§ 5.5.8 - Legge regionale 6 giugno 1977, n. 41.
Provvidenze per l'artigianato - Norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.5 artigianato
Data:06/06/1977
Numero:41


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      La concessione di contributi e finanziamenti alle imprese artigiane è disciplinata con direttive del Consiglio regionale, adottate mediante deliberazioni.
Art. 5. 
Art. 6.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 5.5.8 - Legge regionale 6 giugno 1977, n. 41. [1]

Provvidenze per l'artigianato - Norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane.

(B.U. 24 giugno 1977, n. 6).

 

Art. 1. [2]

     Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane possono essere concessi alle imprese artigiane, individuali e societarie, a titoli di concorso nelle spese per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'acquisto di laboratori, di macchinario e di attrezzi, contributi, nella misura del 30 percento della spesa sostenuta per investimenti sino a lire 30.000.000.

     La spesa per l'acquisto di scorte è ammessa sino all'ammontare del 10 percento della spesa ammissibile complessiva.

     I contributi possono essere concessi anche quale concorso nelle spese occorrenti per gli allacciamenti elettrici dei laboratori nella misura del 50 percento della spesa sostenuta per gli allacciamenti stessi sino a lire 10.000.000.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 4.

     La concessione di contributi e finanziamenti alle imprese artigiane è disciplinata con direttive del Consiglio regionale, adottate mediante deliberazioni.

     Le deliberazioni recanti le direttive di cui al comma precedente, già adottate dal Consiglio prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad avere efficacia per tutte le parti non in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 5. [5]

     Per l'attuazione della presente legge è prevista ed autorizzata la spesa annua di Lire 1.000.000.000.

     Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graveranno sul capitolo 36550 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 e per gli anni successivi.

 

     Art. 6.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE SPESA

     Variazione in diminuzione:

     Cap. 4890 - Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche e contributo al consorzio garanzia Fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta (legge regionale 11 agosto 1976, n. 32) L. 600.000.000

     Variazioni in aumento:

     Cap. 4891 - di nuova istituzione - Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane (legge regionale 6 giugno 1977, n. 41) L. 600.000.000


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.

[2] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 9 giugno 1981, n. 30, dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 1985, n. 60; successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 giugno 1988, n. 50. Si veda anche la L.R. 16 giugno 1978, n. 29, per l'interpretazione autentica del presente articolo.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 1987, n. 66.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 1987, n. 66.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 giugno 1981, n. 30.