§ 4.12.14 - Legge regionale 21 marzo 1997, n. 8.
Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.12 giovani
Data:21/03/1997
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Osservatorio permanente sulla condizione giovanile).
Art. 3.  (Funzioni dell'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile).
Art. 4.  (Consulta giovanile).
Art. 5.  (Funzioni della Consulta giovanile).
Art. 6.  (Programmi e progetti).
Art. 7.  (Modalità di gestione).
Art. 8.  (Procedure).
Art. 9.  (Assemblea regionale del mondo giovanile).
Art. 10.  (Scambi socio-culturali).
Art. 11.  (Determinazione e copertura degli oneri).
Art. 12.  (Abrogazione di norme).
Art. 13.  (Norme transitorie).


§ 4.12.14 - Legge regionale 21 marzo 1997, n. 8. [1]

Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani.

(B.U. 1 aprile 1997, n. 15).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione promuove e finanzia la realizzazione di iniziative sociali, formative e culturali a favore degli adolescenti e dei giovani volte a:

     a) favorire l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione tra i giovani;

     b) attuare interventi per l'inserimento nella società e rimuovere il disagio giovanile;

     c) valorizzare e dare impulso a ogni forma di manifestazioni di contenuto culturale e alle attività del tempo libero;

     d) prevenire fenomeni di devianza e di emarginazione sociale.

 

     Art. 2. (Osservatorio permanente sulla condizione giovanile).

     1. E' istituito l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile per la Valle d'Aosta, avente funzioni di strumento operativo al servizio della Consulta giovanile nonché delle associazioni giovanili della regione e degli enti locali.

 

     Art. 3. (Funzioni dell'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile).

     1. L'Osservatorio:

     a) effettua il monitoraggio costante del fenomeno giovanile;

     b) gestisce e divulga i risultati delle indagini che periodicamente vengono condotte sul mondo giovanile;

     c) supporta la predisposizione dei progetti che gli enti locali e le associazioni giovanili intendono presentare all'approvazione della Giunta regionale;

     d) collabora con gli enti locali e le associazioni giovanili per la valutazione dei progetti finanziati dalla Giunta regionale;

     e) attiva e promuove il coordinamento delle politiche giovanili tra gli assessorati regionali.

 

     Art. 4. (Consulta giovanile).

     1. E' istituita la Consulta giovanile, composta da nove membri designati secondo le modalità stabilite dall'Assemblea regionale del mondo giovanile di cui all'art. 9.

     2. La Consulta giovanile si dota di un regolamento per il proprio funzionamento ed elegge al suo interno un presidente.

     3. La Consulta giovanile dura in carica tre anni.

     4. La Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti per garantire il funzionamento della Consulta giovanile.

     5. La Consulta giovanile può avvalersi della consulenza di esperti.

 

     Art. 5. (Funzioni della Consulta giovanile).

     1. La Consulta giovanile:

     a) elabora rapporti, promuove dibattiti pubblici, convegni e incontri, formula proposte da sottoporre all'esame della Giunta regionale o del Consiglio regionale nel campo delle politiche giovanili tese a realizzare le finalità di cui all'art. 1;

     b) predispone programmi e progetti di cui all'art. 6.

 

     Art. 6. (Programmi e progetti).

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, l'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, gli enti locali e la Consulta giovanile predispongono proposte, programmi e progetti relativi ai seguenti ambiti:

     a) inserimento sociale e partecipazione dei giovani;

     b) disagio giovanile con interventi mirati a prevenire percorsi di devianza sviluppando progetti di prevenzione primaria;

     c) scambi socio-culturali fra i paesi europei;

     d) aggregazione, associazionismo e cooperazione giovanile regionale, nazionale ed europea;

     e) informazione e consulenza per i giovani.

 

     Art. 7. (Modalità di gestione).

     1. L'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, gli enti locali, le associazioni giovanili regolarmente costituite e operanti sul territorio della Valle d'Aosta possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di cooperative e/o associazioni di volontariato per la gestione delle iniziative di cui all'art. 6.

 

     Art. 8. (Procedure).

     1. L'istanza per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 1 deve essere presentata a cura del rappresentante pro tempore degli enti e degli organismi di cui all'art. 6 alla struttura competente responsabile del procedimento.

     2. L'istanza deve essere corredata di dettagliato progetto istitutivo o gestionale dell'iniziativa per la quale viene richiesto il finanziamento.

     3. Ogni progetto deve contenere:

     a) le finalità che si intendono perseguire in armonia con quanto previsto dall'art. 1;

     b) la descrizione e le modalità organizzative delle attività che si intendono predisporre;

     c) il numero approssimativo nonché l'età dei soggetti che si intendono coinvolgere;

     d) il preventivo finanziario con dettagliata indicazione dei costi ripartiti per categorie.

     4. La responsabilità della gestione dei progetti fa capo agli enti ed organismi proponenti che devono prevedere modalità precise per il loro controllo.

     5. I finanziamenti, di importo non superiore al novanta per cento del costo globale dell'iniziativa, sono concessi con provvedimento della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza debitamente istruita, compatibilmente con la disponibilità finanziaria del bilancio.

     6. L'istruttoria dei progetti effettuata dal responsabile del procedimento deve essere fatta sulla base di criteri di valutazione oggettivi, predeterminati e conformi alle proposte formulate annualmente dalla Consulta giovanile.

     7. I finanziamenti concessi a norma della presente legge sono liquidati previa presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute.

 

     Art. 9. (Assemblea regionale del mondo giovanile).

     1. L'Assemblea regionale del mondo giovanile, convocata in prima istanza dall'Assessore alla sanità ed assistenza sociale mediante pubblico avviso riservato ai giovani residenti in Valle d'Aosta di età compresa tra i 14 e i 28 anni, facenti parte di gruppi o di associazioni senza fini di lucro, si costituisce con la stesura di un regolamento che ne determina le modalità di funzionamento.

     2. L'Assemblea, inoltre, individua le modalità di nomina ed i criteri di rappresentatività dei membri della Consulta giovanile di cui all'art. 4.

     3. Le modalità e i criteri di cui al comma 2 sono volti a garantire la massima partecipazione e rappresentatività delle differenti realtà del mondo giovanile regionale.

     4. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale se conforme ai principi di cui ai commi 2 e 3.

     5. Qualora entro sei mesi dalla prima convocazione, l'Assemblea non abbia designato i membri della Consulta giovanile, tale designazione è effettuata a cura della Giunta regionale secondo i principi delineati ai commi 2 e 3 e i membri così designati rimangono in carica, in via provvisoria, fino alla designazione da parte dell'Assemblea.

 

     Art. 10. (Scambi socio-culturali).

     1. La Regione adotta progetti tendenti a promuovere iniziative rivolte a realizzare scambi di esperienze con Paesi esteri in ambito europeo, allo scopo di favorire lo sviluppo socio-culturale dei giovani in armonia con gli accordi culturali ed i protocolli relativi agli scambi socio-culturali stipulati dal Ministero degli affari esteri e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, nel rispetto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1 bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 (Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle regioni nelle materie di competenza).

 

     Art. 11. (Determinazione e copertura degli oneri).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati per l'anno 1997 in lire 700.000.000 e, a titolo indicativo, per gli anni 1998 e 1999 in annue lire 700.000.000.

     2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sul capitolo 58440 (Contributi a favore degli enti locali per promozioni sociali a favore dei giovani) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci e trovano copertura negli stanziamenti ivi iscritti.

     3. A decorrere dal 1998 gli oneri, necessari per l'applicazione della presente legge, possono essere rideterminati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

 

     Art. 12. (Abrogazione di norme).

     1. La legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani. Istituzione della Consulta giovanile) è abrogata.

     2. Il regolamento regionale 29 maggio 1992, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3, recante: "Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani. Istituzione della Consulta giovanile") è abrogato.

 

     Art. 13. (Norme transitorie).

     1. In attesa dell'applicazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) le competenze relative all'applicazione della presente legge sono attribuite al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 15 aprile 2013, n. 12.