§ 41.7.201 - D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 275.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:28/07/1997
Numero:275


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, è inserito il seguente:
Art. 2.      1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, è sostituito dal seguente: " 2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative [...]


§ 41.7.201 - D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 275.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526

(G.U. 14 agosto 1997, n. 189)

 

     Art. 1.

     1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, è inserito il seguente:

     "Art. 5 bis.

     1. Salvo quanto diversamente disposto dalle norme di attuazione dello statuto che disciplinano la delega, per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, la regione e le province autonome osservano il rispettivo ordinamento organizzativo e contabile.

     2. Nel caso in cui l'esercizio delle predette funzioni delegate comporti l'acquisizione di diritti, la regione ovvero le province provvedono ad acquisire al proprio bilancio le entrate conseguenti. Di tali entrate si tiene conto ai fini della determinazione dei rimborsi spettanti alla regione ovvero alle provincie autonome ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e successive modifiche ed integrazioni.".

 

          Art. 2.

     1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, è sostituito dal seguente: " 2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale. Tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni.".