§ 1.5.2 - Legge Regionale 16 marzo 1979, n. 15.
Nuove norme per l'esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 competenze organi regionali
Data:16/03/1979
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Ferme restando la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, e le norme regionali di ripartizione delle competenze fra gli organi regionali e di organizzazione procedimentale successivamente [...]
Art. 2.      Spetta al Consiglio regionale in applicazione degli artt. 8 e 9 dello Statuto:
Art. 3.      Spetta al Presidente della Giunta regionale:
Art. 4.      E' attribuita alla Giunta regionale la competenza ad esercitare tutte le funzioni trasferite o delegate che sono state espressamente assegnate negli articoli precedenti alla competenza del [...]
Art. 5.      Tutte le funzioni amministrative delegate, a qualunque organo regionale attribuite, sono esercitate, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, sotto la direzione del Presidente della Giunta [...]
Art. 6.      Alla costituzione di uffici regionali all'estero per mezzo dell'ENIT ai sensi dell'art. 57 del citato D.P.R. n. 616 o in via generale, alla costituzione di consorzi o di uffici interregionali o [...]
Art. 7.      Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, è così modificato:
Art. 8.      Le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 (nel testo modificato della presente legge) e 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, restano applicabili anche alle funzioni disciplinate [...]
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.5.2 - Legge Regionale 16 marzo 1979, n. 15.

     Nuove norme per l'esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione.

(B.U. n. 13 del 19-3-1979).

 

Art. 1.

     Ferme restando la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, e le norme regionali di ripartizione delle competenze fra gli organi regionali e di organizzazione procedimentale successivamente entrate in vigore per le singole materie, l'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione col D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è regolato dalle norme generali della presente legge.

 

     Art. 2.

     Spetta al Consiglio regionale in applicazione degli artt. 8 e 9 dello Statuto:

     1. deliberare gli atti concernenti la pianificazione o la programmazione delle iniziative da relizzare e dei fondi da ripartire:

     a) nel settore della beneficenza pubblica, con particolare riferimento alla promozione di forme di fondi regionali fra gli stessi o le loro associazioni a tale scopo costituite, ai sensi dell'art. 25 del citato D.P.R. n. 616;

     b) nel settore dell'istruzione artigiana e professionale, di cui agli artt. 35 e 36 del citato D.P.R. n. 616;

     c) nel settore dell'assistenza scolastica, con particolare riferimento alla promozione di forme di collaborazione fra i Comuni ai sensi dell'art. 45 del citato D.P.R. n. 616 e alla ripartizione dei fondi regionali fra gli stessi o le loro associazioni;

     d) nel settore dei beni culturali, in particolare per quanto attiene alle iniziative di cui al secondo comma dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 616 e a quelle di promozione educativa e culturale concernenti precipuamente la comunità regionale, di cui al primo comma dell'art. 49 dello stesso D.P.R.;

     e) nel settore delle fiere e mercati, con particolare riferimento alla programmazione di fiere di qualsiasi genere, delle esposizioni e mostre di cui all'art. 51 e all'attività integrativa di cui all'ultimo comma dell'art. 52 del citato D.P.R. n. 616;

     f) (omissis) [1];

     g) nel settore dei consorzi industriali, con particolare riferimento alle localizzazioni di zone industriali e aree attrezzate industriali di cui all'art. 65 del citato D.P.R. n. 616;

     h) nel settore dell'agricoltura e foreste, con particolare riferimento alle attività trasferite di cui al primo comma dell'art. 66, ai programmi e ai piani di cui al secondo e terzo comma dell'art. 69, alle funzioni di promozione di cui all'art. 72 del citato D.P.R. n. 616 e, per quanto riguarda le funzioni delegate, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 77 dello stesso D.P.R.;

     i) nel settore della viabilità, degli acquedotti e dei lavori pubblici di interesse regionale, di cui all'art. 87 del citato D.P.R. n. 616, con particolare riferimento altresì, in materia delegata, alla determinazione dei criteri per l'esercizio delle funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche e all'aggiornamento e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti ai sensi - rispettivamente - del primo comma e della lettera a) del secondo comma dell'art. 90 del citato D.P.R. n. 616 e, per quanto riguarda le funzioni trasferite, alla programmazione regionale e alla localizzazione in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 93 del citato D.P.R. n. 616;

     l) nel settore della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, con particolare riferimento alla programmazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 101 del citato D.P.R. n. 616;

     m) nel settore delle attività di promozione educativa e culturale, di cui all'art. 49 del citato D.P.R. n. 616, e secondo le modalità e i termini ivi indicati;

     n) nel settore dei consorzi industriali di cui all'art. 65 del citato D.P.R. n. 616;

     o) nel settore dei consorzi di bonifica interregionali di cui all'art. 73 del citato D.P.R. n. 616;

     2. deliberare:

     a) il parere per il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge n. 833 del 23 gennaio 1978, successivamente all'espletamento da parte dei competenti organi statali delle procedure di cui agli ultimi tre commi del citato art. 42;

     b) l'atto di assenso di cui all'ultimo comma dell'art. 41 del citato D.P.R. n. 616;

     c) il parere per il trasferimento di beni e personale delle opere universitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 44 del citato D.P.R. n. 616;

     d) il parere per l'istituzione di scuole statali materne, elementari e secondarie di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 616;

     e) l'atto d'intesa per l'individuazione delle istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 49 del citato D.P.R. n. 616;

     f) il parere per la formazione del calendario delle fiere di cui al n. 3) dell'art. 53 del citato D.P.R. n. 616;

     g) il parere per l'identificazione dei porti e aree di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 59 del citato D.P.R. n. 616;

     h) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave per le sostanze di cui alla lettera a) dell'art. 62 del citato D.P.R. n. 616;

     i) il parere sulle relazioni programmatiche degli enti a partecipazione statale e sugli atti del C.I.P.E., di cui all'ultimo comma dell'art. 67 del citato D.P.R. n. 616;

     l) la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, di cui al primo comma dell'art. 70 del citato D.P.R. n. 616;

     m) il parere regionale nel procedimento di approvazione statale delle tariffe dei prezzi, di cui al terzo comma dell'art. 70 del citalo D.P.R. n. 616;

     n) la proposta regionale circa l'entità della quota da prelevarsi dal fondo nazionale di solidarietà a favore della Regione stessa, di cui alla lettera b) dell'ultimo comma dell'art. 70 del citato D.P.R. n. 616;

     o) la classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana, la determinazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni, di cui al secondo comma dell'art. 73 del citato D.P.R. n. 616;

     p) l'atto d'intesa di cui al terzo comma e la proposta al C.I.P.E. di cui al quinto comma dello stesso art. 81 del citato D.P.R. n. 616;

     q) l'atto d'intesa con lo Stato per la classificazione delle strade ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 87 del citato D.P.R. n. 616;

     r) i pareri ai sensi dei punti 4) e 5) dell'art. 91 del citato D.P.R. n. 616;

     s) la disciplina degli scarichi nelle acque ai sensi della lettera a) dell'art. 101 e, per quanto riguarda le funzioni delegate, la disciplina degli scarichi in mare, di cui all'art. 103 sempre del citato D.P.R. n. 616;

     t) gli atti d'intesa per la determinazione delle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale e per i programmi di disinquinamento di cui rispettivamente ai numeri 4) e 5) dell'art. 102 del citato D.P.R. n. 616;

     3. deliberare:

     a) le indicazioni dei nominativi da segnalare alla Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, affinché questa possa provvedere alle designazioni di cui all'ultimo comma degli artt. 64 e 71 del citato D.P.R. n. 616;

     b) la nomina degli esperti regionali negli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti, di cui al terzo comma dell'art. 73 del citato D.P.R. n. 616;

     c) la designazione dei membri regionali delle Commissioni provinciali, di cui alla lett. g) dell'art. 82 del citato D.P.R. n. 616;

 

     Art. 3.

     Spetta al Presidente della Giunta regionale:

     a) vigilare - nell'ambito delle funzioni delegate con l'art. 52 del citato D.P.R n. 616 - sull'applicazione dei regolamenti comunitari di cui alla lett. b) dello stesso articolo;

     b) (omissis) [3];

     c) esercitare - nell'ambito delle funzioni delegate di cui all'art. 77 del citato D.P.R. n. 616 - le funzioni di vigilanza e di controllo, di cui alle lett. c) e d) del primo comma e all'ultimo comma dello stesso articolo;

     d) esercitare - nell'ambito delle funzioni delegate di cui all'art. 82 del citato D.P.R. - le funzioni amministrative, di cui alle lett. b), c), d), e), f), e h), oltre alla nomina dei membri delle commissioni provinciali, di cui alla lett. g) dello stesso articolo;

     e) partecipare al controllo della sicurezza, di cui al terzo comma dell'art. 86 del citato D.P.R. n. 616, ed esercitare le funzioni relative alla sicurezza dei natanti ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo;

     f) esercitare le funzioni delegate di polizia delle acque, di cui alla lett. e) dell'art. 90 del citato D.P.R. n. 616;

     g) esercitare la delega in materia di coordinamento, di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 96 del citato D.P.R. n. 616 e in materia di attività istruttoria ai fini della lett. b) dello stesso articolo;

     h) rilasciare l'autorizzazione al pilotaggio, consentire la rimozione di materiali sommersi e rilasciare il certificato di navigabilità, di cui all'art. 97 del citato D.P.R. n. 616;

     i) in generale, esercitare le funzioni di polizia amministrativa nelle materie trasferite o delegate alla Regione, quando non siano state diversamente disciplinate in modo espresso.

 

     Art. 4.

     E' attribuita alla Giunta regionale la competenza ad esercitare tutte le funzioni trasferite o delegate che sono state espressamente assegnate negli articoli precedenti alla competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta regionale.

     In particolare, spetta alla Giunta regionale - a norma delle leggi vigenti e nell'ambito delle competenze trasferite - ogni funzione di tutela, vigilanza e controllo, ivi compresi gli eventuali poteri sostitutivi, sugli atti e sugli organi di enti, istituzioni ed organismi, che dalla legislazione in vigore non siano attribuiti alla competenza del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni.

     In ogni caso, l'autorizzazione, di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 62 del D.P.R. n. 616, è rilasciata dalla Giunta regionale, previo parere del competente Ufficio del Genio Civile regionale.

 

     Art. 5.

     Tutte le funzioni amministrative delegate, a qualunque organo regionale attribuite, sono esercitate, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, sotto la direzione del Presidente della Giunta regionale e in conformità alle istruzioni emanate dal Governo centrale e, compatibilmente con le stesse, in armonia agli atti generali e settoriali della programmazione regionale.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto da apposita legge nel quadro complessivo dei rapporti con gli Enti locali territoriali, i poteri delegati, attribuiti dalla presente legge o dalla legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, alla competenza della Giunta regionale o del suo Presidente, possono, con provvedimento del rispettivo organo debitamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale, essere attribuiti agli Uffici periferici dello Stato trasferiti alla Regione secondo il criterio della competenza per materia, in aggiunta a quelli agli stessi Uffici già assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, nel testo modificato dalla presente legge.

     I detti uffici provvedono all'esercizio delle relative funzioni mediante l'emanazione di atti anche con rilevanza esterna, in esecuzione delle direttive e sotto la vigilanza, rispettivamente, della Giunta regionale o del suo Presidente.

     In ogni caso, in qualunque fase del procedimento, la Giunta regionale o il suo Presidente - secondo il rispettivo criterio di competenza - possono avocare la trattazione e la decisione dell'affare pendente, mentre, contro il provvedimento emanato dall'Ufficio periferico, è sempre ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12.

 

     Art. 6.

     Alla costituzione di uffici regionali all'estero per mezzo dell'ENIT ai sensi dell'art. 57 del citato D.P.R. n. 616 o in via generale, alla costituzione di consorzi o di uffici interregionali o alla stipula di convenzioni aventi per oggetto la realizzazione di strutture o servizi interregionali comportanti oneri a carico del bilancio regionale si provvede mediante una legge autorizzativa, contenente gli elementi essenziali per l'identificazione dell'ufficio sotto il profilo della composizione delle competenze, del funzionamento e dei relativi controlli, oltre alle modalità del concorso regionale nelle spese e nel personale; le eventuali convenzioni sono deliberate dalla Giunta regionale e sottoscritte dal Presidente della Giunta.

     Gli atti di intesa e le convenzioni con le altre Regioni, nonché ogni altro atto emanato per l'esercizio di funzioni interregionali, quando siano diversi da quelli previsti al comma precedente, sono adottati di volta in volta dagli organi regionali competenti all'emanazione degli stessi atti nell'ambito dell'ordinamento regionale.

     Analogamente alla formulazione della richiesta di avvalersi di organi tecnici dello Stato ai sensi dell'art. 107 del citato D.P.R. n. 616 e, in via generale, per ogni altra richiesta di utilizzazione di corpi o uffici statali nei casi e per le finalità consentite, è autorizzato a provvedere ed eventualmente a stipulare la relativa convenzione lo stesso organo regionale competente all'emanazione del provvedimento, per cui viene richiesta la consulenza o l'attività statale; per le eventuali spese è istituito un apposito capitolo nel bilancio regionale.

 

     Art. 7.

     Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, è così modificato:

     Fino all'entrata in vigore di una legge regionale che, per ogni materia o gruppi di materie affini, provveda ad una loro diversa organizzazione, gli uffici periferici dello Stato trasferiti alle Regioni continuano ad esercitare - anche in materia delegata - le funzioni consultive in atto svolte e conservano la competenza ad emanare per la Regione gli atti vincolati e quelli conseguenti a valutazioni di carattere tecnico o determinati da situazioni di urgenza e necessità.

 

     Art. 8.

     Le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 (nel testo modificato della presente legge) e 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, restano applicabili anche alle funzioni disciplinate con la presente legge.

     Ad ogni effetto, è altresì abrogato il termine del 21 dicembre 1972 contenuto nell'art. 10 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 1987, n. 30 (B.U. n. 35/1987).

[3] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 21-3-1983 n. 15.