§ 3.6.2 - Legge Regionale 21 marzo 1983, n. 15.
Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali. (B.U. n. 13 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e torbiere
Data:21/03/1983
Numero:15


Sommario
Art. 1.      E' attribuita alla Giunta regionale la competenza a esercitare le funzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, 27 aprile 1955, n. 547, 19 marzo 1956, nn. [...]
Art. 2.      Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo la Giunta regionale si avvale:
Art. 3.      I funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, di cui all'art. 2, lett. c), e i funzionari medici di cui all'art. 2, lett. d), hanno diritto di visitare [...]
Art. 3 bis. 
Art. 4.      E' abrogata la disposizione di cui all'art. 3, lett. b), della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15.


§ 3.6.2 - Legge Regionale 21 marzo 1983, n. 15.

     Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali. (B.U. n. 13 del 25-3-1983).

 

Art. 1.

     E' attribuita alla Giunta regionale la competenza a esercitare le funzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, 27 aprile 1955, n. 547, 19 marzo 1956, nn. 302 e 303, in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali, nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro relativamente alle cave e alle acque minerali e termali, trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 9, primo comma, 50, 61 e 62, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     In particolare rientrano fra le funzioni trasferite ai sensi del primo comma, la vigilanza, nonché l'applicazione delle norme di carattere tecnico e antinfortunistico anche sull'impiego degli esplosivi, sulle distanze di sicurezza dei lavori estrattivi e sulle perforazioni [1].

     Restano ferme le competenze degli organi statali, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 616/1977, in materia di pubblica sicurezza di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 [1].

 

     Art. 2.

     Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo la Giunta regionale si avvale:

     a) relativamente all'attività istruttoria, tecnica e amministrativa, del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali e, in quanto occorra, degli altri uffici regionali;

     b) relativamente all'attività consultiva, del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, nonché, limitatamente a quella già di competenza del Consiglio superiore delle miniere, della Commissione tecnica regionale per le attività di cava, prevista dall'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;

     c) relativamente all'accertamento delle infrazioni, di funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, appositamente incaricati;

     d) relativamente alle incombenze di ordine igienico-sanitario, di funzionari medici della Regione e, previa intesa con i comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie, dei funzionari medici da queste dipendenti, i quali non possono rifiutare la loro opera.

     La Giunta regionale può, con propria deliberazione, delegare l'emanazione di atti, anche con rilevanza esterna, al dirigente coordinatore e a funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, che vi provvedono in conformità alle direttive della Giunta medesima e sotto la sua vigilanza.

     Agli atti emanati su delega della Giunta regionale sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 7, secondo comma, e 9, primo e secondo comma, della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12.

 

     Art. 3.

     I funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, di cui all'art. 2, lett. c), e i funzionari medici di cui all'art. 2, lett. d), hanno diritto di visitare le cave e le miniere di acque minerali e termali, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. I direttori delle suddette cave e miniere e il personale dipendente hanno l'obbligo di agevolare tali visite e, quando richiesti, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie e i dati necessari.

     I funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, di cui all'art. 2, lett. c), nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalle leggi, sono ufficiali di polizia giudiziaria, in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.

 

     Art. 3 bis. [2]

     Le spese per gli interventi regionali in materia di polizia mineraria, eseguiti nell'interesse dei privati, relativi alle cave, acque minerali e termali, nonché per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca, o per atti amministrativi a essi connessi, sono a carico del richiedente.

     La liquidazione è effettuata con il provvedimento richiesto, o con atto separato del Presidente della Giunta regionale, sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione della Giunta stessa.

     Tali spese sono recuperabili con la procedura stabilita dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 4.

     E' abrogata la disposizione di cui all'art. 3, lett. b), della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. 5 marzo 1987, n. 17 (B.U. n. 14/1987).

[1] Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. 5 marzo 1987, n. 17 (B.U. n. 14/1987).

[2] Articolo aggiunto dall'art. unico della L.R. 5 marzo 1987, n. 17 (B.U. n. 14/1987).