§ 3.3.721 - Direttiva 27 luglio 2001, n. 58.
Direttiva n. 2001/58/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:27/07/2001
Numero:58


Sommario
Art. 1.      La direttiva 91/155/CEE viene modificata come segue:
Art. 2.      1. Gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva al più tardi entro il 30 luglio 2002. Essi ne informano [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4.      La presente direttiva è indirizzata agli Stati membri.


§ 3.3.721 - Direttiva 27 luglio 2001, n. 58.

Direttiva n. 2001/58/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza).

(G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. L 212).

 

 

     Art. 1.

     La direttiva 91/155/CEE viene modificata come segue:

     1) L'articolo 1, paragrafo 1, viene sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) L'allegato di cui all'articolo 3 è sostituito dall'allegato alla presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva al più tardi entro il 30 luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Gli Stati membri applicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di cui al paragrafo 1:

     a) ai preparati che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, o della direttiva 98/8/CE del Consiglio (1) relativa all'immissione sul mercato dei biocidi a contare dal 30 luglio 2002;

     b) e ai preparati di cui alla direttiva 91/414/CEE o alla direttiva 98/8/CE a contare dal 30 luglio 2004.

     3. Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un tale riferimento in occasione della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri determinano la forma di tale riferimento.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva è indirizzata agli Stati membri.

 

 

Allegato

     (Omissis).