§ 41.4.4 - D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 90 .
Istituzione degli Enti comunali di consumo


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.4 enti ausiliari e strumentali
Data:13/09/1946
Numero:90


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Per il conseguimento dei fini istituzionali gli Enti comunali di consumo sono tenuti a prendere ogni utile iniziativa compresa quella della gestione di spacci di [...]
Art. 3.      L'Ente comunale di consumo è retto da una Commissione amministratrice nominata dal Consiglio comunale ed è composta
Art. 4.  [5]
Art. 5.  [6]
Art. 6.  [7]
Art. 7.  [8]
Art. 8.      Gli Enti comunali di consumo sono parificati, agli effetti fiscali, agli organi statali ed hanno facilitazioni nelle assegnazioni dei mezzi di trasporto da parte delle [...]
Art. 9.      Il Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e con l'Alto Commissario per [...]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 41.4.4 - D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 90 [1] .

Istituzione degli Enti comunali di consumo

(G.U. 16 settembre 1946, n. 209)

 

 

     Art. 1. [2]

     Sono istituiti gli Enti comunali di consumo a gestione autonoma, con il compito di provvedere, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento di prodotti e derrate non razionati di più largo consumo ed alla loro più rapida ed economica distribuzione alla popolazione, ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione.

     Agli Enti predetti potrà, inoltre, essere affidata, dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, o dai suoi organi periferici, anche la distribuzione dei generi alimentari razionati e contingentati, attribuendosi pertanto, agli Enti stessi, le funzioni di grossisti e di distributori al consumo del generi suddetti, con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di distribuzione di generi alimentari razionati.

     L'istituzione degli Enti comunali di consumo è obbligatoria nei Comuni con popolazione superiore ai 200 mila abitanti.

     Negli altri Comuni tale istituzione è facoltativa. A tal fine è anche consentita la costituzione di appositi consorzi fra Enti comunali di consumo.

     Le aziende annonarie comunali attualmente esistenti, sono assorbite dagli Enti di nuova istituzione.

 

          Art. 2.

     Per il conseguimento dei fini istituzionali gli Enti comunali di consumo sono tenuti a prendere ogni utile iniziativa compresa quella della gestione di spacci di paragone sia nei mercati all'ingrosso per il rifornimento dei dettaglianti, sia nei mercati al minuto per la vendita diretta al pubblico.

 

          Art. 3.

     L'Ente comunale di consumo è retto da una Commissione amministratrice nominata dal Consiglio comunale ed è composta:

     a) dal sindaco o da un assessore da esso delegato, presidente;

     b) da due consiglieri comunali;

     c) da un rappresentante dei consumatori designato dalle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori [3] ;

     d) da un rappresentante dei produttori designato dalla Camera dell'agricoltura, industria e commercio.

     I componenti della Commissione amministratrice restano in carica per la durata di due anni e possono essere confermati [4] .

 

          Art. 4. [5]

     Gli Enti comunali di consumo hanno personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del prefetto.

 

          Art. 5. [6]

 

          Art. 6. [7]

 

          Art. 7. [8]

 

          Art. 8.

     Gli Enti comunali di consumo sono parificati, agli effetti fiscali, agli organi statali ed hanno facilitazioni nelle assegnazioni dei mezzi di trasporto da parte delle Amministrazioni competenti.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e con l'Alto Commissario per l'alimentazione, è incaricato di emanare le norme di attuazione del presente decreto.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1952, n. 1901.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 8 settembre 1947, n. 1045.

[3]  Lettera così sostituita dalla legge di ratifica.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica.

[5]  Gli originari articoli 4 e 5 sono stati così sostituiti dall’attuale art. 4 dalla legge di ratifica 31 ottobre 1952, n. 1901.

[6]  Gli originari articoli 4 e 5 sono stati così sostituiti dall’attuale art. 4 dalla legge di ratifica 31 ottobre 1952, n. 1901.

[7]  Articolo abrogato dalla legge di ratifica.

[8]  Articolo abrogato dalla legge di ratifica.