§ 3.3.808 – Decisione 15 aprile 2004, n. 388.
Decisione n. 2004/388/CE della Commissione relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi.


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:15/04/2004
Numero:388


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 3.3.808 – Decisione 15 aprile 2004, n. 388.

Decisione n. 2004/388/CE della Commissione relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi.

(G.U.U.E. 24 aprile 2004, n. L 120).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) La procedura stabilita dalla direttiva 93/15/CEE per i trasferimenti di esplosivi nel territorio della Comunità prescrive la concessione di un'autorizzazione da parte delle diverse autorità competenti responsabili delle zone di origine, di transito e di destinazione degli esplosivi.

     (2) Occorre definire un modello di documento relativo al trasferimento di esplosivi che contenga le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6, della direttiva 93/15/CEE, al fine di agevolare i trasferimenti di esplosivi tra gli Stati membri garantendo il rispetto dei requisiti di sicurezza in sede di trasferimento di tali prodotti.

     (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/15/CEE,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6 della direttiva 1993/15/CEE devono essere fornite utilizzando il modello di «documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi» contenuto nell'allegato e le note esplicative correlate.

     2. Il modello di documento è accettato dall'autorità competente come un valido documento di accompagnamento degli esplosivi nei trasferimenti tra gli Stati membri fino all'arrivo a destinazione.

     3. La presente decisione non si applica alle munizioni.

 

          Art. 2.

     Il documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi (in seguito «il documento»), va redatto in triplice copia. Gli Stati membri adottano appropriate disposizioni, in particolare sistemi di identificazione sicuri, per garantire che il documento non possa essere falsificato.

 

          Art. 3.

     Il documento è stampato su carta del peso di almeno 80 g/m2. La carta deve essere sufficientemente resistente da non lacerarsi o sgualcirsi facilmente in normali condizioni di utilizzo.

 

          Art. 4.

     La presente decisione entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Dopo la sua entrata in vigore le autorizzazioni concesse per una durata determinata conservano la loro validità fino alla data di scadenza fissata.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)