§ 2.4.12 - L.R. 9 agosto 1988, n. 40.
Norme in materia di polizia locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:09/08/1988
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Funzioni di polizia locale.
Art. 2.  Forme associative e di collaborazione.
Art. 3.  Svolgimento del servizio sul territorio.
Art. 4.  Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale.
Art. 5.  Norme per l'istituzione del servizio.
Art. 6.  Istituzione del servizio presso altri enti locali.
Art. 7.  Iniziative di formazione del personale da adibire ai servizi di polizia locale.
Art. 8.  Aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi dipolizia locale.
Art. 9.  Programmazione e criteri di svolgimento dei corsi.
Art. 10.  Valutazione degli attestati di partecipazione ai corsi.
Art. 11.  Composizione del Comitato.
Art. 12.  Funzioni del Comitato.
Art. 13.  Uniformi, distintivi e strumenti.
Art. 14.  Norme transitorie.
Art. 15.  Norma finanziaria.


§ 2.4.12 - L.R. 9 agosto 1988, n. 40. [1]

Norme in materia di polizia locale.

(B.U. 12 agosto 1988, n. 47).

 

Titolo I

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

 

Art. 1. Funzioni di polizia locale.

     1. I comuni, le province e gli altri enti locali esercitano le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza e in quelle a essi delegate.

 

     Art. 2. Forme associative e di collaborazione.

     1. La Regione al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio di polizia locale, ne favorisce, a mezzo contributi, l'esercizio in forma associata, e l'eventuale delega alla comunità montana da parte dei comuni che ne fanno parte.

     2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lo statuto della associazione o del consorzio, o il regolamento nel caso della comunità montana, stabiliscono le norme relative agli aspetti organizzativi e strumentali e alla dipendenza organica e funzionale del personale addetto.

     3. La Regione incentiva, altresì, intese tra gli enti locali, al fine di favorire la collaborazione nella gestione dei servizi a carattere ricorrente, stagionale od occasionale relativi alle funzioni di polizia locale sul territorio.

     4. La Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico regionale di cui al successivo art. 11 [2], provvede al riparto dei contributi fra gli enti che entro il 30 giugno di ogni anno hanno presentato domanda corredata di piani di acquisto delle attrezzature ritenute necessarie per l'esercizio comune dell'attività di polizia locale.

 

     Art. 3. Svolgimento del servizio sul territorio.

     1. L'attività di polizia locale si svolge, di norma, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, o di quello presso cui il personale sia distaccato o comandato.

     2. Sono ammessi distacchi o comandi degli addetti al servizio di polizia locale, previa intesa tra gli enti interessati, con la quale sono altresì definiti la dipendenza funzionale e il potere disciplinare.

     3. Nei casi di cui al comma 2 è data comunicazione al prefetto, allorquando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza.

 

     Art. 4. Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale.

     1. Il personale addetto ai servizi di polizia locale, entro gli ambiti territoriali di cui all'art. 3, comma 1, ha il compito di:

     - prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;

     - vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della polizia locale, urbana e rurale;

     - svolgere i servizi di polizia stradale attribuiti dalla legge alla polizia municipale;

     - espletare i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti d'istituto;

     - vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;

     - prestare servizi d'ordine, vigilanza e scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

     - svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliari di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;

     - prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri e privati infortuni;

     - svolgere ogni altra funzione allo stesso demandata nei limiti di legge dai regolamenti locali.

     2. Il personale di cui al comma 1 adempie, inoltre, ai compiti di polizia amministrativa previsti dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché a quelli previsti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.

 

Titolo II

POLIZIA MUNICIPALE

 

     Art. 5. Norme per l'istituzione del servizio.

     1. L'ordinamento e la struttura dei servizi di polizia municipale, disciplinati con regolamento comunale nei limiti posti dalla legislazione vigente e nel rispetto delle indicazioni e dei parametri stabiliti con la presente legge, devono tenere presente i seguenti criteri:

     a) previsione, di norma, di un addetto per ogni mille abitanti, esclusi i casi in cui il servizio è gestito in forma associata;

     b) possibilità di istituire il corpo di polizia municipale nei comuni singoli o associati ove siano impiegati almeno sette operatori;

     c) l'ordinamento del corpo di polizia municipale, salve diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93, si articola per i comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, in responsabile del corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili); per i comuni di classe IV, si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili).

     2. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, in conformità e sulla base dei seguenti criteri:

     - numero della popolazione residente;

     - estensione e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;

     - sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;

     - sviluppo edilizio;

     - tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;

     - importanza turistica delle località e conseguente aumento stagionale della popolazione;

     - indice di motorizzazione;

     - caratteristiche socio-economiche del territorio;

     - ubicazione dei comuni in aree montane, collinare, di pianura o metropolitane;

     - presenza scolastica;

     - presenza di nodi stradali e/o di strutture portuali, aeroportuali;

     - presenza di uffici/organi periferici dell'Amministrazione statale;

     - ogni altro criterio socio-economico di efficienza o funzionalità.

 

     Art. 6. Istituzione del servizio presso altri enti locali.

     1. Per i consorzi di comuni e altre istituzioni associative di enti locali si applica l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

     2. Le disposizioni di cui al precedente art. 5 possono essere applicate agli enti locali diversi dai comuni ove compatibili con le norme vigenti in materia e previo adeguamento dei rispettivi regolamenti.

 

Titolo III [3]

FORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

 

     Art. 7. Iniziative di formazione del personale da adibire ai servizi di polizia locale. [4]

     [1. La Regione promuove corsi finalizzati alla formazione del personale da adibire a servizi di polizia locale.

     2. I corsi hanno lo scopo di preparare coloro che intendono partecipare ai pubblici concorsi per la copertura di posti di addetti al servizio di polizia locale.]

 

     Art. 8. Aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi dipolizia locale. [5]

     [1. Al fine di assicurare in via continuativa un adeguato livello di professionalità del personale addetto al servizio di polizia locale, la Regione promuove annualmente corsi di aggiornamento e riqualificazione da svolgersi nelle città capoluogo di provincia o al livello subprovinciale.

     2. I corsi possono essere svolti anche da enti convenzionati con la Regione.]

 

     Art. 9. Programmazione e criteri di svolgimento dei corsi. [6]

     [1. Nell'ambito del piano regionale della formazione professionale, la programmazione e i relativi criteri organizzativi dei corsi di cui ai precedenti artt. 7 e 8 sono definiti, previo parere del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 11, nelle forme e secondo le modalità di cui all'accordo regionale per la formazione e l'aggiornamento professionale stipulato in applicazione delle leggi di recepimento dell'accordo di lavoro per il comparto degli enti locali.]

 

     Art. 10. Valutazione degli attestati di partecipazione ai corsi. [7]

     [1. La frequenza e il superamento con profitto di uno dei corsi di cui all'art. 7 è titolo valutabile nelle prove selettive attitudinali di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, e nei pubblici concorsi per addetti al servizio di polizia locale.

     2. La frequenza e il superamento con profitto di uno dei corsi di cui all'art. 8 è condizione necessaria per l'accesso al posto di istruttore di vigilanza a norma dell'art. 26, comma 19, del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.]

 

Titolo IV

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

 

     Art. 11. Composizione del Comitato.

     1. E' istituito il Comitato tecnico regionale per le funzioni di polizia locale composto da:

     - l'Assessore regionale agli enti locali o suo delegato, che lo presiede;

     - il dirigente del Dipartimento enti locali o suo delegato;

     - cinque esperti in materia nominati dalla Giunta regionale di cui uno scelto tra i comandanti di polizia municipale e uno tra i vigili urbani operanti nel territorio regionale;

     - cinque rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall'Anci, uno dall'Upi e uno dall'Uncem;

     - tre rappresentanti sindacali esperti in materia designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura, esercitando le funzioni sino all'insediamento del nuovo Comitato.

     3. In caso di mancata designazione dei componenti esterni all'Amministrazione regionale nel termine di 30 giorni dalla richiesta, il Presidente della Giunta regionale provvederà egualmente alla nomina del Comitato, che si intenderà pertanto costituito a tutti gli effetti dai componenti di espressione regionale e dai rappresentanti di altri enti e organismi designati nei termini. Sono fatte salve le successive integrazioni.

     4. Le funzioni di Segreteria del Comitato tecnico sono svolte da un funzionario del Dipartimento enti locali.

 

     Art. 12. Funzioni del Comitato.

     1. Il Comitato tecnico regionale oltre alle funzioni di cui ai precedenti artt. 2 e 9 fornisce alla Regione consulenza in materia di polizia locale, effettua studi per la migliore organizzazione del servizio e formula proposte per assicurare le migliori condizioni per l'espletamento dello stesso.

     2. Il Comitato delibera con l'intervento della metà dei componenti nominati e a maggioranza dei presenti.

     3. Ai componenti estranei all'Amministrazione regionale vengono corrisposti gettoni e rimborsi spesa conformemente alle disposizioni di cui alla Legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modifiche e integrazioni.

 

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 13. Uniformi, distintivi e strumenti.

     1. Entro 6 mesi dall'insediamento del Comitato tecnico regionale e su indicazioni tecniche dello stesso, la Regione provvede con legge all'attuazione di quanto disposto all'art. 6, comma 2, punti 4) e 5) della legge 7 marzo 1986, n. 65.

 

     Art. 14. Norme transitorie.

     1. Gli enti locali provvedono, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i propri regolamenti alle norme in essa contenute.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande previste dall'art. 2, comma 4, sono presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, e l'organizzazione dei corsi previsti dagli artt. 7 e 8 è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in deroga ai vincoli posti dall'art. 8.

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

     (omissis).


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 23 giugno 2020, n. 24.

[2] Comma così modificato dall'art. 37 della Legge Regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

[3] Titolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 23 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[4] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 23 novembre 2006, n. 24 - che ha abrogato l'intero titolo III - con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[5] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 23 novembre 2006, n. 24 - che ha abrogato l'intero titolo III - con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[6] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 23 novembre 2006, n. 24 - che ha abrogato l'intero titolo III - con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[7] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 23 novembre 2006, n. 24 - che ha abrogato l'intero titolo III - con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.