§ 1.5.B72 - Direttiva 23 ottobre 2001, n. 88.
Direttiva n. 2001/88/CE del Consiglio recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/10/2001
Numero:88


Sommario
Art. 1.      La direttiva 91/630/CEE è modificata come segue
Art. 2.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2003. Essi ne informano [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.B72 - Direttiva 23 ottobre 2001, n. 88.

Direttiva n. 2001/88/CE del Consiglio recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

(G.U.C.E. 1 dicembre 2001, n. L 316).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali annesso al trattato stabilisce che, nel formulare ed attuare la politica agricola della Comunità, la Comunità e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le usanze degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio culturale regionale.

     (2) A norma dell'articolo 6 della direttiva 91/630/CEE del Consiglio, la Commissione ha presentato una relazione sui sistemi di allevamento intensivo dei suini, in cui si tiene conto soprattutto del benessere delle scrofe allevate in maggiore o minore isolamento e in gruppo ed ha avanzato proposte di adeguamento di tali norme.

     (3) In quanto animali vivi, i suini sono compresi nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.

     (4) Secondo le conclusioni del parere del comitato scientifico veterinario del 30 settembre 1997, i suini traggono beneficio da un ambiente che corrisponde alle loro esigenze in termini di possibilità di movimento e di comportamento esplorativo e il loro benessere sembra essere pregiudicato da forti restrizioni di spazio.

     (5) Quando dispongono di libertà di movimento e si trovano in un ambiente complesso, le scrofe preferiscono avere interazioni sociali con gli altri suini. La prassi corrente di tenere le scrofe in uno stretto isolamento continuo dovrebbe essere pertanto vietata. Occorre tuttavia concedere ai produttori tempo sufficiente per apportare i necessari cambiamenti strutturali ai loro impianti di produzione.

     (6) Occorre garantire un equilibrio tra i vari aspetti in gioco: il benessere, inclusa la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e l'impatto ambientale.

     (7) E’ opportuno che la Commissione presenti una nuova relazione in cui si tenga conto delle risultanze di ulteriori ricerche e dell'esperienza pratica al fine di migliorare il benessere dei suini, in particolare in aspetti non contemplati dalla direttiva 91/630/CEE.

     (8) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 91/630/CEE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     La direttiva 91/630/CEE è modificata come segue:

     1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) E’ aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

     3) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.