§ 3.4.17 - L.R. 4 aprile 2003, n. 11.
Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n.17, “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)”.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:04/04/2003
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Proroga dei termini.
Art. 2.  Termine per l’approvazione dei piani faunistico venatori provinciali.
Art. 3.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.4.17 - L.R. 4 aprile 2003, n. 11. [1]

Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n.17, “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)”.

(B.U. 8 aprile 2003, n. 8).

 

     Art. 1. Proroga dei termini.

     1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)” e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 ottobre 2003.

 

          Art. 2. Termine per l’approvazione dei piani faunistico venatori provinciali. [2]

     1. Entro il 30 giugno 2003 le province approvano i piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

 

          Art. 3. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Legge abrogata dall'art. 6 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.

[2] Per una proroga del termine di cui al presente articolo vedi l’art. 2 della L.R. 27 ottobre 2003, n. 25.