§ 4.1.17 - Legge Regionale 12 gennaio 1982, n. 1.
Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:12/01/1982
Numero:1


Sommario
Art. 1.      E' consentito l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale, nonché ad attività commerciali, anche ricadenti, alla data del 3 gennaio 1979, in zone non [...]
Art. 2.      La concessione per l'ampliamento, nei casi di cui all'art. 1, è rilasciata sulla base della convenzione di cui al successivo art. 4 e ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e della legge [...]
Art. 3.      Nei casi di cui all'art. 1, l'ampliamento da realizzarsi anche in fasi successive, è ammesso fino al massimo del 60 per cento della superficie lorda adibita, anche su più piani, ad attività di [...]
Art. 4.      La concessione per l'ampliamento è subordinata alla stipula di una convenzione con cui si stabiliscono in particolare i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti [...]
Art. 5.      Gli ampliamenti previsti dalla presente legge sono concessi indipendentemente dall'inserimento delle relative aree nei programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. [...]
Art. 6.      Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, decide se intende avvalersi della facoltà consentita dalla presente legge, eventualmente individuando le aree e stabilendo le attività [...]
Art. 7.      La presente legge sostituisce la legge regionale 29 dicembre 1978, n. 73.
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


§ 4.1.17 - Legge Regionale 12 gennaio 1982, n. 1. [1]

Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali.

(B.U. n. 2 del 15-1-1982).

 

Art. 1.

     E' consentito l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale, nonché ad attività commerciali, anche ricadenti, alla data del 3 gennaio 1979, in zone non destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi o commerciali, per documentate esigenze relative a:

     - riqualificazione, riconversione e ristrutturazione produttiva o aziendale;

     - aumento del numero degli addetti;

     - igiene ambientale e sicurezza del lavoro;

     - applicazione delle leggi vigenti.

 

     Art. 2.

     La concessione per l'ampliamento, nei casi di cui all'art. 1, è rilasciata sulla base della convenzione di cui al successivo art. 4 e ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, fino al 30 giugno 1986 [2].

 

     Art. 3.

     Nei casi di cui all'art. 1, l'ampliamento da realizzarsi anche in fasi successive, è ammesso fino al massimo del 60 per cento della superficie lorda adibita, anche su più piani, ad attività di produzione o ad attività commerciale, alla data del 3 gennaio 1979; e il rapporto di copertura complessivo non può superare il 60 per cento della superficie del fondo di pertinenza alla data del 3 gennaio 1979. L'ampliamento non può comunque superare la superficie lorda di mq 2.000.

     Nel caso di attività produttive industriali o artigianali, qualora insieme e mediante l'ampliamento sia previsto, per ragioni di razionalizzazione, l'accorpamento di diverse porzioni dell'immobile produttivo esistente, l'ampliamento stesso, una volta definito nella sua entità superficiale con i criteri ed entro i limiti di cui al comma precedente, può essere aumentato della superficie corrispondente a quella degli ambienti esistenti che si intendono accorpare, purché, nella convenzione di cui al successivo art. 4, sia prevista o la demolizione delle porzioni da dismettere o una permuta di destinazione d'uso tra superfici per attività produttive e superfici con altra destinazione d'uso ivi ammesse dagli strumenti urbanistici vigenti.

     Nel progetto di ampliamento deve essere prevista l'area per la sosta dei veicoli e per la sistemazione a verde nella misura complessiva del 10 per cento della superficie del fondo su cui insiste l'edificio.

     In zona territoriale omogenea «A»: centro storico, sono ammessi solo gli interventi, compresi i mutamenti di destinazione d uso per attività produttive o commerciali, disciplinati dallo strumento urbanistico attuativo.

     L'ampliamento, nei casi di cui all'art. 1, degli edifici ricadenti sulle fasce di rispetto da strade o da corsi d'acqua è consentito se l'edificio ampliato non sopravanza verso il fronte da cui il rispetto viene calcolato. Il rilascio della concessione è soggetto a un preventivo atto di sottomissione con il Comune, registrato e trascritto, con il quale il proprietario, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per le nuove opere autorizzate.

     Gli ampliamenti previsti dalla presente legge non sono ammessi nelle zone destinate a pubblici servizi dagli strumenti urbanistici.

     L'ampliamento, così come regolato dalla presente legge, è consentito anche per gli edifici ricadenti nelle zone per gli insediamenti produttivi o commerciali.

     In ogni caso l'ampliamento deve essere realizzato nel rispetto della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la tutela dall'inquinamento dell'acqua, della legge 13 luglio 1966, n. 615, per la tutela dall'inquinamento dell'aria, e loro successive modifiche e loro regolamenti, e dei regolamenti comunali di igiene e polizia urbana.

 

     Art. 4.

     La concessione per l'ampliamento è subordinata alla stipula di una convenzione con cui si stabiliscono in particolare i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 5.

     Gli ampliamenti previsti dalla presente legge sono concessi indipendentemente dall'inserimento delle relative aree nei programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 40.

 

     Art. 6.

     Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, decide se intende avvalersi della facoltà consentita dalla presente legge, eventualmente individuando le aree e stabilendo le attività produttive alle quali non applicare le agevolazioni previste.

     Detta deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione; essa s'intende concessa qualora, entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti, la Giunta regionale non abbia rappresentato al Comune esigenze istruttorie.

     In quest'ultima ipotesi, la Giunta regionale assume le definitive determinazioni di propria competenza entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento delle notizie o degli atti richiesti.

 

     Art. 7.

     La presente legge sostituisce la legge regionale 29 dicembre 1978, n. 73.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.

[2] Il termine è stato prorogato al 30 giugno 1986 dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 1985 n. 7.