§ 2.2.7 - Legge Regionale 9 settembre 1977, n. 57.
Costituzione dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico- sociali del Veneto - IRSEV.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:09/09/1977
Numero:57


Sommario
Art. 1.      E' istituito, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto del Veneto, l'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto - IRSEV con sede in Venezia.
Art. 2.      L'Istituto ha il compito di svolgere studi, ricerche, indagini ed elaborazioni generali o settoriali in materie di interesse regionale, con particolare riferimento ai problemi attinenti alla [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Sono organi dell'Istituto:
Art. 6.      Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è costituito da nove membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 5, e dal Segretario generale della programmazione o da un assistente [...]
Art. 7.      Spetta al Consiglio di amministrazione:
Art. 8.      Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione.
Art. 9.      Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituto ad ogni effetto di legge. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne attua le determinazioni; cura, d'intesa col direttore, i [...]
Art. 10.      Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno.
Art. 11.      Al Collegio dei revisori dei conti spetta il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto, riferendo in merito alla Giunta regionale.
Art. 12.      Al Direttore compete:
Art. 13.      In caso di inattività, gravi inadempienze nell'attuazione del programma annuale di attività e violazioni di legge, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto può essere sciolto dal Consiglio [...]
Art. 14.      Alle spese di funzionamento, l'IRSEV provvede:
Art. 15.      L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.
Art. 16.      La gestione economico-finanziaria dell'Istituto è regolata dalle norme che disciplinano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.
Art. 17. 
Art. 18.      Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 7, sono sottoposte, su proposta della Giunta regionale, all'approvazione del Consiglio regionale
Art. 19.      La Giunta regionale esercita il potere di vigilanza sull'attività dell'Istituto in conformità al disposto del III comma dell'art. 50 dello Statuto della Regione, ferme restando le facoltà [...]
Art. 20. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto sono equiparati a quelli dei dipendenti della Regione e sono disciplinati, per quanto non disposto dal regolamento interno [...]
Art. 21.      Il Consiglio regionale provvede alla nomina degli amministratori dell'Istituto e dei componenti il Collegio dei revisori dei conti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 22.      Il Consiglio regionale, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'IRSEV, da esprimere entro tre mesi dall'insediamento e consultata la Commissione di cui all'art. 23 della presente [...]
Art. 23.      E' istituita una Commissione per i problemi del personale, con compiti istruttori per tutti i provvedimenti di carattere costitutivo di competenza del Consiglio di amministrazione concernenti la [...]
Art. 24.      L'incarico di direttore dell'IRSEV è conferito con deliberazione del Consiglio di amministrazione ed è disciplinato dalle norme di cui alla legge regionale 19 novembre 1974, n. 57, per quanto [...]
Art. 25.      La Giunta regionale è autorizzata a definire i rapporti sussistenti tra la S.p.A. IRSEV di cui alla legge regionale 23 marzo 1974, n. 23
Art. 26.      Agli oneri previsti dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione di L. 500 milioni del cap. 5300 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977: Fondo globale [...]
Art. 27.      Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 28.      Le presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.7 - Legge Regionale 9 settembre 1977, n. 57.

     Costituzione dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico- sociali del Veneto - IRSEV.

(B.U. n. 41 del 14-9-1977).

 

Art. 1.

     E' istituito, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto del Veneto, l'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto - IRSEV con sede in Venezia.

     L'Istituto è un Ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica pubblica ed è regolato dalle norme della presente legge regionale.

 

     Art. 2.

     L'Istituto ha il compito di svolgere studi, ricerche, indagini ed elaborazioni generali o settoriali in materie di interesse regionale, con particolare riferimento ai problemi attinenti alla programmazione.

     L'Istituto ha, specificamente, le seguenti funzioni:

     a) svolge ricerche sulle condizioni economiche, sociali e territoriali e comunque su ogni altra questione che possa avere interesse per la Regione del Veneto;

     b) fornisce la propria consulenza agli organi regionali e svolge gli studi e le ricerche che da essi gli vengono commissionati; svolge altresì studi e ricerche nell'interesse degli enti locali, delle associazioni sindacali e degli altri enti indicati nel regolamento interno, di cui al punto 3 dell'art. 7, secondo i criteri stabiliti nel regolamento stesso;

     c) cura la pubblicazione dei dati e dei risultati delle ricerche, studi e indagini effettuati e li fornisce agli enti locali, alle organizzazioni sindacali e sociali, alle istituzioni culturali ed in genere a chiunque ne faccia richiesta secondo le modalità stabilite dal regolamento interno dell'Istituto.

 

     Art. 3. [1]

     L'Istituto, nell'ambito degli indirizzi generali e del programma annuale di attività di studio e di ricerca, approvati dal Consiglio su proposta della Giunta regionale, svolge la sua attività in autonomia scientifica.

 

     Art. 4. [2]

     L'Istituto svolge normalmente i propri compiti avvalendosi del proprio personale; può altresì avvalersi della collaborazione di esperti di comprovate capacità o di organismi esterni idonei allo scopo. Può anche utilizzare personale assunto a tempo determinato in relazione alle esigenze derivanti da commesse affidategli da parte degli organi regionali e limitatamente al tempo necessario per l'espletamento di esse.

     Per gli scopi di cui al precedente comma, l'Istituto può essere assistito da un Comitato Scientifico, composto da non più di 12 docenti universitari, scelti dal Consiglio d'amministrazione.

     Il Comitato Scientifico, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, può essere articolato e attivato per sezioni con il criterio della specializzazione per materia o dell'integrazione fra specializzazioni diverse in funzione dei contenuti specifici del programma e delle attività di ricerca.

     L'incarico dei componenti il Comitato Scientifico ha la durata di un anno, salvo rinnovo espresso, ed è conferito, di norma, in funzione del programma annuale di attività.

     Il Comitato Scientifico o le sue sezioni formulano pareri, su richiesta del Presidente, per quanto riguarda l'impostazione dei progetti di studio o di ricerca; inoltre, su richiesta del Consiglio di amministrazione, forniscono consulenze ed eseguono studi e ricerche, quando siano richieste speciali qualificazioni scientifiche.

     Il Consiglio di amministrazione integra con delibera la presente disciplina.

 

     Art. 5.

     Sono organi dell'Istituto:

     1) il Consiglio di amministrazione;

     2) il Presidente;

     3) il Collegio dei Revisori dei Conti;

     4) il Direttore.

 

     Art. 6.

     Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è costituito da nove membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 5, e dal Segretario generale della programmazione o da un assistente della Segreteria generale della Programmazione da lui delegato.

     Qualora si rendano vacanti dei posti in seno al Consiglio di amministrazione, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione dei membri cessati.

     Il Consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni dalla data del suo insediamento [3].

     Il Consiglio di amministrazione rimane in carica solo per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 7.

     Spetta al Consiglio di amministrazione:

     1) eleggere nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti ed a voto segreto il Presidente ed il Vicepresidente, scegliendoli tra i membri eletti dal Consiglio regionale;

     2) nominare il direttore, secondo le norme previste dall'art. 52 dello Statuto regionale;

     3) adottare a maggioranza assoluta dei componenti, previa contrattazione con le Organizzazioni sindacali, il regolamento interno e le sue eventuali modificazioni, da approvarsi dal Consiglio regionale;

     4) formulare progetti, per la formazione del programma annuale di attività, secondo le modalità di cui all'articolo 3 [4].

     5) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto da approvarsi dal Consiglio regionale;

     6) deliberare sulle richieste di consulenze, studi e ricerche e stabilire i relativi compensi;

     7) deliberare su ogni altro argomento che riguardi l'attività dell'Istituto.

 

     Art. 8.

     Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione.

     In caso di urgenza può essere convocato per telegramma almeno 24 ore prima della riunione.

     Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno cinque membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui venga richiesta una maggioranza qualificata.

     In caso di parità, nelle votazioni prevale il voto di chi presiede la riunione.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso o di due revisori dei conti, oppure per iniziativa del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, nel caso previsto dall'art. 11, ultimo comma, della presente legge regionale.

     Fino all'insediamento del primo Consiglio di amministrazione, provvede alla gestione dell'Istituto un Commissario straordinario nominato con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 9.

     Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituto ad ogni effetto di legge. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne attua le determinazioni; cura, d'intesa col direttore, i rapporti con gli organi regionali.

     Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

 

     Art. 10.

     Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno.

     Il Presidente è scelto dal Consiglio regionale tra i membri effettivi.

     I revisori rimangono in carica per lo stesso periodo in cui rimane in carica il Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 11.

     Al Collegio dei revisori dei conti spetta il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto, riferendo in merito alla Giunta regionale.

     I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, e con voto consultivo quando si discute il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto.

     Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti può convocare il Consiglio di amministrazione nel caso di gravi irregolarità amministrative.

 

     Art. 12.

     Al Direttore compete:

     a) organizzare, coordinare e dirigere l'attività di studio e di ricerca;

     b) dirigere l'attività tecnica ed amministrativa degli uffici e del personale;

     c) curare l'attuazione del programma di attività e delle ricerche;

     d) proporre al Presidente l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni;

     e) partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo.

 

     Art. 13.

     In caso di inattività, gravi inadempienze nell'attuazione del programma annuale di attività e violazioni di legge, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto può essere sciolto dal Consiglio regionale, previa formale diffida, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     La diffida, deliberata dal Consiglio regionale con la stessa maggioranza del comma precedente, indica il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione deve provvedere o controdedurre.

     La riduzione, per dimissioni, decadenza o morte, del numero dei consiglieri a meno della metà comporta di diritto la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.

     Nel caso di scioglimento o decadenza, il Consiglio regionale procede alla nomina di un commissario e provvede, entro novanta giorni, alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 14.

     Alle spese di funzionamento, l'IRSEV provvede:

     a) mediante un contributo annuale della Regione, che sarà determinato, anche in relazione al programma annuale di attività di cui all'articolo 3, con legge di approvazione del bilancio;

     b) mediante i proventi derivanti da specifiche commesse assegnate dagli organi regionali o convenzionate con altri enti;

     c) mediante le donazioni, le oblazioni e i contributi corrisposti da parte di enti pubblici e privati [5].

     I contributi, di cui alle lett. a) e b) del precedente comma sono erogati con decreti del Presidente della Giunta regionale in 4 rate trimestrali anticipate.

 

     Art. 15.

     L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.

     Il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed il programma annuale di attività dell'IRSEV devono essere trasmessi alla Giunta regionale entro il mese di agosto dell'anno precedente a quello di riferimento; il conto consuntivo entro il mese di maggio dell'anno successivo.

 

     Art. 16.

     La gestione economico-finanziaria dell'Istituto è regolata dalle norme che disciplinano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.

 

     Art. 17. [6]

     Agli esperti del Comitato Scientifico è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta dell'organo collegiale nella misura di L. 100.000 e un eventuale compenso per speciali studi e ricerche nei limiti e condizioni, di cui all'art. 152 del D.P.R. n. 1077/1970.

     A tutti i componenti gli organi amministrativi e consultivi dell'Ente, sono rimborsate le spese di viaggio per la partecipazione alle sedute secondo i criteri del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate oppure dell'indennità chilometrica vigente per il personale dell'IRSEV, nonché è corrisposto, per lo svolgimento fuori sede di funzioni connesse con la propria carica, il trattamento economico di missione secondo i criteri vigenti in materia per gli amministratori pubblici.

 

     Art. 18.

     Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 7, sono sottoposte, su proposta della Giunta regionale, all'approvazione del Consiglio regionale [7].

     Le altre deliberazioni non comprese al primo comma devono essere trasmesse entro 5 giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale e diventano esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di 20 giorni dal ricevimento ovvero non chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

     Copia delle deliberazioni di cui al comma precedente va comunque trasmessa per conoscenza al Consiglio regionale.

 

     Art. 19.

     La Giunta regionale esercita il potere di vigilanza sull'attività dell'Istituto in conformità al disposto del III comma dell'art. 50 dello Statuto della Regione, ferme restando le facoltà attribuite al Consiglio regionale dagli artt. 23 e 61 dello Statuto.

     La Giunta regionale può disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa.

 

     Art. 20.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto sono equiparati a quelli dei dipendenti della Regione e sono disciplinati, per quanto non disposto dal regolamento interno adottato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Consiglio regionale, dalle leggi regionali che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dalla Regione.

     Eventuali modifiche al predetto stato giuridico e trattamento economico sono estensibili al personale dell'Istituto previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. In ogni caso il personale dell'Istituto non potrà usufruire di un trattamento più favorevole di quello del personale regionale.

     E' ammesso, per esigenze di servizio, il trasferimento o il comando del personale dal ruolo dell'IRSEV a quello della Regione e degli Enti, Istituti, Aziende regionali e viceversa.

     I relativi provvedimenti sono adottati di concerto fra le Amministrazioni interessate, sentiti il personale interessato e le Organizzazioni sindacali del personale.

 

     Art. 21.

     Il Consiglio regionale provvede alla nomina degli amministratori dell'Istituto e dei componenti il Collegio dei revisori dei conti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto provvede, entro i successivi 30 giorni, alla nomina del Direttore dell'Istituto.

 

     Art. 22.

     Il Consiglio regionale, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'IRSEV, da esprimere entro tre mesi dall'insediamento e consultata la Commissione di cui all'art. 23 della presente legge, provvederà con atto legislativo al riordino dei servizi sotto l'aspetto organico e funzionale e alla determinazione delle modalità di inquadramento del personale nei ruoli dell'IRSEV, previa contrattazione con le Organizzazioni sindacali.

     L'inquadramento avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite fino all'entrata in vigore della presente legge in base alle norme vigenti presso l'IRSEV Istituto regionale per lo sviluppa economico-sociale del Veneto - costituito nell'anno 1957 dalle province venete.

     Lo stato giuridico ed economico del personale dell'IRSEV dovrà essere uniformato ai princìpi contenuti nell'art. 51 dello Statuto regionale e nella legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

     Salvi i criteri e le modalità di inquadramento da definirsi con la legge regionale di cui al I comma, il personale dipendente alla data del 30 giugno 1977 dell'IRSEV, Istituto regionale per lo sviluppo economico- sociale del Veneto, costituito nell'anno 1957 dalle province venete, che ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, acquisisce il diritto all'inquadramento previo espletamento di una adeguata prova di idoneità da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

     Nelle more dell'inquadramento, il personale che abbia superato le prove, sarà utilizzato dall'IRSEV con una retribuzione ragguagliata a quella in godimento all'entrata in vigore della presente legge. In sede di inquadramento si provvederà ai relativi conguagli in riferimento al trattamento economico omnicomprensivo spettante a partire dalla data di decorrenza dello stesso inquadramento.

 

     Art. 23.

     E' istituita una Commissione per i problemi del personale, con compiti istruttori per tutti i provvedimenti di carattere costitutivo di competenza del Consiglio di amministrazione concernenti la organizzazione delle strutture funzionali nonché lo stato giuridico e trattamento economico del personale.

     La Commissione nominata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dal proprio insediamento, dovrà ultimare nei successivi sessanta giorni l'istruttoria del Regolamento interno di organizzazione dell'Istituto formulando proposte circa l'inquadramento del personale nelle qualifiche che saranno previste con la legge regionale richiamata al I comma dell'art. 22.

     La Commissione è così composta:

     - 2 componenti designati dall'IRSEV;

     - 2 componenti designati dalla Giunta regionale;

     - 1 componente designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali del personale.

 

     Art. 24.

     L'incarico di direttore dell'IRSEV è conferito con deliberazione del Consiglio di amministrazione ed è disciplinato dalle norme di cui alla legge regionale 19 novembre 1974, n. 57, per quanto applicabili. La deliberazione di conferimento d'incarico dovrà determinare anche il trattamento economico che non può essere comunque superiore a quello di Dirigente di Segreteria della Regione del Veneto.

     Nel caso in cui l'incarico di Direttore venga conferito a un impiegato dell'IRSEV, a questi potrà essere assegnata una indennità non pensionabile in aggiunta al trattamento economico in godimento tale comunque da non superare congiuntamente i limiti di cui al comma precedente.

     Il periodo di incarico sarà considerato utile a tutti gli effetti nella qualifica d'organico rivestita.

 

     Art. 25.

     La Giunta regionale è autorizzata a definire i rapporti sussistenti tra la S.p.A. IRSEV di cui alla legge regionale 23 marzo 1974, n. 23 [9], e l'Istituto per lo sviluppo economico e sociale del Veneto, costituito nel 1957 per iniziativa delle provincie venete, ivi compresi i rapporti inerenti all'impiego del personale, utilizzando per quest'ultimo fine anche l'importo di L. 150 milioni di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 29 [1]0, la cui destinazione viene per tale motivo trasformata da garanzia fideiussoria in contributo.

     La Giunta è altresì autorizzata a chiedere la messa in liquidazione della S.p.A. IRSEV.

     Onde far fronte agli oneri conseguenti all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata per l'esercizio 1977 la spesa di L. 250 milioni.

 

     Art. 26.

     Agli oneri previsti dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione di L. 500 milioni del cap. 5300 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977: Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione - Partita «Istituto regionale di ricerche».

 

     Art. 27.

     Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

     (omissis).

 

     Art. 28.

     Le presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 28-1-1985 n. 18 dichiarata urgente (B.U. n. 5/1985).

[2] I commi 2°, 3°, 4°, 5° e 6° del presente articolo sono stati aggiunti dall'art. 2 della L.R. 18/1985.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 18/1985.

[4] Punto così modificato dall'art. 4 della L.R. 18/1985.

[5] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 18/1985.

[6] Articolo così modificato dall'art. 7 della L.R. 18/1985.

[7] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18/1985.

[9] Pubblicata nel B.U. n. 13 del 28/3/1974

[1]10 Pubblicata nel B.U. n. 32 del 19/7/1976.