§ 2.2.60 - L.R. 5 agosto 2011, n. 14.
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco regionale del delta del Po".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:05/08/2011
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza


§ 2.2.60 - L.R. 5 agosto 2011, n. 14.

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco regionale del delta del Po".

(B.U. 9 agosto 2011, n. 59)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36

1. Dopo la lettera a) del comma 1, dell’articolo 30, della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 è aggiunta la seguente:

 

a bis) nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile di potenza superiore a 300 MW termici già esistenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco regionale delta del Po, per i quali sia stata richiesta o venga richiesta la conversione a carbone o altro combustibile solido ai sensi della normativa statale, la conversione deve assicurare l’abbattimento delle emissioni di almeno il cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell’allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);”.

 

2. Il comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.