§ 5.5.52 - Legge Regionale 27 gennaio 1999, n. 5.
Sostegno, salvaguardia e diffusione della voga alla veneta [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:27/01/1999
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Iniziative.
Art. 3.  Criteri di assegnazione dei contributi.
Art. 4.  Modalità di presentazione delle domande.
Art. 4 bis.  Esenzione dal canone per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico.
Art. 5.  Norma transitoria.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 5.5.52 - Legge Regionale 27 gennaio 1999, n. 5. [1]

Sostegno, salvaguardia e diffusione della voga alla veneta [2].

(B.U. n. 8 del 29 gennaio 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nell'ambito della sua azione di tutela delle tradizioni e dei valori culturali della storia e della civiltà del Veneto, sostiene ed incentiva la pratica della voga alla veneta come disciplina sportiva, espressione di una radicata e diffusa tradizione culturale popolare.

 

     Art. 2. Iniziative. [3]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale:

     a) promuove o contribuisce all'organizzazione di manifestazioni inerenti la voga alla veneta;

     b) sostiene annualmente mediante contributi le attività svolte dalle società remiere, dai circoli e dalle associazioni con sede nel Veneto aventi per oggetto prevalente la pratica, l'insegnamento e la diffusione della voga alla veneta.

     1 bis. La provincia di Venezia è autorizzata ad utilizzare una quota parte dei trasferimenti regionali annuali, nella misura massima del dieci per cento, per attività dirette di divulgazione e promozione della voga alla veneta [4].

 

     Art. 3. Criteri di assegnazione dei contributi. [5]

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, determina i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 2, tenendo conto della potenzialità tecnico- organizzativa espressa dai soggetti beneficiari con riferimento alla voga alla veneta ed al programma di attività in materia di:

     a) organizzazione di corsi di voga alla veneta, con particolare riguardo a quelli rivolti ai giovani;

     b) iniziative culturali inerenti la voga alla veneta;

     c) organizzazione di regate.

 

     Art. 4. Modalità di presentazione delle domande.

     1. Per beneficiare del contributo di cui all'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare alla Giunta regionale salvo diverso termine definito dalla provincia di Venezia una domanda corredata da:

     a) i progetti indicanti le attività di cui all'articolo 3;

     b) l'atto costitutivo;

     c) una apposita relazione indicante:

     1) il numero degli associati;

     2) le regate alle quali il richiedente ha concorso negli ultimi tre anni, col numero dei partecipanti e i risultati conseguiti;

     3) l'attività svolta nell'anno precedente [6].

 

          Art. 4 bis. Esenzione dal canone per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico. [7]

1. Le società remiere, i circoli e le associazioni con sede nel Veneto aventi per oggetto prevalente la pratica, l’insegnamento e la diffusione della voga alla veneta sono esentati, ai soli fini di tali attività, dal pagamento del canone dovuto per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico di cui all’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Norma transitoria.

     1. Per l'anno 1999 la Giunta regionale determina i criteri di assegnazione di cui all'articolo 3 entro il 15 febbraio.

     2. I soggetti interessati devono presentare le relative domande entro il 15 aprile.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 400 milioni per l'anno 1999, si fa fronte, a norma del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 6, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1998. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito il capitolo n. 73216, denominato "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta", con lo stanziamento di lire 400 milioni.

     2. Per gli anni successivi al 1999 si provvede ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 29 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8.

[2] Titolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2011, n. 12.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 100 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[4] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 20.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 100 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[6] Comma già modificato dall'art. 57 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5 e così ulteriormente modificato dall’art. 5 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 20.

[7] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 2011, n. 12, con la decorrenza ivi prevista all'art. 3.