§ 5.5.9 - Legge regionale 16 giugno 1978, n. 29.
Interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, riguardante provvidenze a favore dell'artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.5 artigianato
Data:16/06/1978
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Con il termine "attrezzi" contenuto nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, si intendono anche gli automezzi.
Art. 2.      I contributi in conto interessi di cui all'articolo 2 della legge 6 giugno 1977, n. 41, non possono superare la misura corrispondente al tasso dell'8 percento, restando a carico delle imprese [...]


§ 5.5.9 - Legge regionale 16 giugno 1978, n. 29. [1]

Interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, riguardante provvidenze a favore dell'artigianato.

(B.U. 1 agosto 1978, n. 7).

 

Art. 1.

     Con il termine "attrezzi" contenuto nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, si intendono anche gli automezzi.

 

     Art. 2.

     I contributi in conto interessi di cui all'articolo 2 della legge 6 giugno 1977, n. 41, non possono superare la misura corrispondente al tasso dell'8 percento, restando a carico delle imprese artigiane la differenza e le spese accessorie.


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.