§ 5.5.56 - Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 14.
Iniziative per la conoscenza della civiltà Paleoveneta.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:07/04/2000
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi.
Art. 3.  Modalità di attuazione.
Art. 4.  Soggetti esecutori.
Art. 5.  Relazione annuale.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 5.5.56 - Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 14. [1]

Iniziative per la conoscenza della civiltà Paleoveneta.

(B.U. n. 33 dell'11 aprile 2000).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi e le finalità della legge regionale 8 aprile 1986, n. 17, promuove iniziative per la conoscenza della cultura e della civiltà dei veneti antichi.

 

     Art. 2. Interventi.

     1. Per realizzare le finalità della presente legge la Regione promuove e sostiene i seguenti interventi:

     a) individuazione organica e schedatura dei siti e degli insediamenti dei veneti antichi presenti sul territorio regionale nonché del materiale rinvenuto;

     b) realizzazione di apposite campagne di ricerca e scavo;

     c) realizzazione presso i musei contenenti materiale sui veneti antichi di appositi apparati informativi e didattici anche con supporti informatici e multimediali;

     d) creazione di itinerari turistico culturali e dei relativi supporti informativi;

     e) organizzazione di iniziative espositive, divulgative ed editoriali che favoriscano la conoscenza della storia e civiltà dei veneti antichi.

     e bis) ricostruzione di particolari tipologie edilizie e di ambientazioni tipiche con relativa elaborazione ed installazione di supporti informativi [2].

 

     Art. 3. Modalità di attuazione.

     1. La Giunta regionale definisce con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per la presentazione, la valutazione ed il finanziamento di progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2.

     2. Ove necessario in base alla vigente legislazione, la realizzazione degli interventi avviene previa intesa con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

     Art. 4. Soggetti esecutori.

     1. Sono ammessi con priorità a contributo regionale ai fini della presente legge i soggetti pubblici e privati che garantiscono un concorso alla spesa definito con l'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1.

 

     Art. 5. Relazione annuale.

     1. La Giunta regionale nel quadro della relazione annuale prevista all'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 8 aprile 1986 n. 17, predispone una specifica relazione sugli interventi attuati ai sensi della presente legge.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 400 milioni per l'anno 2000, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 9, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2000, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 70248 denominato "Iniziative per la conoscenza della civiltà paleoveneta" con lo stanziamento di lire 400 milioni in termini di competenza e di cassa.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 16 maggio 2019, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 16 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.