§ 41.1.3 - D.Lgs.C.P.S. 8 settembre 1947, n. 1045 .
Concessione di finanziamenti agli Enti comunali di consumo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:08/09/1947
Numero:1045


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5.  [6]
Art. 6.  [7]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 41.1.3 - D.Lgs.C.P.S. 8 settembre 1947, n. 1045 [1] .

Concessione di finanziamenti agli Enti comunali di consumo.

(G.U. 11 ottobre 1947, n. 234)

 

 

     Art. 1. [2]

     Al fine di esercitare azione moderatrice sui prezzi delle merci di generale consumo, i Comuni possono istituire Enti di consumo.

     L'istituzione di detti Enti è disposta dal Consiglio comunale mediante deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

     Per il conseguimento dei fini istituzionali, gli Enti comunali di consumo provvedono, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento delle merci di più largo consumo ed alla loro distribuzione alla popolazione ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione. Essi sono tenuti a prendere ogni utile iniziativa, compresa quella della gestione di spacci di paragone, sia nei mercati all'ingrosso per il rifornimento dei dettaglianti, sia nei mercati al minuto per la vendita diretta al pubblico.

     E' consentita l'istituzione di appositi consorzi fra Enti comunali di consumo con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel titolo 4° del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5. [6]

 

          Art. 6. [7]

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato, con modificazioni, dall'art. 2 della L. 31 ottobre 1952, n. 1901.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge di ratifica.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 2 della legge di ratifica.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 2 della legge di ratifica.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 2 della legge di ratifica.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 2 della legge di ratifica.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 2 della legge di ratifica.