§ 5.19.22 - L.R. 22 aprile 2002, n. 3.
Incentivi regionali per l’attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.19 zootecnia
Data:22/04/2002
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Disciplina degli incentivi).
Art. 3.  (Rinvio).
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 5.19.22 - L.R. 22 aprile 2002, n. 3.

Incentivi regionali per l’attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico.

(B.U. 7 maggio 2002, n. 20).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione promuove l'attuazione degli interventi idonei a migliorare lo stato sanitario ed il benessere degli animali appartenenti alle specie di interesse zootecnico allevati sul territorio regionale e a salvaguardare le relative produzioni [1].

 

     Art. 2. (Disciplina degli incentivi).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione può concedere contributi in conto capitale fino ad un massimo del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile e intervenire direttamente, sostenendo le relative spese, per: [2]

     a) il risanamento degli allevamenti da epizoozie e da altre malattie, purché reso obbligatorio dalla vigente normativa ovvero inserito in uno specifico programma comunitario, statale o regionale;

     b) la tenuta dell’anagrafe del bestiame e degli allevamenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali), e della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell’anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento);

     c) l’assistenza zooiatrica veterinaria;

     d) l’effettuazione di controlli sanitari e di qualità sui prodotti della filiera zootecnica;

     d bis) la rimozione e la distruzione dei capi deceduti [3].

     2. Possono beneficiare dei contributi:

     a) gli allevatori iscritti all’anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993 nonché gli allevatori di altre specie di interesse zootecnico [4];

     b) gli enti e gli organismi associativi i cui scopi statutari siano coerenti con le finalità della presente legge.

     3. I contributi sono concessi, nei limiti della disponibilità di bilancio, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di specifici programmi dalla stessa approvati.

     4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettere a), c), e d), i programmi di cui al comma 3 sono valutati e proposti alla Giunta regionale da un comitato tecnico, istituito presso la struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico, composto da: [5]

     a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico, con funzioni di coordinatore del comitato, o suo delegato;

     b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, o suo delegato;

     c) i dirigenti dei servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), o loro delegati [6];

     d) un funzionario della struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico.

     4 bis. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), d) e dbis), i contributi sono concessi in conformità agli articoli 10, 14 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006 [7].

     4 ter. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), i contributi sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006 [8].

 

     Art. 3. (Rinvio).

     1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi di cui alla presente legge.

     2. La Giunta regionale stabilisce altresì, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le modalità ed i criteri per la concessione e per l’erogazione dei contributi.

     3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie).

     1. La spesa per l’applicazione della presente legge è determinata, per l’anno 2002, in euro 4.750.000, e, a decorrere dall’anno 2003, in annui euro 9.850.000.

     2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004 nell’obiettivo programmatico 2.2.2.05. «Zootecnia»:

     - per euro 3.200.000, per l’anno 2002, e per annui euro 8.300.000, per gli anni 2003 e 2004, mediante la riduzione delle risorse iscritte al cap. 42835 «Interventi nel settore della zootecnia» dello stesso obiettivo programmatico;

     - per annui euro 1.550.000, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante la riduzione delle risorse iscritte al capitolo 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti», dell’obiettivo programmatico 3.1. «Fondi globali» previsto al punto C.1. «Incentivi regionali per l’attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico» dell’allegato n. 1.

     3. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

[2] Alinea così modificato dall’art. 9 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

[4] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

[5] Alinea così sostituito dall’art. 9 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 30 ottobre 2012, n. 29.

[7] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

[8] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.