§ 4.18.33 - Legge regionale 22 agosto 1994, n. 52.
Istituzione di una sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Modificazioni alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.18 sanità veterinaria
Data:22/08/1994
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2. 
Art. 3.  (Stipula di convenzioni).
Art. 4.  (Norma di rinvio).
Art. 5.  (Personale).
Art. 6.  (Norma transitoria).
Art. 7.  (Abrogazione di norme).
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.18.33 - Legge regionale 22 agosto 1994, n. 52.

Istituzione di una sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 (Aggiornamento del piano socio- sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983/1985).

(B.U. 30 agosto 1994, n. 37).

 

Art. 1. (Istituzione).

     1. E' istituita in Valle d'Aosta una sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

 

     Art. 2. [1].

 

     Art. 3. (Stipula di convenzioni).

     1. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Giunta regionale, anche delegando all'uopo l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, è autorizzata a stipulare con l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta apposita convenzione che, fatte salve le competenze delle USL, dovrà rivestire le seguenti caratteristiche:

     a) precisare il campo di applicazione della convenzione;

     b) indicare la fornitura di servizi e l'erogazione delle prestazioni non istituzionali che dovranno fare carico all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;

     c) fissare un prontuario per la fornitura di servizi e l'erogazione delle prestazioni tenendo presente che, in ogni caso, le prestazioni fornite alle USL sono gratuite per i compiti di Istituto e nei termini di legge.

 

     Art. 4. (Norma di rinvio).

     1. Le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento della sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. 270/1993, sono disciplinate con successiva legge regionale, da adottarsi di concerto con le Regioni Piemonte e Liguria, nel rispetto dei principi previsti dal d.lgs. 270/1993, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

 

     Art. 5. (Personale).

     1. Il rapporto di lavoro del personale della sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992, come modificato dal d.lgs. 517/1993, e nel d.lgs. 29/1993.

     2. Ai concorsi per l'assunzione nella sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale si applica il regolamento previsto dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. 502/1992, come sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. 517/1993, con l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), ai concorsi per l'assunzione di personale presso la sezione regionale predetta, per i trasferimenti e per le assunzioni obbligatorie si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli art. 51, 52 e 53 della l. 196/1978.

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     1. In conseguenza dell'abrogazione della dotazione organica della sezione zooprofilattica operata dall'art. 7, comma 1, lett. e), il personale inquadrato nella predetta sezione rimane alle dipendenze dell'USL della Valle d'Aosta e la sua utilizzazione è disposta con provvedimento del Direttore generale dell'USL, figura prevista dalla legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta: organi di gestione).

     2. Per il personale di cui al comma 1 rimane ferma la possibilità di partecipare ai concorsi per l'assunzione presso la sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sulla base delle regole che saranno stabilite nei relativi bandi di concorso.

     3. In attesa dell'approvazione della dotazione organica della sezione regionale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale e dell'espletamento dei relativi concorsi è possibile stabilire convenzionamenti con liberi professionisti nei limiti previsti dal combinato disposto dai commi 23 e 27 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

 

     Art. 7. (Abrogazione di norme).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13 (Norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti);

     b) la legge regionale 13 giugno 1979, n. 37 (Organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta);

     c) il quinto trattino del primo comma dell'art. 10 e l'art. 11 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

     d) l'ottavo comma dell'allegato B alla l.r. 56/1988;

     e) il penultimo comma dell'allegato B alla l.r. 56/1988.

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica il 6° comma della L.R. 17 giugno 1988, n. 56.