§ 5.2.48 - L.R. 5 luglio 1994, n. 24.
Norme in materia di cooperazione sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:05/07/1994
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Cooperative sociali.
Art. 3.  Persone svantaggiate.
Art. 4.  Soci volontari.
Art. 5.  Albo regionale delle cooperative sociali.
Art. 6.  Requisiti per l'iscrizione.
Art. 7.  Adempimenti successivi all'iscrizione.
Art. 8.  Cancellazione.
Art. 9.  Conferma dell'iscrizione.
Art. 10.  Contributi regionali.
Art. 11.  Destinatari dei contributi.
Art. 12.  Presentazione delle domande.
Art. 13.  Erogazione dei contributi.
Art. 14.  Criteri preferenziali per la stipula delle convenzioni.
Art. 15.  Convenzioni-tipo.
Art. 16.  Convenzioni per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
Art. 17.  Commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale.
Art. 18.  Funzionamento della commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale.
Art. 19.  Compiti della commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale.
Art. 20.  Norma transitoria.
Art. 21.  Abrogazioni.
Art. 22.  Norma finanziaria.
Art. 23.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.2.48 - L.R. 5 luglio 1994, n. 24. [1]

Norme in materia di cooperazione sociale.

(B.U. 8 luglio 1994, n. 56).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Veneto in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali» e con riferimento alla normativa regionale in materia di educazione, sicurezza sociale, formazione professionale e tutela della salute, promuove, favorisce e sostiene le cooperative sociali, riconoscendone il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento ai soggetti nella condizione di persona svantaggiata.

 

          Art. 2. Cooperative sociali.

     1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dall'articolo 1 attraverso:

     a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi;

     b) lo svolgimento di attività in strutture di produzione e lavoro, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

     2. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le strutture che nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi territoriali delle unità locali socio sanitarie e dei comuni, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale di persone svantaggiate.

 

     Art. 3. Persone svantaggiate.

     1. La condizione di persona svantaggiata dei soci o dei dipendenti, così come individuata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, risulta da certificazione del sindaco che acquisisce la documentazione dagli uffici competenti. La certificazione ha validità annuale.

 

     Art. 4. Soci volontari.

     1. I soci volontari di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, si considerano complementari rispetto agli operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti per la gestione di servizi socio- sanitari ed educativi e non concorrono al raggiungimento della percentuale prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

 

     Art. 5. Albo regionale delle cooperative sociali.

     1. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali.

     2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

     a) sezione A nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

     b) sezione B nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

     c) sezione C nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

     3. Ogni sezione è distinta per ambito di attività o per tipologia di servizio.

 

     Art. 6. Requisiti per l'iscrizione.

     1. Le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che intendono chiedere l'iscrizione all'albo regionale, devono avere sede legale nel Veneto e presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da:

     a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio;

     b) certificato di idoneità professionale ove richiesto dalla vigente normativa;

     c) autocertificazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e il rispetto delle norme contrattuali;

     d) relazione sul servizio socio-sanitario od educativo gestito contenente la specificazione delle strutture, degli operatori impiegati, del numero e tipologia degli utenti;

     e) autocertificazione di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa;

     f) documentazione relativa all'assicurazione dei volontari prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 266;

     g) copia dell'ultimo bilancio.

     2. Le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intendono chiedere l'iscrizione all'albo regionale, devono avere sede legale nel Veneto e presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da:

     a) certificazione di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio;

     b) autocertificazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e il rispetto delle norme contrattuali;

     c) elenco dei soci lavoratori, con la distinzione dei soci lavoratori, dei soci lavoratori volontari e dei soci lavoratori nella condizione di persona svantaggiata di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

     d) elenco dei dipendenti con la specificazione dei dipendenti nella condizione di persona svantaggiata di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

     e) documentazione di cui all'articolo 3, comma 1;

     f) indicazione del settore economico di attività con la specificazione del contratto di lavoro applicato;

     g) documentazione relativa alle eventuali convenzioni in atto COD enti pubblici;

     h) autocertificazione di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa;

     i) documentazione relativa all'assicurazione dei volontari prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 266;

     l) copia dell'ultimo bilancio.

     3. I consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che intendono chiedere l'iscrizione all'albo regionale, devono avere sede legale nel Veneto e presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da:

     a) certificazione di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio;

     b) atto costitutivo e statuto;

     c) relazione sull'attività svolta;

     d) copia dell'ultimo bilancio;

     e) autocertificazione relativa alla presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

     4. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento della domanda, la Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 17, dispone l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale ovvero, motivandolo, il rigetto della domanda.

     5. L'iscrizione all'albo regionale ha validità biennale qualora non intervenga un provvedimento espresso di cancellazione di cui all'articolo 8.

     6. Il provvedimento di iscrizione è comunicato alla cooperativa sociale o consorzio, alla prefettura e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

     7. Nel caso di cooperative sociali o di consorzi di nuova costituzione, i documenti di cui alle lettere b), d), g) del comma 1, alla lettera 1) del comma 2 ed alle lettere c), d) del comma 3, sono sostituiti da un progetto articolato relativo all'attività che la cooperativa sociale od il consorzio intendono svolgere.

 

     Art. 7. Adempimenti successivi all'iscrizione.

     1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 5 comunicano alla Giunta regionale:

     a) entro dieci giorni, la messa in liquidazione e lo scioglimento;

     b) entro sessanta giorni, ogni variazione intervenuta nell'iscrizione al registro prefettizio;

     c) entro sessanta giorni, ogni variazione intervenuta nella composizione della compagine sociale che comporti l'alterazione dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere d) ed e) della presente legge;

     d) annualmente, il consuntivo di esercizio.

 

     Art. 8. Cancellazione.

     1. La Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 17, dispone la cancellazione dall'albo regionale di cui all'art. 5:

     a) quando, venuto meno anche uno dei requisiti necessari all'iscrizione, la cooperativa sociale o consorzio, diffidati a regolarizzare, non ottemperino gli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;

     b) quando la cooperativa sociale o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 «Provvedimenti per la cooperazione», ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni o, comunque, non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;

     c) quando non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l'ispezione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

     d) quando, nelle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la percentuale di persone svantaggiate scende al di sotto del limite previsto dall'articolo 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, per un periodo superiore a dodici mesi;

     e) quando il numero dei soci volontari supera il limite del 50 per cento.

     2. Il provvedimento motivato è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale o consorzio, nonché alla prefettura ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

     3. La cancellazione dall'albo regionale comporta la risoluzione delle convenzioni di cui all'articolo 15.

 

     Art. 9. Conferma dell'iscrizione.

     1. Le cooperative sociali od i consorzi, nei novanta giorni antecedenti la scadenza dell'iscrizione, chiedono, pena la cancellazione automatica dall'albo regionale di cui all'articolo 5, la conferma dell'iscrizione, attestando la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione mediante autocertificazione del legale rappresentante della cooperativa sociale o consorzio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     2. Nei trenta giorni successivi alla scadenza la Giunta regionale comunica alle cooperative o ai consorzi la conferma dell'iscrizione ovvero la cancellazione dall'albo.

 

     Art. 10. Contributi regionali.

     1. Al fine di agevolare la costituzione e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei consorzi di cooperative sociali, la Regione interviene con contributi a carico del proprio bilancio.

     2. Le tipologie di spesa ammissibili a contributo sono le seguenti:

     a) contributi una tantum per spese di primo impianto per un importo non superiore a lire cinque milioni per cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali di nuova costituzione, da richiedere nel termine perentorio di un anno dall'avvenuta costituzione;

     b) contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati:

     1) all'acquisto, trasformazione, ristrutturazione ed adeguamento funzionale con relativa dotazione di attrezzature ed arredi di strutture da destinare a sede di servizio socio-sanitario ed educativo nell'ambito degli interventi e con i criteri previsti dalla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51;

     2) al rinnovo, al miglioramento e all'adeguamento degli impianti e delle infrastrutture per lo sviluppo dell'attività di cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;

     c) contributi in conto interessi sul mutuo stipulato per il finanziamento dei programmi di investimento e in conto interessi per prestiti a medio termine e canoni leasing, con esclusione dei prestiti agevolati, nella misura del 30 per cento del tasso applicato dall'istituto erogante;

     d) contributi destinati alla formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei soci e degli operatori di cooperative sociali;

     e) contributi per la realizzazione di progetti innovativi elaborati dai consorzi di cooperative sociali finalizzati alla formazione, all'aggiornamento e alla qualificazione delle risorse umane nella prospettiva della efficacia operativa delle cooperative associate.

     3. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a sostenere l'attività dei consorzi fidi costituiti tra cooperative sociali attraverso l'incremento del patrimonio sociale in relazione all'entità degli incrementi dello stesso e alle garanzie prestate nell'ultimo anno, al fine di agevolare l'acquisizione delle materie prime, la costituzione di nuove cooperative, l'acquisto di attrezzature, lo sviluppo dei servizi inter- cooperativi attraverso il potenziamento dei consorzi provinciali.

     4. I contributi previsti dal comma 2 lettera b) numero 2, lettera d), lettera e) vengono concessi con importi fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     5. I contributi previsti dal comma 2 lettere b), c), d) ed e), non sono cumulabili.

 

     Art. 11. Destinatari dei contributi.

     1. Possono usufruire dei contributi previsti dall'articolo 10 le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 5 nonché i consorzi fidi nei limiti previsti dal comma 3 dell'articolo 10.

     2. I contributi possono essere assegnati anche a cooperative sociali e consorzi che usufruiscono di altri benefici nazionali, regionali e locali, purché riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla presente legge.

     3. Nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 13 la Giunta regionale considera l'entità dei contributi di cui al comma 2 del presente articolo dichiarati attraverso autocertificazione da allegare alla domanda.

 

     Art. 12. Presentazione delle domande.

     1. Le domande, rivolte ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 10, sono presentate alla Giunta regionale, entro il termine di decadenza del 31 marzo di ogni anno corredate dalla autocertificazione di cui al comma 3 dell'articolo 11 e per i contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 10 anche dai programmi di investimento.

 

     Art. 13. Erogazione dei contributi.

     1. La Giunta regionale, entro il mese di gennaio di ogni anno, sulla base delle disponibilità assegnate dal bilancio regionale stabilisce le priorità tra gli interventi indicati nell'articolo 10 ed i criteri di assegnazione.

     2. Il contributo regionale può essere erogato anche con anticipazioni non superiori alla misura complessiva del cinquanta per cento. Il saldo è erogato soltanto dopo la presentazione del rendiconto.

     3. Per importi inferiori a lire tre milioni la rendicontazione può essere sostituita da una relazione sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa sociale o consorzio attestante l'utilizzo del contributo secondo le finalità per le quali è stato assegnato.

 

     Art. 14. Criteri preferenziali per la stipula delle convenzioni.

     1. In presenza di più cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o consorzi operanti nel medesimo ambito di attività, ferma restando la garanzia della qualità del servizio e della economicità di gestione, nella stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi sono criteri preferenziali in particolare i seguenti:

     a) legami con l'ambito territoriale di competenza dell'ente interessato a contrarre la convenzione;

     b) consistenza numerica degli inserimenti lavorativi operati;

     c) ininterrotta iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 5.

 

     Art. 15. Convenzioni-tipo.

     1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, adotta, con propria deliberazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, convenzioni-tipo per la disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali ed i consorzi e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale.

     2. Le convenzioni-tipo di cui al comma 1 contengono i seguenti elementi:

     a) l'indicazione dei requisiti soggettivi degli organismi interessati alla convenzione;

     b) le caratteristiche organizzative dell'attività posta in essere dalla cooperativa nonché le garanzie sull'osservanza delle norme contrattuali, di sicurezza ed igienico sanitarie;

     c) le norme di vigilanza sull'osservanza della convenzione e le modalità di verifica dei risultati.

 

     Art. 16. Convenzioni per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

     1. La Giunta regionale, con lo stesso provvedimento di cui all'articolo 15, comma 1, disciplina, uniformandoli ai medesimi criteri anche in relazione alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, i rapporti tra la pubblica amministrazione, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della stessa legge 8 novembre 1991, n. 381, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, le Ipab, altri enti pubblici, gli enti privati di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, in ordine all'affidamento della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, ed alle leggi regionali di programmazione socio-sanitaria nonché alle successive leggi di modificazione e di integrazione.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con il provvedimento di cui al comma 1, i seguenti contenuti operativi ai quali debbono conformarsi gli atti applicativi degli enti territoriali e delle unità locali socio-sanitarie:

     a) criteri per la costituzione degli elenchi di soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, interessati e idonei a gestire i servizi;

     b) convenzioni tipo, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, articolo 20;

     c) procedure e criteri di scelta dell'organismo da convenzionare secondo le seguenti priorità:

     1) rapporti qualità-costo del progetto del servizio;

     2) requisiti e condizioni qualitative dell'organismo;

     3) corrispondenza dell'organizzazione del servizio alle caratteristiche socio-culturali dell'area di intervento.

 

     Art. 17. Commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale.

     1. E' istituita la commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale.

     2. La commissione e presieduta e convocata dall'assessore regionale competente per materia o da un suo delegato ed è composta:

     a) dal dirigente del dipartimento per i servizi sociali;

     b) dal dirigente del dipartimento per i problemi del lavoro;

     c) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

     d) da tre rappresentanti delle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative in ambito regionale, indicati dai rispettivi organi regionali e designati d'intesa dalle medesime associazioni;

     e) da un rappresentante dell'Anci.

     3. I componenti della commissione di cui al comma 2 possono farsi sostituire da altro rappresentante a tal fine, di volta in volta, espressamente delegato.

     4. La segreteria della commissione è assicurata da un funzionario regionale.

 

     Art. 18. Funzionamento della commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale.

     1. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione, provvede alla costituzione della commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale.

     2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

     3. La partecipazione alle riunioni è gratuita ed è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione.

     4. In fase di prima applicazione le designazioni dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere d) ed e), devono essere effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e la costituzione della commissione è effettuata dalla Giunta regionale nei successivi trenta giorni.

 

     Art. 19. Compiti della commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale.

     1. La commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale è organo consultivo della Giunta regionale e, tra l'altro, provvede a:

     a) esprimere parere sulla rispondenza dell'attività della cooperativa sociale o consorzio alle finalità previste dall'articolo 1;

     b) esprimere parere sulle domande di iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 5, verificando, in particolare, la completezza e la regolarità della documentazione di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3;

     c) esprimere parere sui provvedimenti di cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 5;

     d) esprimere parere sui singoli piani di riparto dei contributi regionali;

     e) esprimere parere su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove richiesto dagli organi regionali.

     2. La commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la Giunta regionale prescinde dal parere.

 

     Art. 20. Norma transitoria.

     1. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le cooperative iscritte al registro di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 1987, n. 20 chiedono l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 5, allegando la documentazione di cui all'articolo 6.

     2. La Giunta regionale nei successivi novanta giorni dispone l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale ovvero il rigetto motivato della domanda e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 6.

     3. Per i fini previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera c), viene fatta salva la durata di iscrizione al registro regionale di cui al comma 1.

     4. Decorso il termine di cui al comma 1, la domanda eventualmente presentata viene considerata come domanda di nuova iscrizione.

     5. Le convenzioni in atto stipulate dalle cooperative sociali o dai consorzi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate entro un anno alle disposizioni della medesima.

 

     Art. 21. Abrogazioni.

     1. La legge regionale 19 marzo 1987, n. 20 «Interventi a favore della cooperazione con finalità socio-assistenziali» come modificata dall'articolo unico della legge regionale 6 agosto 1987, n. 41 e dall'articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32, è abrogata.

 

     Art. 22. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 2.000.000.000, per ciascuno degli esercizi 1994, 1995 si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996 e contemporanea istituzione dei seguenti capitoli:

     - cap. 61398, denominato «Contributi per la costituzione di cooperative sociali e loro consorzi e per il rinnovo e miglioramento delle infrastrutture e attrezzature delle cooperative di produzione e lavoro e per l'adeguamento del posto di lavoro nonché per la dotazione dei fondi di garanzia fidi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e comma 3», con lo stanziamento di lire 1.900.000.000, per competenza e per cassa, per l'anno 1994 e di lire 1.900.000.000, sola competenza, per l'anno 1995;

     - cap. 61400, denominato «Contributi destinati alla formazione, qualificazione e riqualificazione degli operatori di cooperative sociali e loro consorzi e a progetti innovativi di consorzi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere d) ed e)», con lo stanziamento di lire 100.000.000, per competenza e per cassa, per l'anno 1994 e di lire 100.000.000, sola competenza, per l'anno 1995.

     2. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 1, gli oneri fanno carico allo stanziamento previsto annualmente al capitolo 61070 «Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo assistenziali» (legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51).

 

     Art. 23. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Legge abrogata dall'art. 25 della L.R. 3 novembre 2006, n. 23, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.