direttiva n. 86/109/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato I, parte B.

 

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato II.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

 

Per la Commissione

 

Il presidente

 

José Manuel Barroso

 

[1] GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66.

 

[2] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

 

[3] GU L 93 dell’8.4.1986, pag. 21.

 

[4] Cfr. allegato I, parte A.

 

[5] GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26.

 

 

ALLEGATO I

 

PARTE A

 

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

 

(di cui all’articolo 2)

 

Direttiva 75/502/CEE della Commissione | (GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26) |

 

Direttiva 86/109/CEE della Commissione | (GU L 93 dell’8.4.1986, pag. 21) |

 

Direttiva 89/424/CEE della Commissione | (GU L 196 del 12.7.1989, pag. 50) |

 

Direttiva 91/376/CEE della Commissione | (GU L 203 del 26.7.1991, pag. 108) |

 

PARTE B

 

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

 

(di cui all’articolo 2)

 

Direttiva | Termine di attuazione |

 

75/502/CEE | 1 luglio 1976 |

 

86/109/CEE | 1 luglio 1987 (articolo 1) 1 luglio 1989 (articolo 2) 1 luglio 1990 (articolo 2 bis) 1 luglio 1991 (articolo 3 e 3 bis) |

 

89/424/CEE | 1 luglio 1990 |

 

91/376/CEE | 1 luglio 1991 |

 

 

ALLEGATO II

 

Tavola di concordanza

 

Direttiva 75/502/CEE

Direttiva 86/109/CEE

Presente direttiva

 

 

 

Art. 1

      Art. 1, paragrafo 1

      Art. 1, paragrafo 1

 

 

 

 

      Art. 1, paragrafo 2

      Art. 1, paragrafo 2

 

 

 

 

      Art. 2

      Art. 1, paragrafo 1

 

 

 

 

      Art. 2 bis

      Art. 1, paragrafo 1

 

 

 

 

      Art. 3

      Art. 1, paragrafo 1

 

 

 

 

      Art. 3 bis, paragrafo 1

      Art. 1, paragrafo 1

 

 

 

 

      Art. 3 bis, paragrafi da 2 a 6

 

 

 

Art. 2

      Art. 4

 

 

 

      Art. 2

 

 

 

      Art. 3

 

 

 

Art. 3

      Art. 5

      Art. 4

 

 

 

Allegato I

 

 

 

Allegato II