§ 5.1.17 - Legge Regionale 26 maggio 1980, n. 65.
Istituzione e gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi e uffici [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:26/05/1980
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Istituzione dei ruoli nominativi regionali e adempimenti delle Unità sanitarie locali.
Art. 2.  Iscrizioni del personale nei ruoli nominativi regionali - Pubblicazione - Ricorsi.
Art. 3.  Provvedimenti in caso di inadempienza.
Art. 4.  Personale avente titolo alla prima iscrizione.
Art. 5.  Altro personale avente titolo alla prima iscrizione.
Art. 6.  Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli.


§ 5.1.17 - Legge Regionale 26 maggio 1980, n. 65. [1]

Istituzione e gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi e uffici delle Unità sanitarie locali. Modalità di iscrizione del personale nei ruoli medesimi.

(B.U. n. 34 del 30-5-1980).

 

 

Titolo I

ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI

 

Art. 1. Istituzione dei ruoli nominativi regionali e adempimenti delle Unità sanitarie locali.

     Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai settori, distretti, presidi, servizi e uffici delle Unità sanitarie locali in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979. n. 761.

     La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole Unità sanitarie locali. Le Unità sanitarie locali sono, pertanto tenute a inviare alla Giunta regionale copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri settori, distretti, presidi, servizi e uffici, nonché copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono diventate esecutive.

     Le Unità sanitarie locali sono, altresì, tenute a comunicare alla Giunta regionale le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonché le modificazioni intervenute nel rapporto impiego del personale stesso. Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 2. Iscrizioni del personale nei ruoli nominativi regionali - Pubblicazione - Ricorsi.

     Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     Con deliberazione della Giunta regionale sono apportate le variazioni conseguenti a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto.

     La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio Bollettino Ufficiale i ruoli del personale addetto alle Unità sanitarie locali, secondo la situazione al primo gennaio dell'anno di pubblicazione.

     Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od con ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

 

     Art. 3. Provvedimenti in caso di inadempienza.

     Nel caso di persistente inadempienza da parte delle Unità sanitarie locali agli obblighi previsti dalla presente legge, un commissario nominato previa deliberazione della Giunta regionale. provvederà all'adozione in via sostitutiva degli atti richiesti.

 

 

Titolo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 4. Personale avente titolo alla prima iscrizione.

     Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente art. 1, il personale dipendente dai sottoelencati Enti con sede nella Regione Veneto addetto, per ciascun Ente, ai servizi di seguito indicati:

     a) Enti ospedalieri;

     b) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e altri Enti pubblici di cui all'art. 64, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, addetto ai servizi connessi al ricovero e alla cura degli infermi di mente;

     c) Consorzi di Enti locali per la gestione dei servizi igienico- sanitari, addetto ai servizi stessi, nonché Consorzi socio-sanitari, di cui alla legge regionale 30 maggio 1975, n. 64;

     d) Province, limitatamente al personale addetto agli uffici sanitari comunque denominati, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica agli istituti di prevenzione e cura e agli istituti sanitari extraospedalieri;

     e) Comuni, limitatamente al personale che presta servizio negli uffici di igiene e sanità comunque denominati e in altri servizio presidi che esercitano funzioni in materia igienico-sanitaria, preventiva e riabilitativa.

     Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

     1) in servizio di ruolo addetto in modo continuativo, da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sopra specificati. ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     2) assunto in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli Enti di appartenenza per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sopraindicati.

     E' parimenti iscritto nei ruoli nominativi regionali il personale che abbia superato il concorso riservato previsto dal quinto comma, lett. c), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche e interpretazioni.

     Ha inoltre titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

     a) il personale di ruolo dipendente dagli Enti e Istituzioni di cui al primo comma, ancorché non addetto ai servizi sanitari ivi indicati, che da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presti servizio, in posizione di comando, distacco o assegnazione, in settori sanitari di altri Enti pubblici;

     b) il personale di ruolo dipendente dagli Enti o Istituzioni di cui al precedente primo comma, addetto ai servizi sanitari ivi indicati e che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione, presso altri Enti, ancorché in settori non sanitari.

     Può essere iscritto nei ruoli nominativi regionali il personale dipendente della Regione Veneto limitatamente a quello:

     - tecnico-sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli Enti locali;

     - tecnico-sanitario assunto in ruolo dalla Regione per i servizi regionali.

 

     Art. 5. Altro personale avente titolo alla prima iscrizione.

     Ha altresì titolo all'iscrizione nei titoli nominativi regionali:

     a) medici provinciali, veterinari provinciali e personale regionale in servizio presso gli uffici dei medici e veterinari provinciali, salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo;

     b) personale dello stabilimento termale di Battaglia Terme - già gestito dall'I.N.P.S. - costituito in servizio della Unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 36, terzo, quarto e quinto comma;

     c) personale degli Enti mutualistici delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'articolo 67) salvo quanto previsto dal penultimo e ultimo comma del presente articolo;

     d) personale dipendente. alla data del 1 dicembre 1977, dalle Associazioni rappresentanti gli Enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (terzo comma dell'art. 67);

     e) personale della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) adibito ai servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione non connessi direttamente alle originarie finalità della stessa, trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art. 70, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quella previsto dal secondo comma dell'art. 24 ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

     f) personale dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (E.N.P.I.) e dell'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (A.N.C.C.) da iscrivere nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 72, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     g) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro (art. 73);

     h) personale dipendente da altri Enti pubblici o Istituzioni pubbliche, addetto a servizi le cui funzioni siano trasferite al servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale di cui alla lettera a) del precedente comma può presentare alla Giunta regionale domanda per essere mantenuto nei ruoli del personale dipendente dalla Regione. Sulla domanda decide la Giunta regionale con propria deliberazione.

     Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, comunque utilizzato, anzichè essere inquadrato nei ruoli del personale dipendente della Regione può presentare domanda fin dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino a sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di cui al successivo comma, per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui alla presente legge.

     L'inquadramento del personale di cui al precedente comma nei ruoli del personale dipendente dalla Regione è effettuato con le modalità e i criteri fissati con successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli.

     Per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali, gli Enti da cui dipende il personale di cui agli artt. 4 e 5 trasmettono appositi elenchi nominativi del personale in ruolo alla data che sarà indicata dalla Giunta regionale. Gli elenchi saranno trasmessi alla Regione nei tempi e secondo le modalità indicati nella suddetta deliberazione della Giunta regionale.

     Il personale dipendente della Regione Veneto di cui al quarto comma del precedente art. 4 per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali dovrà presentare domanda alla Giunta regionale nei termini e secondo le modalità previsti dall'art. 68, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Prima della trasmissione degli elenchi alla Giunta regionale gli Enti, Amministrazioni e Associazioni, di cui ai precedenti artt. 4 e 5, devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi e i dati predisposti, mediante adeguata informazione.

     Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni dovranno essere avanzate dai dipendenti interessati all'Ente di appartenenza entro venti giorni dalla pubblicazione degli elenchi.

     Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente alla formazione degli elenchi compilati ai sensi del presente articolo devono essere comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi con le stesse modalità richieste per la trasmissione degli elenchi.

     Dopo l'assunzione delle funzioni sanitarie da parte delle Unità sanitarie locali, con le scadenze previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dall'Unità sanitaria locale presso cui il personale è utilizzato.

     Nei casi di persistente inadempienza si applica la disposizione di cui al precedente art. 3.

     L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali è effettuata con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.