§ 4.4.3 - Legge Regionale 3 aprile 1980, n. 22.
Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e modifiche alla legge regionale 7 settembre 1979, n. 71, recante «Provvedimenti in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:03/04/1980
Numero:22


Sommario
Art. 1.  La presente legge ha per oggetto la tutela delle acque dall'inquinamento, anche ai fini della valorizzazione delle risorse idriche della Regione, ai sensi di quanto previsto dalle leggi 10 maggio [...]
Art. 2.      In attuazione dell'art. 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la Giunta regionale, entro il 31 marzo 1980 sentita la competente Commissione consiliare ed i Comuni interessati, [...]
Art. 3.      Spetta al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Tecnica Regionale, di cui all'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57:
Art. 4.      Spetta al Dirigente la Segreteria regionale per il territorio provvedere a:
Art. 5.      (omissis)
Art. 6.      L'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      All'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 8.  L'art. 11 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      La denominazione del cap. 060006010 «Contributi alle Province per installazione e manutenzione della rete dei dispositivi di controllo qualitativo dei corpi idrici» di cui all'art. 13 della [...]
Art. 10      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


§ 4.4.3 - Legge Regionale 3 aprile 1980, n. 22. [1]

Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e modifiche alla legge regionale 7 settembre 1979, n. 71, recante «Provvedimenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, e di gestione delle risorse idriche.

(B.U. n. 21 dell'8-4-1980).

 

Art. 1. La presente legge ha per oggetto la tutela delle acque dall'inquinamento, anche ai fini della valorizzazione delle risorse idriche della Regione, ai sensi di quanto previsto dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319, 24 dicembre 1979, n. 650 e dalla legge regionale 7 settembre 1979, n. 71.

 

     Art. 2.

     In attuazione dell'art. 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la Giunta regionale, entro il 31 marzo 1980 sentita la competente Commissione consiliare ed i Comuni interessati, predispone un primo programma di risanamento delle acque e lo invia al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

     Nel programma dovranno essere indicati gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorità delle opere da realizzare, anche in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71.

 

     Art. 3.

     Spetta al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Tecnica Regionale, di cui all'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57:

     a) autorizzare gli scarichi diretti nelle acque del mare, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

     b) approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai Comuni e dai Consorzi ai sensi degli artt. 12, n. 2 e 13, lett. b) del n. 2, della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

 

     Art. 4.

     Spetta al Dirigente la Segreteria regionale per il territorio provvedere a:

     a) autorizzare dei programmi presentati dai titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi ai sensi degli artt. 2 e 6 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

     b) attestare che il progetto per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici e di depurazione delle acque usate, presentato dai Comuni, Consorzi intercomunali e Comunità montane ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, non contrasti con le disposizioni indicate nel medesimo articolo.

 

     Art. 5.

     (omissis) [2].

 

     Art. 6.

     L'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71, è sostituito dal seguente:

     (omissis).

 

     Art. 7.

     All'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71, sono aggiunti i seguenti commi:

     (omissis)

 

     Art. 8. L'art. 11 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71, è sostituito dal seguente:

     (omissis).

 

     Art. 9.

     La denominazione del cap. 060006010 «Contributi alle Province per installazione e manutenzione della rete dei dispositivi di controllo qualitativo dei corpi idrici» di cui all'art. 13 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 71, viene così modificata:

     «Spesa per installazione e manutenzione della rete dei dispositivi di controllo qualitativo e quantitativo dei corpi idrici».

 

     Art. 10

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 16 aprile 1985, n. 33.