§ 3.10.42 - Legge Regionale 7 settembre 2000, n. 17.
Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:07/09/2000
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Strade del vino.
Art. 3.  Regolamento di attuazione.
Art. 4.  Disciplinare e comitato promotore.
Art. 5.  Comitato di gestione.
Art. 6.  Competenze della Regione.
Art. 6 bis.  Promozione di ecomusei del vino sul territorio regionale.
Art. 6 ter.  Adesione con patrocinio regionale ad associazioni culturali che promuovano la cultura del vino.
Art. 6 quater.  Concorso regionale alle iniziative assunte dalla Fondazione Museo del Vino (MUVIN) in Verona
Art. 7.  Competenze dei Comuni e delle Province.
Art. 8.  Interventi finanziari.
Art. 9.  Applicazione della legge ad altri prodotti tipici del Veneto.
Art. 10.  Norma finanziaria.


§ 3.10.42 - Legge Regionale 7 settembre 2000, n. 17.

Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta [1].

(B.U. n. 81 del 12 settembre 2000).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale ed allo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine", nonché le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica, promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino.

 

     Art. 2. Strade del vino.

     1. Le strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione Europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

     2. Le strade del vino costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione vinicola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati e forniti sotto forma di offerta turistica.

     3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle strade del vino sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9.

 

     Art. 3. Regolamento di attuazione.

     1. Con regolamento si provvede in ordine [2]:

     a) alla qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta eno-turistica regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità;

     b) alla definizione del disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino;

     c) alla definizione di omogenee attività informative, divulgative e promozionali delle strade del vino;

     d) alle garanzie di una equilibrata salvaguardia delle aspettative dei vari soggetti partecipanti alle strade del vino;

     e) ai criteri perla concessione dei contributi di cui all'articolo 8.

 

     Art. 4. Disciplinare e comitato promotore.

     1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino, in armonia con i principi fissati dal regolamento di cui all'articolo 3, è proposto alla Regione da un comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

     2. Al comitato promotore possono partecipare gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, gli enti e le associazioni pubblici o privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

     3. Il comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il trenta per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto all'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

     4. La Giunta regionale approva il disciplinare proposto dal comitato entro novanta giorni dalla sua presentazione e procede al riconoscimento della strada del vino previa verifica della rispondenza del disciplinare al regolamento di cui all'articolo 3.

     5. Il disciplinare di cui al comma 4 si intende approvato decorso il termine di cui al medesimo comma.

 

     Art. 5. Comitato di gestione.

     1. Con l'approvazione del disciplinare e il riconoscimento della strada del vino da parte della Giunta regionale, e comunque decorsi centoventi giorni dalla presentazione del disciplinare, il comitato promotore si trasforma in comitato di gestione.

     2. Il comitato di cui al comma 1:

     a) realizza e gestisce la strada del vino nel rispetto del disciplinare approvato;

     b) provvede alla diffusione della conoscenza della strada del vino in collaborazione con le organizzazioni viticole locali e con gli altri soggetti interessati;

     c) collabora con la Regione e gli enti locali interessati per l'inserimento della strada del vino nei vari strumenti di promozione turistica;

     d) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati.

 

     Art. 6. Competenze della Regione.

     1. La Regione può sottoscrivere accordi di programma con gli enti locali interessati per definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle strade del vino.

     2. La Regione promuove l'inserimento della strada del vino nei vari strumenti di promozione turistica.

 

     Art. 6 bis. Promozione di ecomusei del vino sul territorio regionale. [3]

     1. La Giunta regionale, coerentemente con l’articolo 27, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, promuove la realizzazione di beni museali che concorrano all’offerta turistica integrata del territorio veneto ed alla valorizzazione della cultura materiale della vite e del vino espressa dalle sue comunità locali.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla promozione di protocolli d’intesa con le province e la città metropolitana di Venezia, i comuni e i consorzi di tutela del prodotto nonché con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale per l’istituzione di ecomusei del patrimonio di cultura vitivinicola ed enogastronomica del territorio veneto, detti ecomusei del vino.

     3. Gli ecomusei del vino di cui al comma 2 hanno ad oggetto, in particolare, la conoscenza, la valorizzazione e la testimonianza della cultura materiale delle diverse zone di radicata tradizione vitivinicola, con rappresentazione cartografica dei luoghi di viticultura e della loro storia, esposizione del patrimonio di strumenti di lavoro ed ogni altro oggetto rappresenti i saperi, i mestieri, le tecniche e le competenze di produzione e conservazione, nonché predisposizione di un’area espositiva destinata alle diverse tipologie di vini del territorio veneto ed alla degustazione enogastronomica.

     4. All’esito dei protocolli d’intesa di cui al comma 2, i soggetti aventi titolo presentano alla Regione i progetti di fattibilità degli ecomusei del vino, secondo le modalità ed i requisiti di cui all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 “Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei”, al fine del riconoscimento di cui al medesimo articolo 3 da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 6 ter. Adesione con patrocinio regionale ad associazioni culturali che promuovano la cultura del vino. [4]

     1. La Regione del Veneto può riconoscere adesione ed apprezzamento ufficiali, nella forma di concessione del Patrocinio regionale, ad associazioni culturali legalmente riconosciute che indicono concorsi enologici regionali allo scopo di valorizzare la cultura del vino, far conoscere al consumatore la migliore produzione enologica regionale e stimolare la produzione d’eccellenza delle aziende vitivinicole del Veneto, per la migliore qualità dei prodotti.

     2. Ai fini di cui al comma 1, le associazioni culturali interessate presentano al Presidente della Regione apposita domanda di concessione del Patrocinio regionale, corredata da copia dell’atto costitutivo e dello statuto e dal programma di iniziative rispondenti ai concorsi di cui allo stesso comma 1.

 

     Art. 6 quater. Concorso regionale alle iniziative assunte dalla Fondazione Museo del Vino (MUVIN) in Verona [5]

1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alle iniziative assunte dalla costituita Fondazione Museo del Vino (MUVIN) con sede in Verona, per la realizzazione del Museo Internazionale del Vino, finalizzato, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, alla promozione della cultura materiale della vite e del vino e alla valorizzazione della tradizione enologica e delle peculiarità culturali e turistiche del territorio.

2. Sono ammesse a contributo regionale le seguenti iniziative, in quanto funzionali al perseguimento e conseguimento delle finalità della Fondazione MUVIN:

a) realizzazione di sito internet multimediale che illustra il percorso di progressiva istituzione del Museo del Vino e le sue caratteristiche di promozione del prodotto e del territorio, anche sotto il profilo turistico e culturale;

b) attivazione di collaborazioni con le Università degli studi del Veneto per il sostegno ad iniziative di ricerca e sviluppo ed al trasferimento tecnologico delle risultanze nel settore vitivinicolo;

c) interventi di alta formazione ed aggiornamento delle figure professionali che operano nel settore vitivinicolo;

d) promozione delle iniziative della Fondazione su riviste e canali web tematici e presso i musei del Vino già istituiti in Veneto, in Italia ed all’estero, anche al fine di pervenire sia alla definizione di una rete di condivisione di esperienze, sia alla definizione di percorsi turistico culturali;

3. Sono altresì ammesse a contributo, per la promozione della conoscenza delle caratteristiche di eccellenza della produzione vinicola, dei suoi caratteri tipici e tradizionali in quanto legati alle tecniche di coltivazione e ai luoghi di origine e alla identità culturale e turistica del territorio, le seguenti iniziative, anche a valere nell’ambito del programma di promozione delle produzioni venete del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e del Piano turistico annuale di cui all’articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”:

a) la promozione di convegni, conferenze e manifestazioni, in Italia ed all’estero, per diffondere la conoscenza della cultura del vino e della produzione vitivinicola del territorio;

b) la partecipazione a webinar, workshop e fiere tematiche, nazionali ed internazionali.

 

     Art. 7. Competenze dei Comuni e delle Province.

     1. I Comuni e le Province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione.

 

     Art. 8. Interventi finanziari.

     1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione prevede la concessione di contributi per i seguenti interventi:

     a) creazione della specifica segnaletica di cui all'articolo 2;

     b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle strade del vino, finalizzati ad una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;

     c) la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle strade del vino;

     d) adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

     2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore dei comitati di gestione e degli enti locali, delle aziende agricole o vitivinicole singole o associate, nella misura massima del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     3. La Giunta regionale fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

 

     Art. 9. Applicazione della legge ad altri prodotti tipici del Veneto.

     1. Le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 si applicano anche per la realizzazione delle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni tipiche e di qualità del Veneto, con particolare riguardo all'olio.

     2. Per la realizzazione delle strade di cui al comma 1, il comitato promotore previsto all'articolo 4 si intende costituito quando vi partecipa almeno il trenta per cento delle aziende produttrici del prodotto interessato.

     3. Ai fini del presente articolo per produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge quantificabili in lire 200 milioni per l'anno 2000 si fa fronte mediante riduzione di lire 140 milioni dal capitolo n. 12002 e di lire 60 milioni dal capitolo n. 30020, in termini di competenza e di cassa; capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 11481 denominato "Contributi per la realizzazione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto" con lo stanziamento di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa.

 

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 maggio 2020, n. 19.

[2] Alinea così modificato dall’art. 2 della L.R. 26 novembre 2004, n. 23.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 20 maggio 2020, n. 19.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 20 maggio 2020, n. 19.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 14 giugno 2023, n. 11.