§ 1.7.1 - Legge Regionale 12 gennaio 1973, n. 1.
Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione e iniziativa popolare
Data:12/01/1973
Numero:1


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.  [4]
Art. 15.  [5]
Art. 16.  [9]
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 


§ 1.7.1 - Legge Regionale 12 gennaio 1973, n. 1.

Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali.

(B.U. 16 gennaio 1973, n. 2).

 

Titolo I

INIZIATIVA LEGISLATIVA

 

Capo I

INIZIATIVA POPOLARE

 

Art. 1.

     L'iniziativa popolare di leggi e di regolamenti regionali prevista dal secondo comma dell'art. 38 dello Statuto si esercita mediante presentazione di una proposta, sottoscritta da almeno cinquemila elettori, contenente il testo del progetto redatto in articoli ed una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

     Possono essere proponenti gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione e coloro che siano muniti di una delle sentenze passate in giudicato di cui al primo comma dell'art. 45 della legge 20 marzo 1967, n. 223 e di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

     Ogni proposta di legge che importi nuove o maggiori spese, o minori entrate, deve indicare rispettivamente le forme di finanziamento o i mezzi per fronteggiare il minore introito.

 

     Art. 2.

     L'iniziativa di cui al precedente articolo non può essere esercitata per le leggi di bilancio, per le leggi tributarie e di approvazione dei piani e programmi regionali.

 

     Art. 3.

     Gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta possono chiedere al Presidente del Consiglio Regionale di essere assistiti, nella redazione del progetto, dall'Ufficio legislativo del Consiglio stesso.

     Sulla richiesta che deve illustrare il contenuto e le finalità della proposta ad essere sottoscritta da almeno cinquanta elettori, decide l'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione Consiliare competente, avuto riguardo alla competenza legislativa e regolarmente della Regione ed ai limiti di cui al precedente art. 2.

     La deliberazione formale precisa, se la richiesta è respinta, le motivazioni del rifiuto, e se la stessa è accolta le modalità dell'assistenza concessa.

 

     Art. 4.

     La raccolta delle firme viene effettuata su appositi moduli stampa, datati e vidimati per ciascun foglio dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, riportanti il testo integrale della proposta, nonché la generalità del Presentatore Ufficiale e dei sostituti, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque.

     I sostituti in ordine di successione sostituiscono a tutti gli effetti il Presentatore Ufficiale, in caso di impedimento o assenza.

     Accanto a ciascuna firma debbono essere indicati per esteso il cognome, nome, data e luogo di nascita del sottoscrittore, nonché il Comune dove questi è iscritto nelle liste elettorali.

     Le firme dei sottoscrittori sono autenticate:
     a) dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", e successive modificazioni;
     b) dai consiglieri regionali, che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale [1].

     L'autenticazione deve recare la data in cui avviene e può essere anche collettiva foglio per foglio; in questo caso oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute sul foglio.

     Qualora l'elettore proponente non sia in grado per qualsiasi causa di apporre la propria firma, il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione riceve la manifestazione di volontà dell'elettore, e ne dà atto con processo verbale.

 

     Art. 5.

     La proposta formulata secondo quanto prescritto all'art. 1, corredata dai certificati, anche collettivi, di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali, deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dal Presentatore Ufficiale, entro sei mesi dalla vidimazione dei moduli stampa di cui al precedente articolo.

     I Sindaci debbono rilasciare i certificati di cui al precedente comma entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

     Dell'avvenuta presentazione della proposta della relativa documentazione viene dato atto con processo verbale.

     Il verbale è redatto in duplice originale da un funzionario dell'Ufficio di Presidenza ed è sottoscritto dal presentatore al quale viene consegnato un esemplare del verbale stesso a prova dell'avvenuto deposito.

     Nel verbale deve essere altresì indicato, giusta dichiarazione del presentatore, il numero delle firme raccolte.

 

     Art. 6.

     Sull'ammissibilità della proposta, sia sotto il profilo sostanziale della materia in relazione all'art. 2, sia sotto il profilo formale della verifica della ritualità della procedura seguita, si pronuncia il Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla presentazione della proposta stessa, su relazione dell'Ufficio di Presidenza.

     La proposta, dichiarata ammissibile, è soggetta alle procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento.

 

     Art. 7.

     Il Presentatore Ufficiale ha diritto di partecipare ai lavori della competente Commissione con facoltà di prendere la parola, di produrre note illustrative e di farsi assistere da un numero di persone non superiore a tre.

     A tal fine deve essere allo stesso notificato, con congruo preavviso il calendario dei lavori della Commissione.

     La Commissione stessa redige sulla proposta una relazione per la assemblea nella quale sono fatti constare anche gli eventuali pareri di minoranza e le osservazioni ed i rilievi del Presentatore Ufficiale.

     Nessuna modifica può essere apportata alla proposta dalla Commissione neppure con l'assenso del Presentatore Ufficiale e la stessa deve essere portata in discussione in aula nel testo redatto dai proponenti, unitamente agli eventuali emendamenti presentati in sede di discussione in Commissione.

     Alla discussione in Assemblea il Presentato Ufficiale ha altresì facoltà di presentare fino al momento della votazione, tramite l'Ufficio di Presidenza, ulteriori memorie e note illustrative che tengano conto dello svolgimento della discussione in aula.

 

     Art. 8.

     Copia per estratto del processo verbale della seduta del Consiglio, riportante l'esito della votazione finale, viene trasmessa al Presentatore Ufficiale.

 

Capo II

INIZIATIVA DEI CONSIGLI PROVINCIALI E COMUNALI

 

     Art. 9.

     L'iniziativa legislativa e regolamentare, riconosciuta dal primo comma dell'art. 38 dello Statuto Regionale ai Consigli Provinciali e Comunali, si esercita mediante deposito presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale delle deliberazioni all'uopo adottate dai Consigli interessati, che sono soggette al controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di controllo o delle sue sezioni.

     Le funzioni attribuite dall'art. 7 al Presentatore Ufficiale sono esercitate, qualora la proposta sia assunta da un Consiglio Provinciale, o da un Consiglio di un Comune capoluogo di Provincia, rispettivamente dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale e dal Sindaco, o da chi ne fa le veci.

     Nel caso di proposta presentata da Consigli di Comuni non capoluogo di Provincia, le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate da uno dei Sindaci o dal suo sostituto, appositamente designati.

     Del deposito, effettuato dai Presidenti dei Consigli Provinciali e dai Sindaci, o da persone da loro delegate, si dà atto mediante processo verbale redatto da un funzionario del Consiglio Regionale, e sottoscritto dai presentatori.

     Nel caso di presentazione di una proposta da parte di più Consigli Comunali, le relative deliberazioni debbono essere presentate congiuntamente entro sei mesi dalla prima deliberazione.

     Si applicano al presente capitolo le limitazioni previste ai precedenti artt. 1 - comma terzo - e 2, nonché le disposizioni contenute al precedente art. 7.

 

     Art. 10.

     Nella redazione dei progetti di legge, i Consigli Provinciali e Comunali che lo richiedono hanno diritto di essere assistiti dall'Ufficio legislativo del Consiglio Regionale.

     A tal fine, l'Ufficio di Presidenza detta le opportune disposizioni per la prestazione dell'assistenza e per l'utilizzazione dei dati e dei documenti in possesso degli uffici regionali.

 

Titolo II

REFERENDUM ABROGATIVO

 

     Art. 11.

     Gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta di referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un provvedimento amministrativo regionale, debbono darne notizia, per iscritto, al Presidente della Giunta il quale ne informa il Presidente del Consiglio.

     La comunicazione, integrata da una relazione illustrativa dei motivi che giustificano la proposta, deve contenere la specificazione della data, numero, e titolo della legge o del provvedimento amministrativo a carattere normativo o comunque generale e nel caso di abrogazione parziale, l'indicazione degli articoli di cui si propone la abrogazione, nonché le generalità del Presentatore Ufficiale e dei suoi sostituti, in conformità al precedente art. 4 comma primo.

     Le disposizioni normative e le statuizioni amministrative proposte per l'abrogazione debbono essere altresì integralmente trascritte.

 

     Art. 12.

     La raccolta e l'autenticazione delle trentamila firme necessarie per la richiesta di referendum viene effettuata, con le modalità previste al precedente art. 4, su speciali moduli stampa datati e vidimati dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.

     Nei moduli vanno riportati, oltre alle generalità del Presentatore Ufficiale e dei suoi sostituti - ai quali si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 4 - la data, il numero, e il titolo della legge o dell'atto amministrativo di cui si propone l'abrogazione, completati con la formula:

     “Vogliamo che sia abrogata”.

     Nel caso di abrogazione parziale deve essere inserita nella formula di cui al precedente comma, l'indicazione dell'articolo o degli articoli sui quali è richiesto il referendum.

     Nel caso di abrogazione di parte di articoli di legge, deve essere altresì trascritto integralmente il testo delle disposizioni proposte per la abrogazione.

 

     Art. 13.

     Il deposito delle firme raccolte è effettuato dal Presentatore Ufficiale della proposta o, in caso di impedimento, dal suo sostituto, presso la competente struttura della Giunta regionale, entro sei mesi dalla vidimazione dei moduli e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno [2].

     Vanno presentati, a corredo, i certificati anche collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali.

     Vale a questo proposito la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 5.

     Una copia del processo verbale di deposito, redatto dal dirigente responsabile della competente struttura regionale, è trasmessa a cura dello stesso dirigente al Presidente della Giunta regionale [3].

 

     Art. 14. [4]

     1. L’esame della ritualità del procedimento e della regolarità della documentazione è effettuato da una Commissione regionale per il referendum nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e composta di tre esperti nelle discipline giuridiche indicati dal Presidente della Corte d’Appello di Venezia e scelti tra:
     a) docenti universitari;
     b) avvocati iscritti nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori;
     c) ex componenti della Corte Costituzionale.
     2. La Commissione regionale per il referendum ha sede presso la Giunta regionale.
     3. Per la validità delle operazioni della Commissione regionale per il referendum è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
     4. La decisione della Commissione regionale per il referendum è comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, il quale ultimo ne cura la comunicazione al Presentatore Ufficiale entro 10 giorni.

 

     Art. 15. [5]

     1. Il Consiglio regionale, ove la decisione della Commissione regionale per il referendum abbia riconosciuto la ritualità della singola proposta di referendum e qualora non rilevi contrasti con l’articolo 46 dello Statuto, delibera l’ammissibilità della stessa entro il 30 giugno dello stesso anno.
     2. La deliberazione del Consiglio regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, è comunicata immediatamente al Presidente della Giunta regionale il quale, con proprio decreto da emanarsi almeno sessanta giorni prima della consultazione, indice il referendum per una domenica del mese di ottobre dello stesso anno.

     2 bis. Nelle domeniche per le quali sono indetti i referendum regionali abrogativi le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 23 [6].

     2 ter. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore 14 del lunedì. Ove per causa di forza maggiore le anzidette operazioni non possano essere ultimate per le ore 14 del lunedì, immediatamente dopo il presidente del seggio provvede agli adempimenti di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati” e successive modificazioni [7].

     2 quater. Nell’occasione delle consultazioni referendarie abrogative indette dalla Regione, ai presidenti e ai componenti degli uffici elettorali di sezione è corrisposto un onorario fisso forfettario uguale a quello previsto per le analoghe consultazioni dello Stato dall’articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62 “Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale [8].

 

     Art. 16. [9]

     1. Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione regionale per il referendum, dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.
     2. Nel caso in cui l’abrogazione sia parziale ovvero avvenga contestualmente all’emanazione di una nuova disciplina sulla stessa materia, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione regionale per il referendum, dichiara con decreto se la consultazione popolare deve ugualmente avere luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, né i contenuti essenziali delle singole disposizioni, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.

 

     Art. 17.

     Le operazioni riguardanti il referendum, per gli aspetti organizzativi ed amministrativi, sono di competenza della Regione, la quale nell'espletamento di esse potrà avvalersi delle Amministrazioni Comunali.

     Per la costituzione degli uffici di sezione e per lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali non previste dalla presente legge si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, con l’attribuzione alla Giunta regionale delle competenze e delle funzioni attualmente svolte dal Ministero dell’Interno. Le competenze che la legge 25 maggio 1970, n. 352 attribuisce alla Corte di Cassazione sono svolte dalla Corte di Appello di Venezia, che costituisce l’Ufficio Centrale per il referendum, in conformità dall’art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale [10].

     Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici Provinciali e dell'Ufficio Centrale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentanti nel Consiglio Regionale e del Presentatore Ufficiale, con i diritti e le facoltà che la legge concede ai rappresentanti di lista.

     Alle designazioni dei suddetti rappresentanti, provvede per i seggi e per gli Uffici Provinciali, persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del Presidente o del Segretario Provinciale del Partito o Gruppo politico, e da parte del Presentatore Ufficiale; per l'Ufficio Centrale, persona munita di mandato autenticato dal notaio da parte del Presidente o del Segretario Regionale del Partito o del Gruppo politico e da parte del Presentatore Ufficiale.

 

     Art. 18.

     Le schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ciascuna proposta, sono predisposte dalla Regione con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle allegate e contengono il quesito formulato nella proposta di referendum letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.

     All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le proposte di referendum ammesse.

     L'elettore vota tracciando nella scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

 

     Art. 19.

     L'Ufficio Provinciale per il referendum, costituito in conformità dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione del referendum dei Comuni della Provincia, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

     Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali, uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale per il referendum, e uno viene trasmesso alla Giunta regionale [11].

 

     Art. 20.

     L'Ufficio Centrale per il referendum, appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici Provinciali, in pubblica adunanza, con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal Presidente dell'Ufficio stesso, procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta [12].

     Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari dei quali, uno resta depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, unitamente ai verbali già trasmessi dagli Uffici Provinciali per il referendum, uno viene trasmesso al Presidente della Giunta Regionale e uno al Presidente del Consiglio Regionale [13].

     L'Ufficio Centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

     La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

     Art. 21.

     Qualora l'esito del referendum sia favorevole all'abrogazione della legge o del provvedimento amministrativo o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Giunta Regionale entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione formale di cui al precedente articolo, con proprio decreto, ne dichiara l'abrogazione.

     Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

 

     Art. 22.

     La deliberazione di cui all'art. 15 non può essere adottata dal Consiglio Regionale nel corso dei sei mesi che precedono la sua scadenza e dei sei mesi che seguono la prima riunione dopo la sua rinnovazione.

     In tale ultimo caso il Consiglio Regionale adempirà ai propri incombenti entro il 15 luglio dell'anno immediatamente successivo alla scadenza del periodo di cui al comma precedente.

 

     Art. 23.

     Nel caso in cui un referendum abbia dato esito negativo non può essere proposta nel corso della stessa legislatura e comunque per un periodo di almeno due anni dalla proclamazione dei risultati del referendum, altra richiesta di referendum per la abrogazione del medesimo provvedimento o delle sue parti già sottoposte a referendum.

     L'abrogazione per referendum di un provvedimento legislativo o amministrativo impedisce di riprodurre nella stessa legislatura e comunque entro due anni dalla data del decreto del Presidente della Giunta Regionale un altro provvedimento sostanzialmente, anche se non testualmente, analogo a quello abrogato.

 

Titolo III

REFERENDUM CONSULTIVI

 

     Art. 24.

     Sono legittimati a richiedere il referendum consultivo di cui all'art. 47 primo comma dello Statuto tutti i soggetti titolari della potestà di iniziativa legislativa nelle forme con le quali questa è ammessa, nonché ogni singolo Consiglio Provinciale o Comunale rappresentante le popolazioni interessate.

     La deliberazione del Consiglio Regionale, che decide per l'effettuazione del referendum deve precisare il quesito da rivolgere agli elettori nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.

     Con lo stesso atto è dato mandato al Presidente della Giunta Regionale di indire il referendum con proprio decreto, da emanarsi quarantacinque giorni prima della data fissata per la consultazione.

 

     Art. 25.

     Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali che il Consiglio ritenga meritevoli di accoglimento, sono sottoposte al referendum consultivo delle popolazioni interessate.

     La deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previo esame della proposta da parte della competente Commissione Consiliare, e contenente le determinazioni indicate nel secondo comma dell'art. 24, va trasmesso al Presidente della Giunta Regionale, il quale provvede ad indire il referendum con proprio decreto, da emanarsi quarantacinque giorni prima della data fissata per la consultazione.

 

     Art. 26.

     Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui agli artt. 24 e 25 si applicano le norme previste agli articoli 15, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 17, 18, 19 e 20 della presente legge [14].

     Dell'avvenuto svolgimento del referendum e dei risultati di esso deve essere fatta esplicita menzione nel provvedimento legislativo o amministrativo che il Consiglio Regionale o la Giunta adotteranno in materia.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 27.

     Le spese per l'autenticazione del minimo di firme di cui agli artt. 1 e 13 sono rimborsate dalla Regione al Presentato Ufficiale qualora il Consiglio abbia riconosciuto l'ammissibilità della proposta e ne venga fatta apposita e formale richiesta debitamente documentata entro il termine di un anno dalla deliberazione del Consiglio, di cui agli artt. 6 e 15, nella misura stabilita dalle tabelle in vigore rispettivamente per i Notai e per i Segretari comunali.

     Si fa luogo ugualmente al rimborso nel caso previsto dall'art. 16, sempre che la proposta di referendum non contrasti nella forma e nel contenuto alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 28.

     Le spese per lo svolgimento dei referendum disciplinati dalla presente legge sono a carico della Regione e, se anticipate da Comuni e Province, debbono a questi Enti essere rimborsate entro un anno dallo svolgimento delle operazioni.

 

     Art. 29.

     All'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire cinquantamilioni si fa fronte mediante prelievo di pari importo dalla quota del fondo comune attribuita alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1973 del Bilancio della Regione è istituito sotto il titolo primo, sezione prima, apposita rubrica contenente il capitolo 50 bis con lo stanziamento di lire cinquantamilioni, così denominato: «spese per l'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum regionali».

     Per gli esercizi successivi la spesa graverà sul corrispondente capitolo di bilancio.

 

     Art. 30.

     Per tutto quanto non previsto nella presente legge, ed in particolare per la disciplina della propaganda relativa allo svolgimento dei referendum e per le disposizioni penali, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme contenute nella legge statale 25 maggio 1970, n. 352.

 

TABELLA A

TABELLA B

(Scheda di votazione per il referendum previsto dall'articolo 45 dello Statuto)

(Retro scheda di cui alla tabella A)

Repubblica Italiana

Repubblica Italiana

REGIONE VENETA

REGIONE VENETA

 

 

REFERENDUM POPOLARE

REFERENDUM POPOLARE

per...

(data)...

 

Provincia di...

 

 

Approvate...

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

 

FIRMA DELLO SCRUTATORE

SI NO

Allegato di cui all'art. 18 della legge regionale: “Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”.

 

 

TABELLA C

TABELLA D

(Scheda di votazione per il referendum previsto dall'art. 47 dello Statuto)

(Retro scheda di cui alla tabella C)

Repubblica Italiana

Repubblica Italiana

REGIONE VENETA

REGIONE VENETA

 

 

REFERENDUM CONSULTIVO

REFERENDUM CONSULTIVO

per...

(data)...

 

Provincia di...

 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

 

FIRMA DELLO SCRUTATORE

SI NO

Allegato di cui all'art. 26 della legge regionale: “Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”.

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1.

[5] Articolo sostituito dall’art. 4 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1.

[6] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 28 giugno 2002, n. 13 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2017, n. 21.

[7] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 28 giugno 2002, n. 13.

[8] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 28 giugno 2002, n. 13.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1.

[10] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1.

[11] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 2007, n. 22.

[12] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 2007, n. 22.

[13] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 2007, n. 22.

[14] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 28 giugno 2002, n. 13.