§ 3.9.2 - Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 19.
Interventi a favore dei Consorzi-Fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:20/03/1980
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, tra le piccole e medie imprese del settore secondario aventi sede nel territorio regionale, che costituiscono fondi di garanzia [...]
Art. 2.      Possono beneficiare della presente legge i consorzi e le società consortili in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo regionale richiesto e aventi [...]
Art. 3.      Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, la Giunta regionale, accertata l'ammissibilità, approva il piano di assegnazione dei contributi, [...]
Art. 4.      Le domande devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il contributo dell'anno 1980 e, per quanto riguarda i [...]
Art. 5.      Spetta alla Giunta regionale l'esercizio della funzione di vigilanza sull'attività dei consorzi e delle società consortili per quanto concerne l'impiego dei contributi assegnati secondo la [...]
Art. 6.      Per quei consorzi e società consortili che abbiano proceduto a modifica statutaria, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lett. b), l'ammissibilità della domanda è subordinata all'accertamento [...]
Art. 7.      Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'esercizio 1980, per complessive L. 1.000 milioni, si fa fronte mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760 «Fondo globale spese [...]
Art. 8.      Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 9.      Sono abrogate la legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, la legge regionale 14 marzo 1978, n. 16, la legge regionale 8 settembre 1978, n. 44 e la legge regionale 27 aprile 1979, n. 31.


§ 3.9.2 - Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 19.

Interventi a favore dei Consorzi-Fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto.

(B.U. n. 19 del 25-3-1980).

 

Art. 1.

     Ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, tra le piccole e medie imprese del settore secondario aventi sede nel territorio regionale, che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi, la Regione, in attuazione del secondo comma dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, fornisce assistenza finanziaria tramite concessione di contributi a fondo perduto per l'integrazione dei fondi rischi da essi costituiti.

     Ai consorzi e alle società consortili possono partecipare anche imprese di maggior dimensione e di altri settori produttivi, purché la partecipazione di tali imprese non costituisca il titolo per conseguire la garanzia del consorzio o della società consortile nelle operazioni di credito.

     Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese le imprese definite tali dai provvedimenti di attuazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, vigenti al momento della scadenza dei termini di presentazione della domanda di contributo per ciascun esercizio.

     I consorzi e le società consortili, nonché le società cooperative, possono intervenire in controgaranzia a favore di consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese, anche diversi da quelli indicati nel primo comma [1].

 

     Art. 2.

     Possono beneficiare della presente legge i consorzi e le società consortili in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo regionale richiesto e aventi alla stessa data uno o più fondi rischi depositati presso le aziende o gli istituti di credito convenzionati per un ammontare complessivo non inferiore a L. 50.000.000.

     Lo statuto dei consorzi e delle società consortili che intendono beneficiare della presente legge dovrà:

     a) indicare la forma giuridica prescelta, la denominazione, la sede e la durata;

     b) circoscrivere l'oggetto alla concessione di garanzia a favore dei soci per assisterli nell'acquisizione dei crediti necessari allo svolgimento delle attività produttive;

     c) prevedere l'obbligo della compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge;

     d) stabilire che l'eventuale partecipazione delle imprese, di cui al secondo comma dell'art. 1, non costituisce titolo per conseguire la garanzia del consorzio e della società consortile nelle operazioni di credito;

     e) stabilire che la perdita delle caratteristiche, di cui al primo comma dell'art. 1, da parte delle imprese già associate comporta gli effetti di cui alla precedente lett. d).

 

     Art. 3.

     Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, la Giunta regionale, accertata l'ammissibilità, approva il piano di assegnazione dei contributi, ripartendo lo stanziamento secondo i seguenti criteri [2]:

     a) una quota pari al 95 per cento in proporzione all'ammontare complessivo delle operazioni di credito effettuate da ciascun consorzio o società a favore delle piccole e medie imprese del settore secondario associate, nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo;

     b) una quota pari al 5 per cento ad incremento del contributo a favore dei consorzi e delle società costituiti nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, in proporzione all'ammontare dei rispettivi rischi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si riferisce il contributo richiesto, fino ad un massimo per ciascun consorzio o società di L. 10.000.000.

     L'eventuale quota residua sarà destinata ad incremento della quota di cui sub a).

     In nessun caso si tiene conto ai fini dell'assegnazione dei contributi delle operazioni in controgaranzia effettuate dal consorzio o dalla società consortile, nonché dalla società cooperativa ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 [1].

 

     Art. 4.

     Le domande devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il contributo dell'anno 1980 e, per quanto riguarda i contributi degli anni successivi, entro il 31 maggio [3] di ciascun anno [4].

     Alle domande devono essere allegate:

     a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile richiedente;

     b) copia della convenzione stipulata dal consorzio o dalla società con l'azienda o l'istituto mutuante;

     c) una dichiarazione, rilasciata dall'azienda o dall'istituto mutuante, da cui risultino il numero e l'ammontare complessivi delle operazioni di credito effettuate dal consorzio a favore delle piccole e medie imprese del settore secondario associate, nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo richiesto;

     d) una dichiarazione dell'azienda o dell'istituto convenzionato attestante l'ammontare del fondo rischi depositato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo richiesto;

     e) una certificazione attestante l'avvenuta iscrizione del consorzio o della società consortile, secondo le norme stabilite dal codice civile.

     In sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare complessivo del fondo rischi, di cui al primo comma dell'art. 2, non può essere inferiore, alla data del 31 dicembre 1979, a lire 15 milioni [5].

 

     Art. 5.

     Spetta alla Giunta regionale l'esercizio della funzione di vigilanza sull'attività dei consorzi e delle società consortili per quanto concerne l'impiego dei contributi assegnati secondo la destinazione di cui al precedente art. 1.

     In caso di accertata violazione la Giunta regionale revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione.

 

     Art. 6.

     Per quei consorzi e società consortili che abbiano proceduto a modifica statutaria, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lett. b), l'ammissibilità della domanda è subordinata all'accertamento che nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo richiesto l'attività sia stata circoscritta alla concessione di garanzie a favore dei soci o alla prestazione di controgaranzie ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 [6].

 

     Art. 7.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'esercizio 1980, per complessive L. 1.000 milioni, si fa fronte mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760 «Fondo globale spese d'intervento ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

     Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

 

     Art. 8.

     Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

     (omissis).

 

     Art. 9.

     Sono abrogate la legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, la legge regionale 14 marzo 1978, n. 16, la legge regionale 8 settembre 1978, n. 44 e la legge regionale 27 aprile 1979, n. 31.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

[2] Termine prorogato, in sede di prima applicazione, al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della L.R. 29 dicembre 1980, n. 99, come disposto dall'art. 2 della stessa legge.

[1] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

[3] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[4] Il termine di presentazione delle domande per il contributo dell'anno 1980, stabilito dal primo comma dell'art. 4 della presente legge è riaperto e la nuova scadenza è fissata al trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della L.R. 29 dicembre 1980, n. 99 (v. art. 1, L.R. n. 99/1980).

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 1980 n. 99.

[6] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.