§ 5.2.6 - Legge regionale 21 giugno 1979, n. 45.
Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane. Modifiche e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:21/06/1979
Numero:45


Sommario
Art. 1      La Regione dei Veneto, in armonia con i princìpi contenuti nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, in attesa della legge di riordinamento dell'assistenza sociale e sulla base delle scelte operate [...]
Art. 2.      La Regione promuove e favorisce, in particolare, interventi di assistenza sociale e sanitaria per le persone anziane che, per cause congenite o sopravvenute nel corso della loro esistenza, sono [...]
Art. 3.      L'art. 10 della Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, viene sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 11 della Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, viene sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'art. 12 dalla Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      A decorrere dal 10 gennaio 1979, gli interventi, di cui alla lett. h) dell'art. 4 della presente legge, sono rivolti alle persone che hanno diritto all'assistenza ospedaliera.
Art. 7.      Il ricovero della persona anziana non autosufficiente avviene su richiesta dell'interessato accompagnata da parere del medico di fiducia; e disposto dal sindaco del comune di residenza, su [...]
Art. 8.      Le domande, rivolte a ottenere la concessione dei contributi di cui alla lett. h) dell'art. 4 della presente legge, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 [...]
Art. 9.      L'art. 13 della Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e gli istituti, già assegnatari dei contributi di cui alle lett. c), d), e), f), e g) dell'art. 11 della Legge regionale 9 [...]
Art. 11.      Per finanziare gli interventi di cui alla lett. h) del precedente art. 4, dell'art. 2 della Legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, viene aggiunta la [...]
Art. 12.      Per i servizi e gli interventi a carattere continuativo di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 4 della presente legge, sono autorizzate, per l'esercizio 1979, le ulteriori seguenti [...]
Art. 13.      Al fine di integrare la spesa occorrente per gli interventi a carattere continuativo previsti alla lett. h) dell'art. 4 della presente legge sono autorizzati per l'esercizio 1979 stanziamenti di [...]
Art. 14.      Per l'esercizio finanziario 1980 e successivi l'ammontare dello stanziamento di spesa per ciascun esercizio dei servizi e interventi di cui alle lett. a), b) e h) del primo comma dell'art. 4 [...]
Art. 15.      Per gli interventi di cui alle lett. c), d), e), f) e g) dell'art. 4 della presente legge è autorizzato per il triennio 1979-1981 un ammontare di spesa di complessive lire 2.400.000.000.
Art. 16. 
Art. 17.      Al bilancio per l'esercizio finanziamento 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 18.      Sono abrogati gli artt. 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72.


§ 5.2.6 - Legge regionale 21 giugno 1979, n. 45.

     Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane. Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72.

(B.U. n. 29 del 25-6-1979).

 

Art. 1

     La Regione dei Veneto, in armonia con i princìpi contenuti nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, in attesa della legge di riordinamento dell'assistenza sociale e sulla base delle scelte operate con la Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, promuove il potenziamento dei servizi sociali e sanitari avendo lo scopo di garantire il diritto delle persone anziane a un'esistenza fisica, economica, sociale e culturale rispettosa della dignità, della persona.

 

     Art. 2.

     La Regione promuove e favorisce, in particolare, interventi di assistenza sociale e sanitaria per le persone anziane che, per cause congenite o sopravvenute nel corso della loro esistenza, sono permanentemente prive di autosufficienza.

     Detti interventi devono tendere al mantenimento, per quanto possibile, delle persone anziane non autosufficienti nel proprio ambiente familiare e sociale e prevedere, in caso di comprovata necessità, il loro accoglimento in idonee strutture con assistenza preferibilmente mista e razionalmente distribuite sul territorio.

     I comuni singoli o associati e le comunità montane individuano e utilizzano le strutture atte a garantire un'adeguata assistenza sociale e sanitaria alle persone anziane non autosufficienti, e stipulano, ove necessario, con le istituzioni pubbliche e private, apposite convenzioni, le quali devono prevedere opportune forme di controllo sulla qualità del servizio e sulla gestione degli eventuali finanziamenti pubblici.

 

     Art. 3.

     L'art. 10 della Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, viene sostituito dal seguente:

     (omissis).

 

     Art. 4.

     L'art. 11 della Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, viene sostituito dal seguente:

     (omissis).

 

     Art. 5.

     L'art. 12 dalla Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, è sostituito dal seguente:

     (omissis).

 

     Art. 6.

     A decorrere dal 10 gennaio 1979, gli interventi, di cui alla lett. h) dell'art. 4 della presente legge, sono rivolti alle persone che hanno diritto all'assistenza ospedaliera.

     Il servizio, di cui alla lett. h) del citato art. 4 è realizzato in strutture, riconosciute idonee dalla Giunta regionale, ai sensi del precedente art. 3, sulle quali i comuni esercitano il potere di vigilanza, previsto dall'art. 132 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 - Testo unico della legge comunale e provinciale.

 

     Art. 7.

     Il ricovero della persona anziana non autosufficiente avviene su richiesta dell'interessato accompagnata da parere del medico di fiducia; e disposto dal sindaco del comune di residenza, su certificazione dell'ufficiale sanitario, previo accertamento delle condizioni di non autosufficienza del richiedente.

     Prima di disporre il ricovero, il sindaco accerta altre impossibilità di assistenza da parte di imponenti il nucleo familiare della persona anziana non autosufficiente, nonché l'inesistenza di servizi sul territorio e che possano garantire l'assistenza a domicilio.

 

     Art. 8.

     Le domande, rivolte a ottenere la concessione dei contributi di cui alla lett. h) dell'art. 4 della presente legge, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e devono indicare il numero degli assistibili, i giorni di presenza nell'anno e il preventivo di spesa.

     Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale determina la misura del contributo i sensi della lett. h) dell'art. 4 della presente legge.

     Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni singoli o associati e le Comunità montane trasmettono al Presidente della Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente sostenute nell'anno precedente per la gestione del servizio con l'indicazione del numero totale degli assistiti nell'anno e delle giornate di presenza.

     La Giunta regionale, trimestralmente, su presentazione di elenchi nominativi degli assistiti, e in base al numero delle giornate di presenza accertate, provvede alla liquidazione dei contributi direttamente alle istituzioni pubbliche e private riconosciute idonee ai sensi del precedente art. 3.

     (omissis) [1].

 

     Art. 9.

     L'art. 13 della Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, è sostituito dal seguente:

     (omissis).

 

     Art. 10.

     Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e gli istituti, già assegnatari dei contributi di cui alle lett. c), d), e), f), e g) dell'art. 11 della Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, devono chiedere la conferma del contributo sulla base del progetto esecutivo già approvato e interamente finanziato, nonché della dichiarazione che i lavori sono iniziati o che le opere sono state appaltate.

     La Giunta regionale, nei successivi 60 giorni, delibera la conferma dei contributi di cui al comma precedente.

     Gli enti e gli istituti che non chiedono o che non ottengono la conferma, di cui ai precedenti commi, sono dichiarati decaduti dal contributo.

     Sulle eventuali somme rese disponibili, la Giunta regionale predispone e il Consiglio approva nuove assegnazioni dei contributi, di cui alle lett. c), d), e), f) e g) del precedente art. 4, secondo i criteri le modalità fissati nella presente legge.

 

     Art. 11.

     Per finanziare gli interventi di cui alla lett. h) del precedente art. 4, dell'art. 2 della Legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, viene aggiunta la seguente lettera:

     (omissis).

     Al primo comma dell'art. 4 della Legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, e successive modifiche e integrazioni viene aggiunta la seguente voce:

     (omissis).

 

     Art. 12.

     Per i servizi e gli interventi a carattere continuativo di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 4 della presente legge, sono autorizzate, per l'esercizio 1979, le ulteriori seguenti spese:

     1) per, i contributi di cui alla lett. a):

     - servizi di aiuto domiciliare agli anziani: da lire 540 milioni a lire 915.000.000;

     2) per, i contributi di cui alla lett. b):

     - servizio vacanze a tempo libero: da lire 175.000.000 a lire 300.000.000.

     Alla maggiore spesa prevista per l'esercizio 1979 di lire 500 milioni si fa fronte mediante riduzione del capitolo 196219740 «Fondo globale spese correnti normali» (Partita «assistenza aperta agli anziani») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

 

     Art. 13.

     Al fine di integrare la spesa occorrente per gli interventi a carattere continuativo previsti alla lett. h) dell'art. 4 della presente legge sono autorizzati per l'esercizio 1979 stanziamenti di spesa entro il limite di L. 2.000 milioni.

     A copertura dell'onere di cui al comma precedente si procede mediante riduzione per pari importo del capitolo 196219740 «Fondo globale spese correnti normali» (Partita «interventi per lungo- assistiti») dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979.

 

     Art. 14.

     Per l'esercizio finanziario 1980 e successivi l'ammontare dello stanziamento di spesa per ciascun esercizio dei servizi e interventi di cui alle lett. a), b) e h) del primo comma dell'art. 4 della presente legge sarà determinato con la legge di bilancio.

 

     Art. 15.

     Per gli interventi di cui alle lett. c), d), e), f) e g) dell'art. 4 della presente legge è autorizzato per il triennio 1979-1981 un ammontare di spesa di complessive lire 2.400.000.000.

     La quota a carico dell'esercizio finanziario 1979 è determinata in lire 800.000.000.

     Per gli esercizi finanziari successivi la quota a carico dei rispettivi bilanci sarà stabilita con legge di bilancio, a norma del comma secondo dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72; la spesa complessiva residua trova riferimento nella spesa programmata dalla categoria II del titolo IV per gli esercizi 1980 e 1981 del bilancio pluriennale 1979-1981.

     La Giunta regionale è autorizzata a dare corso alle procedure e a tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente legge, con la sola esclusione, per la parte eccedente l'importo di lire 800,000.000, degli atti che formano impegno ai sensi dell'art. 52 della sopracitata legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

     Il consiglio regionale provvede a ripartire la somma globalmente stanziata tra le singole categorie di intervento, di cui alle lett. c), d), e), f), e g) dell'art. 4 della presente legge.

     Alla copertura degli oneri prevista per il 1979 in lire 800 milioni, si provvede, mediante riduzione di pari importo del capitolo, 196219760 «Fondo globale spese investimento ulteriori programmi di sviluppo» (Partita: «Ristrutturazione case di riposo») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

 

     Art. 16. [2]

     Per l'anno 1979 le domande rivolte ad ottenere i contributi di cui alle lett. a), b) e h) dell'art. 4 devono essere presentate al Presidente della giunta regionale entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17.

     Al bilancio per l'esercizio finanziamento 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

     (omissis).

 

     Art. 18.

     Sono abrogati gli artt. 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 20 luglio 1989, n. 22.

[2] Il secondo comma del presente articolo è stato abrogato dall'art. 3 della L.R. 11-4-1980 n. 24 (B.U. n. 23 del 16-4-1980).