§ 41.5.18 - Legge 18 maggio 1951, n. 328.
Attribuzioni e funzionamento degli organi delle Amministrazioni provinciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.5 province
Data:18/05/1951
Numero:328


Sommario
Art. 1.      Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dall'art. 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio [...]
Art. 2. 
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 41.5.18 - Legge 18 maggio 1951, n. 328. [1]

Attribuzioni e funzionamento degli organi delle Amministrazioni provinciali.

(G.U. 22 maggio 1951, n. 115)

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dall'art. 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto siano applicabili e non sia diversamente disposto con la legge medesima.

     Alla denominazione di "Deputazione provinciale" s'intende sostituita quella di "Giunta provinciale".

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147.