§ 2.4.67 - L.R. 13 marzo 2009, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:13/03/2009
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.


§ 2.4.67 - L.R. 13 marzo 2009, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” in materia di autorizzazione dei gasdotti di interesse regionale

(B.U. 17 marzo 2009, n. 23)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

     1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 42, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come aggiunto dall’articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

     “2 ter. La Giunta regionale si esprime, ai sensi dell’articolo 52 quinquies del DPR 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nonché per le opere dichiarate di interesse strategico ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» ” e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta dello Stato per l’autorizzazione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale.

     2 quater. La Giunta regionale autorizza, ai sensi dell’articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più province.”.

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 43, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

     “1 bis. I comuni autorizzano i gasdotti di interesse esclusivamente locale ai sensi dell’articolo 52 sexies del DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità”. Sono gasdotti di interesse esclusivamente locale i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo comune.”.

     3. Dopo il comma 2 dell’articolo 44, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

     “2 bis. Le province autorizzano, ai sensi dell’articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più comuni.”.

     4. Dopo l’articolo 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è aggiunto il seguente articolo:

“     Art. 44 bis - Disposizioni applicative in materia di gasdotti.

     1. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento gli adempimenti necessari per le procedure di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti di competenza regionale nonché le linee di indirizzo per le autorizzazioni di competenza degli enti locali.

     2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore dei commi 2 ter e 2 quater dell’articolo 42, del comma 1 bis dell’articolo 43 e del comma 2 bis dell’articolo 44.

     3. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2607 “Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti di competenza regionale non soggetti a valutazione di impatto ambientale”, pubblicate nel BUR n. 81 del 15 settembre 2006.

     4. I procedimenti relativi ai gasdotti di cui al comma 2 quater dell’articolo 42, al comma 1 bis dell’articolo 43 e al comma 2 bis dell’articolo 44, già iniziati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono autorizzati da comuni, province e regione a seconda della rispettiva competenza. La documentazione relativa a tali procedimenti va trasmessa all’ente competente entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.”.