§ 4.15.43 - Legge regionale 19 gennaio 1979, n. 2.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 e abrogazione della legge regionale 15 maggio 1978, n. 13.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.15 istruzione pubblica
Data:19/01/1979
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Ai ruoli del personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione, di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, possono accedere anche gli [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977- 78, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, in servizio [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 4.15.43 - Legge regionale 19 gennaio 1979, n. 2.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 e abrogazione della legge regionale 15 maggio 1978, n. 13.

(B.U. 25 gennaio 1979, n. 1).

 

Art. 1.

     Ai ruoli del personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione, di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, possono accedere anche gli aspiranti di sesso maschile, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

     (Omissis) [1].

     Il quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 è abrogato.

 

     Art. 2. [2]

     [Al personale direttivo e docente della scuola materna si applicano, in materia di accertamento linguistico, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 e l'articolo unico della legge regionale 8 agosto 1977, n. 54.]

 

     Art. 3. [2]

     [(Omissis) [3].

     Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 21 giugno 1977. n. 45 è abrogato.]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5.

     Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977- 78, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, in servizio nell'anno scolastico 1976- 77 o nell'anno scolastico 1977- 78, sono nominate in ruolo, previo superamento, qualora non fornite del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, di un corso abilitante speciale della durata di non meno di duecento ore di lezioni, organizzato nel corso dell'intero anno scolastico, secondo le modalità di cui alla legge 19 luglio 1974, n. 349 e all'articolo 7 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45.

     L'assegnazione della sede alle insegnanti nominate in ruolo per effetto di quanto previsto dal precedente primo comma è disposta secondo l'ordine di precedenza di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463 e con le modalità che saranno stabilite con ordinanza dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione in analogia al corrispondente decreto ministeriale.

     La legge regionale 15 maggio 1978, n. 13 è abrogata.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica l'art. 6 della L.R. 21 giugno 1977, n. 45.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 marzo 1993, n. 12, nei limiti della sua incompatibilità con le disposizioni di cui alla stessa L.R. n. 12/1993.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 marzo 1993, n. 12, nei limiti della sua incompatibilità con le disposizioni di cui alla stessa L.R. n. 12/1993.

[3] Sostituisce il primo comma dell'art. 8 della L.R. 21 giugno 1977, n. 45.

[4] Modifica l'art. 10 della L.R. 21 giugno 1977, n. 45.