§ 4.4.25 – L.R. 31 ottobre 1994, n. 63.
Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:31/10/1994
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Competenze regionali.
Art. 3.  Subdelega di funzioni amministrative alle Province.
Art. 4.  Subdelega di funzioni amministrative ai Comuni.
Art. 5.  Commissioni provinciali per l'apposizione e la revisione dei vincoli paesaggistici.
Art. 6.  Procedura per la formazione degli atti amministrativi comunali.
Art. 7.  Poteri di vigilanza ed indirizzo.
Art. 8.  Indennità per il danno al paesaggio.
Art. 9.  Adempimenti della Giunta regionale.
Art. 10.  Norme transitorie e finali.
Art. 11.  Abrogazione di norme.


§ 4.4.25 – L.R. 31 ottobre 1994, n. 63. [1]

Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali.

(B.U. 1 novembre 1994, n. 93).

 

     Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge disciplina le competenze in materia di protezione delle bellezze naturali delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

 

     Art. 2. Competenze regionali.

     1. Sono di competenza della Regione le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e all'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori, relativi ad opere o lavori:

     a) di competenza dello Stato o della Regione;

     b) di enti o aziende concessionarie o dipendenti dallo Stato o dalla Regione;

     c) in esecuzione di progetti soggetti al parere di un organo tecnico consultivo regionale, anche decentrato.

     2. I relativi provvedimenti sono adottati dall'organo regionale rispettivamente competente.

     3. L'approvazione, la revoca e la modifica dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, formulata dopo aver acquisito gli atti trasmessi dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 5.

     4. L'elenco dei corsi d'acqua di cui all'articolo 1 quater della legge 8 agosto 1985, n. 431, e gli aggiornamenti del medesimo, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con la procedura prevista dagli articoli 122 e 123 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 3. Subdelega di funzioni amministrative alle Province.

     1. Delle funzioni amministrative, di cui all'articolo 1, sono subdelegate alle Province le competenze di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

 

     Art. 4. Subdelega di funzioni amministrative ai Comuni.

     1. Delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1, salvo quanto disposto da specifiche leggi regionali, sono subdelegate ai Comuni le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e all'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori relativi alle fattispecie non comprese nell'articolo 2, ed inoltre quelle relative alle linee telefoniche interrate, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici.

 

     Art. 5. Commissioni provinciali per l'apposizione e la revisione dei vincoli paesaggistici.

     1. Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono nominate dalla Giunta provinciale e sono composte da:

     a) il presidente della Giunta provinciale, che presiede, o un suo delegato;

     b) il sopraintendente per i beni ambientali ed architettonici, o un suo delegato;

     c) il soprintendente per i beni archeologici, o un suo delegato;

     d) cinque esperti in materia di bellezze naturali o di tutela del paesaggio eletti dal Consiglio provinciale con voto limitato a tre;

     e) il dirigente del dipartimento regionale per l'urbanistica e i beni ambientali o un suo delegato con qualifica almeno di funzionario.

     e bis) il sindaco del comune interessato o un suo delegato [2].

     2. Il Presidente, in relazione agli argomenti da trattare, aggrega, con voto consultivo, il dirigente territorialmente competente del Corpo nazionale delle miniere o del Corpo forestale dello Stato, i quali, in caso di impedimento, possono farsi sostituire da un funzionario delegato.

     3. Funge da segretario un funzionario nominato dalla Giunta provinciale.

     4. Le Commissioni durano in carica fino alla scadenza del Consiglio provinciale e comunque in conformità alla vigente normativa in materia di proroga. I cinque esperti di cui alla lettera d) del comma 1 non possono essere designati per più di due mandati.

 

     Art. 6. Procedura per la formazione degli atti amministrativi comunali.

     1. Le autorizzazioni e i provvedimenti, di cui all'articolo 4, sono rispettivamente rilasciate ed adottati dal Sindaco, acquisito il parere obbligatorio della commissione edilizia comunale.

     2. La commissione edilizia comunale, limitatamente ai pareri di cui al precedente comma, è integrata da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente.

     3. Tali esperti sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a uno, sulla base di curriculum e competenze documentate, tra i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali e artistico-monumentali o equipollenti.

     4. Il parere della commissione edilizia comunale, con la partecipazione di almeno uno degli esperti di cui al comma 2, costituisce parere ai fini del rilascio delle concessioni ed autorizzazioni [3].

     5. Il Sindaco trasmette entro trenta giorni alla competente Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, corredato dal parere della commissione edilizia comunale, riportando le posizioni espresse dagli esperti di cui al secondo comma 2.

     6. Il Sindaco rilascia la concessione o la autorizzazione edilizia ove non sia intervenuto l'annullamento ministeriale entro i termini previsti dal nono comma dell'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 come modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

 

     Art. 7. Poteri di vigilanza ed indirizzo.

     1. Nell'esercizio delle funzioni subdelegate, i comuni debbono osservare le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Giunta regionale e le istruzioni e direttive statali comunicate dal Presidente della Giunta regionale.

     2. Le province ed i comuni sono altresì tenuti a fornire ogni notizia ed informazione relative alle funzioni subdelegate.

     3. La vigilanza e l'adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori spettano agli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione, compresa la fattispecie dell'articolo 8. I provvedimenti sono assunti sentiti i rispettivi organi consultivi.

     4. La Giunta regionale, in caso di persistente inerzia o continuata inosservanza delle direttive statali o regionali, previa diffida, può adottare provvedimenti ai fini della revoca della subdelega.

 

     Art. 8. Indennità per il danno al paesaggio.

     1. Salvo diversa motivata valutazione dell'autorità competente, il danno di cui all'articolo 15, legge 29 giugno 1939, n. 1497, è pari a due volte il costo teorico di realizzazione delle opere e/o dei lavori abusivi.

 

     Art. 9. Adempimenti della Giunta regionale.

     1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale approva con apposita deliberazione, sentita la Commissione tecnica regionale - sez. Urbanistica e la competente Commissione consiliare, gli atti di indirizzo e coordinamento, improntati ai seguenti criteri fondamentali:

     a) conservazione e valorizzazione dei connotati storico-culturali consolidati che distinguono ed identificano le diverse realtà locali;

     b) approccio organico alle tematiche progettuali, inteso quale necessità di stabilire condizioni di consonanza con luogo e contesto;

     c) recupero di tecniche tradizionali e bio-compatibili;

     d) azioni di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale, nonché di mitigazione degli impatti.

 

     Art. 10. Norme transitorie e finali.

     1. La presente legge entra in vigore dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione.

     2. In caso di mancata integrazione delle commissioni edilizie ai sensi dell'articolo 6, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Presidente dell'amministrazione provinciale competente provvederà, in via sostitutiva, con proprio decreto.

     3. Le istanze e le richieste rivolte, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11, come modificata dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 30, che non abbiano ancora acquisito il parere della Commissione consultiva provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge, e rientranti nella fattispecie di cui al precedente articolo 4, sono trasmesse d'ufficio alle competenti amministrazioni comunali.

     4. Sono fatte salve le competenze specifiche dettate dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 11. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogata la legge regionale 6 marzo 1984, n. 11, come modificata dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 30.

     2. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 138 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, fermo restando quanto ivi previsto.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 16 agosto 2002, n. 29.

[3] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.