§ 3.3.741 - Direttiva 5 novembre 2002, n. 85.
Direttiva n. 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:05/11/2002
Numero:85


Sommario
Art. 1.      La direttiva 92/6/CEE è modificata come segue
Art. 2.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2005. Essi ne informano [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.741 - Direttiva 5 novembre 2002, n. 85.

Direttiva n. 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità .

(G.U.C.E. 4 dicembre 2002, n. L 327).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La sicurezza dei trasporti e le questioni ambientali connesse ai trasporti sono essenziali per assicurare una mobilità sostenibile.

     (2) L'impiego di limitatori di velocità negli autoveicoli a motore delle categorie più pesanti ha prodotto effetti positivi sul miglioramento della sicurezza stradale contribuendo altresì alla tutela dell'ambiente.

     (3) La direttiva 92/6/CEE del Consiglio prevede che, in funzione delle possibilità tecniche e dell'esperienza acquisita negli Stati membri, sia possibile estendere le norme sul montaggio e sull'impiego dei limitatori di velocità ai veicoli utilitari leggeri.

     (4) L'estensione del campo di applicazione della direttiva 92/6/CEE ai veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci o passeggeri è una delle misure raccomandate dal Consiglio nella risoluzione, del 26 giugno 2000, sul rafforzamento della sicurezza stradale, conformemente alla comunicazione della Commissione, del 20 marzo 2000, sulle priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea.

     (5) È opportuno estendere il campo d'applicazione della direttiva 92/6/CEE agli autoveicoli della categoria M2, ai veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate, ma inferiore o pari a 10 tonnellate, e ai veicoli della categoria N2.

     (6) Poiché lo scopo dell'azione in questione, ovvero la modifica delle disposizioni comunitarie che regolano il montaggio e l'impiego di dispositivi di limitazione della velocità su talune categorie di veicoli pesanti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (7) È pertanto necessario che la direttiva 92/6/CEE sia opportunamente modificata,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva 92/6/CEE è modificata come segue:

     1) Gli articoli da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 1.

     Ai sensi della presente direttiva, si intende per “autoveicolo” ogni veicolo, munito di motore di propulsione, delle categorie M2, M3, N2 o N3, destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

     Per le categorie M2, M3, N2 e N3 si intendono quelle definite nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

Art. 2.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli autoveicoli delle categorie M2 e M3, di cui all'articolo 1, vengano utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 100 km/h.

     I veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate immatricolati prima del 1° gennaio 2005 possono continuare ad essere muniti di dispositivi che ne limitano la velocità massima a 100 km/h.

Art. 3.

     1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli autoveicoli delle categorie N2 e N3 vengano utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 90 km/h.

     2. Gli Stati membri sono autorizzati ad esigere che il dispositivo di limitazione della velocità dei veicoli immatricolati nel rispettivo territorio e destinati esclusivamente al trasporto di merci pericolose, sia regolato in modo tale che i veicoli in questione non superino una velocità massima inferiore a 90 km/h.

Art. 4.

     1. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate e gli autoveicoli della categoria N3, gli articoli 2 e 3 si applicano:

     a) ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 1994, sin dal 1° gennaio 1994;

     b) ai veicoli immatricolati tra il 1° gennaio 1988 e il 1° gennaio 1994:

     i) dal 1° gennaio 1995, ai veicoli impiegati sia nei trasporti nazionali, sia in quelli internazionali;

     ii) dal 1° gennaio 1996, ai veicoli impiegati esclusivamente nei trasporti nazionali.

     2. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M2, i veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate, ma inferiore o pari a 10 tonnellate, e i veicoli della categoria N2, gli articoli 2 e 3 si applicano al più tardi:

     a) ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2005, sin dal 1° gennaio 2005;

     b) ai veicoli conformi ai valori limite di cui alla direttiva 88/77/CEE, immatricolati tra il 1° ottobre 2001 e il 1° gennaio 2005:

     i) a partire dal 1° gennaio 2006, se si tratta di veicoli che effettuano sia trasporti nazionali che trasporti internazionali;

     ii) a partire dal 1° gennaio 2007, se si tratta di veicoli destinati esclusivamente al trasporto nazionale.

     3. Durante un periodo non superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2005, ogni Stato membro può esonerare dall'applicazione degli articoli 2 e 3 i veicoli delle categorie M2 e N2, aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate ma inferiore o pari a 7,5 tonnellate, immatricolati nel suo registro e che non circolano nel territorio di un altro Stato membro.

Art. 5.

     1. I dispositivi di limitazione della velocità di cui agli articoli 2 e 3 devono soddisfare ai requisiti tecnici fissati nell'allegato della direttiva 92/24/CEE. Tuttavia, tutti i veicoli rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva immatricolati prima del 1° gennaio 2005, possono continuare ad essere dotati di dispositivi di limitazione della velocità che soddisfano i requisiti tecnici fissati dalle autorità nazionali competenti.

     2. I dispositivi di limitazione della velocità sono montati da officine od organismi riconosciuti dagli Stati membri.»

     2) È inserito il seguente articolo:

     «Art. 6 bis.

     Nel quadro del programma d'azione sulla sicurezza stradale per il periodo 2002-2010, la Commissione valuta le ripercussioni sulla sicurezza e sulla circolazione stradale della regolazione alle velocità previste dalla presente direttiva dei dispositivi di limitazione della velocità utilizzati dai veicoli della categoria M2 e dai veicoli della categoria N2 aventi un peso massimo inferiore o pari a 7,5 tonnellate.

     All'occorrenza, la Commissione presenta proposte appropriate.»

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.