§ 7.3.209 – Direttiva 30 settembre 2004, n. 98.
Direttiva n. 2004/98/CE della Commissione recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:30/09/2004
Numero:98


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 7.3.209 – Direttiva 30 settembre 2004, n. 98.

Direttiva n. 2004/98/CE della Commissione recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell’etere di pentabromodifenile nei sistemi di evacuazione d’emergenza dei mezzi aerei allo scopo di adattarne l’allegato I al progresso tecnico. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 1 ottobre 2004, n. L 305).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (1), in particolare l’articolo 2 bis,

     considerando quanto segue:

     (1) L’etere di pentabromodifenile (pentaBDE) è utilizzato in qualità di ritardante di fiamma bromurato, per proteggere materie plastiche, tessuti ed altri articoli dalle fiamme.

     (2) Sulla base di una valutazione del rischio conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi pertinenti alle sostanze esistenti (2) si ritiene necessario limitare l’immissione sul mercato del pentaBDE e pertanto la sostanza si aggiunge all’allegato I della direttiva 76/769/CEE.

     (3) Sono attualmente disponibili nuove informazioni che dimostrano che il pentaBDE viene utilizzato per tessuti destinati specificamente agli scivoli e agli scivoli-battelli per l’evacuazione dei mezzi aerei e non può essere sostituito con alternative adeguate a causa dei requisiti normativi e dei collaudi di sicurezza.

     (4) Non sono prevedibili emissioni nell’ambiente provenienti dagli scivoli ed esposizione per le persone, salvo in caso di emergenza e per pochi secondi e soltanto nel raro evento che il materiale sia in fiamme.

     (5) Considerando l’applicazione limitata del pentaBDE nei sistemi di evacuazione di emergenza dei mezzi aerei e il suo trascurabile contributo ai rischi per la salute e l’ambiente, si giustifica l’autorizzazione all’immissione sul mercato del pentaBDE e l’utilizzazione dello stesso per questo scopo specifico.

     (6) Data la complessità di un eventuale processo di sostituzione e le disposizioni relative all’autorizzazione dei sistemi di emergenza dei mezzi aerei, nonché le gravi implicazioni socioeconomiche, si giustifica una deroga relativamente ad articoli il cui uso è essenziale in situazioni di emergenza. L’autorizzazione all’utilizzazione del pentaBDE nei sistemi di evacuazione d’emergenza consentirebbe il mantenimento delle condizioni di sicurezza del mezzo aereo, evitando il ricorso a sistemi più antiquati.

     (7) La direttiva 76/769/CEE va quindi modificata conseguentemente.

     (8) Si applicano le disposizioni della presente direttiva, fatta salva la legislazione comunitaria che indica i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (3), e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (4).

     (9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adattamento al progresso tecnico delle direttive sull’eliminazione delle barriere tecniche al commercio di sostanze e preparati pericolosi,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 1° gennaio 2005, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2005 al più tardi.

     Quando gli Stati membri adottano le disposizioni in questione, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da detto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue:

     Nella seconda colonna del punto 44, intitolata «Etere di difenile, derivato pentabromato C12H5Br5O», si aggiunge un nuovo paragrafo 3:

     «3. A titolo di deroga, fino al 31 marzo 2006, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di evacuazione d’emergenza dei mezzi aerei.»