§ 3.3.830 – Direttiva 14 ottobre 2004, n. 104.
Direttiva n. 2004/104/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:14/10/2004
Numero:104


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4. Recepimento.
Art.  5.
Art.  6.


§ 3.3.830 – Direttiva 14 ottobre 2004, n. 104.

Direttiva n. 2004/104/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 13 novembre 2004, n. L 337).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

     vista la direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore, in particolare l’articolo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 72/245/CEE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CEE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE.

     (2) Dal 1995, quando la direttiva 72/245/CEE fu modificata, è notevolmente aumentato il numero di componenti elettriche ed elettroniche montate sugli autoveicoli. Ormai, tali componenti controllano non solo dispositivi creati per il comfort, l’informazione e l’intrattenimento ma anche talune funzioni riguardanti la sicurezza.

     (3) Grazie all’esperienza acquisita in seguito alla modifica della direttiva 72/245/CEE non è più necessario che dispositivi di ricambio, non legati a funzioni di sicurezza, siano regolati da una direttiva riguardante specificatamente la compatibilità elettromagnetica (CEM) in campo automobilistico. Per tali componenti è sufficiente una dichiarazione di conformità ai sensi delle procedure della direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica  e della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

     (4) I requisiti CEM e le norme sui test per gli apparecchi elettrici ed elettronici sono state costantemente aggiornate grazie al lavoro di normalizzazione del Comitato Speciale Internazionale sulle Radiointerferenze (CISPR) e dell’International Standards Organisation (ISO). È perciò opportuno riferirsi nella presente direttiva alle procedure di prova delineate nelle più recenti edizioni delle rispettive norme standardizzate.

     (5) La direttiva 72/245/CEE va pertanto modificata in tal senso.

     (6) Le modifiche alla direttiva 72/245/CEE hanno effetti sulla direttiva 70/156/CEE. Sarà perciò necessario modificare anche quest’ultima.

     (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     Gli allegati alla direttiva 72/245/CEE sono sostituiti dagli allegati alla presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Dal 1° gennaio 2006, per veicoli, componenti o singole unità tecniche che soddisfano i requisiti di cui agli allegati da I a X della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi di compatibilità elettromagnetica:

     a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; oppure

     b) vietarne l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione.

     2. Dal 1° luglio 2006, per tipo di veicoli, componenti o singole unità tecniche che non soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a X della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica:

     a) non rilasceranno più l’omologazione CE; e

     b) possono rifiutare il rilascio dell’omologazione nazionale.

     3. Dal 1° gennaio 2009, se non sono soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a X della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica:

     a) non considereranno più validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi di tale direttiva;

     b) possono rifiutare l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi.

     4. A partire dal 1° gennaio 2009, le disposizioni di cui agli allegati da I a X della direttiva 71/145/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva, relative alla compatibilità elettromagnetica, si applicano alle componenti o alle singole unità tecniche ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

 

     Art. 3.

     La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

     1. L’allegato I è modificato come segue:

     a) al punto 0.5 viene aggiunta la seguente riga:

     «Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante autorizzato:»

     b) viene inserito il seguente punto:

     «12.7. Eventuale tabella indicante l’installazione e l’impiego di trasmettitori di radiofrequenze sul veicolo (cfr. allegato I, 3.1.8):

     (omissis)

     Alla domanda di omologazione vanno, eventualmente, allegati i seguenti documenti:

     Appendice 1

     Un elenco con marca/e e tipo/i di tutte le componenti elettriche/elettroniche interessate dalla presente direttiva (cfr. punti 2.1.9 e 2.1.10), in precedenza non elencate.

     Appendice 2

     Uno schema o un disegno della disposizione generale delle componenti elettriche e/o elettroniche (interessate dalla presente direttiva) e del cablaggio complessivo.

     Appendice 3

     Descrizione del veicolo scelto per rappresentare il tipo:

     (omissis)

     Appendice 4

     Il o i verbali di prova presentati dal costruttore o dai laboratori autorizzati/accreditati ai fini della compilazione della scheda di omologazione.»

     2. Nell’allegato III, sezione A, al punto 0.5 viene aggiunta la linea che segue:

     «Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante autorizzato:».

 

     Art. 4. Recepimento.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra esse e la presente direttiva.

     Le disposizioni da essi adottate vanno applicate dal 1° gennaio 2006.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 5.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATI [1]

 

     (Omissis)


[1] Allegati I, II A, II B, III A, III B, III C e V rettificati con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 2 marzo 2005, n. L 56.