§ 4.12.13 - Regolamento regionale 20 giugno 1994, n. 3.
Norme regolamentari per l'applicazione degli art. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.12 giovani
Data:20/06/1994
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Convitti e collegi).
Art. 2.  (Criteri).
Art. 3.  (Procedure).
Art. 4.  (Colonie - Centri estivi).
Art. 5.  (Criteri colonie).
Art. 6.  (Procedure colonie).
Art. 7.  (Centri diurni estivi).
Art. 8.  (Procedure).
Art. 9.  (Affidamenti familiari).
Art. 10.  (Sussidi straordinari).
Art. 11.  (Entrata in vigore).


§ 4.12.13 - Regolamento regionale 20 giugno 1994, n. 3. [1]

Norme regolamentari per l'applicazione degli art. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai minori).

(B.U. 19 luglio 1994, n. 31).

 

Art. 1. (Convitti e collegi).

     1. Gli interventi di assistenza economica di cui all'art. 9 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai minori) sono rivolti a minori residenti in comuni della Valle d'Aosta e ospiti, durante l'anno scolastico, di istituti o collegi presenti sul territorio valdostano in regime convittuale, semiconvittuale o esterno per la frequenza della scuola elementare, media inferiore o superiore.

     2. I contributi potranno avere carattere annuale, mensile o una tantum e potranno essere erogati direttamente alla direzione dell'istituto o collegio previa delega da parte della famiglia del minore interessato.

 

     Art. 2. (Criteri).

     1. Per la determinazione dei contributi di cui all'art. 1 annualmente verrà predisposto dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, uno schema riportante i parametri di reddito annuo lordo per essere ammessi ai benefici, la composizione del nucleo familiare e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione.

     2. Il reddito annuo è ricavato dalla somma di tutte le entrate percepite dai componenti del nucleo familiare da qualunque fonte proveniente.

     3. Per l'anno 1994 lo schema di cui al comma 1 è allegato al presente regolamento.

 

     Art. 3. (Procedure).

     1. Le domande per ottenere l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'art. 1 devono essere redatte su apposito modulo e presentate dall'interessato al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale per il tramite degli uffici di servizio sociale territoriale corredate della seguente documentazione:

     a) situazione di famiglia di data non anteriore a tre mesi;

     b) fotocopia del codice fiscale del minore;

     c) documenti attestanti il reddito del nucleo:

     1) fotocopia del modello 740 o 101 relativo all'anno precedente o, in mancanza, l'ultima busta-paga o la dichiarazione del datore di lavoro attestante il reddito lordo mensile;

     2) fotocopia del frontespizio del libretto di pensione e/o del tagliando della rendita;

     d) certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio di collocamento;

     e) per i minori che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età:

     1) se studenti: certificato di iscrizione e frequenza alla scuola;

     2) se disoccupati: certificato di iscrizione all'Ufficio di collocamento.

     2. Nel caso in cui sia accertato che la documentazione presentata non sia corrispondente alla reale situazione di fatto alla data di presentazione delle domande per ottenere l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'art. 1, è data facoltà agli uffici di accettare l'autocertificazione.

 

     Art. 4. (Colonie - Centri estivi).

     1. Gli interventi di assistenza economica di cui all'art. 10 della l.r. 17/1984 sono rivolti a minori residenti in comuni della Valle d'Aosta che durante il periodo estivo frequentino soggiorni climatici e marini, montani e lacustri e centri di vacanza estivi organizzati da Comuni, Comunità montane, Regione, associazioni, società, cooperative e istituzioni religiose.

 

     Art. 5. (Criteri colonie).

     1. Per la determinazione dei contributi di cui all'art. 4 verrà annualmente predisposto dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, uno schema riportante i parametri di reddito annuo lordo per essere ammessi ai benefici, la composizione del nucleo familiare e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione.

     2. Il reddito annuo lordo è ricavato dalla somma di tutte le entrate percepite dai componenti del nucleo familiare da qualunque fonte proveniente.

     3. Per l'anno 1994 lo schema di cui al comma 1 è allegato al presente regolamento.

 

     Art. 6. (Procedure colonie).

     1. Le domande per ottenere l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'art. 4 devono essere redatte su apposito modulo e presentate dall'interessato al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale anche per il tramite degli uffici di servizio sociale territoriale corredate della seguente documentazione:

     a) situazione di famiglia di data non anteriore a tre mesi;

     b) fotocopia del codice fiscale del minore;

     c) documenti attestanti il reddito del nucleo:

     1) fotocopia del modello 740 o 101 relativo all'anno precedente o, in mancanza, l'ultima busta-paga o la dichiarazione del datore di lavoro attestante il reddito lordo mensile;

     2) fotocopia del frontespizio del libretto di pensione e/o del tagliando della rendita;

     d) certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio di collocamento;

     e) per i minori che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età:

     1) se studenti: certificato di iscrizione e frequenza alla scuola;

     2) se disoccupati: certificato di iscrizione all'Ufficio di collocamento.

     2. Nel caso in cui sia accertato che la documentazione presentata non sia corrispondente alla reale situazione di fatto alla data di presentazione delle domande per ottenere l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'art. 1, è data facoltà agli uffici di accettare l'autocertificazione.

 

     Art. 7. (Centri diurni estivi).

     1. Gli interventi di assistenza economica per l'organizzazione di centri diurni estivi per minori consistono in:

     a) assegnazione di un contributo fisso procapite per ogni giorno di effettiva presenza dei minori nei centri, determinato annualmente dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nei limiti degli stanziamenti previsti per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione;

     b) assegnazione di un contributo nelle spese di trasporto dei minori e per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico pari al cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute;

     c) rimborso agli enti gestori pari al cento per cento delle spese occorse per il personale aggiunto assistente i minori portatori di handicap;

     d) rimborso agli enti gestori delle spese occorse per l'organizzazione di brevi corsi di formazione per i coordinatori dei centri e per il personale educativo pari al cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute.

     2. Per l'anno 1994 il contributo per ogni giorno di effettiva presenza dei minori nei centri è fissato in lire 14.000.

 

     Art. 8. (Procedure).

     1. Le domande a cura dell'ente gestore di centri diurni estivi per ottenere l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'art. 7 devono essere presentate al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, corredate della seguente documentazione entro il 15 ottobre dell'anno cui si riferiscono:

     a) prospetto sul quale, per ogni turno, sono elencati i minori fruitori del servizio, con indicazione del cognome e nome, della data di nascita, del comune di residenza e di domicilio, nonché le giornate di effettiva presenza di ciascuno;

     b) rendiconto comprovante le reali spese sostenute e documentate con idonei giustificativi di spesa, relativamente all'art. 7, comma 1, lett. b), c) e d), nonché l'ammontare dei contributi versati dalle famiglie dei minori interessati o da altri enti ed istituzioni;

     c) copia dell'autorizzazione per l'apertura dei centri diurni estivi temporanei e per il loro esercizio rilasciata dagli organi competenti.

 

     Art. 9. (Affidamenti familiari).

     1. Gli interventi di assistenza economica di cui all'art. 11 della l.r. 17/1984 sono rivolti a minori residenti in comuni della Valle d'Aosta che, a seguito di decreto del Tribunale per i minorenni o di provvedimento da parte dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), siano allontanati dal nucleo d'origine ed affidati, temporaneamente, ad altra famiglia al fine di assicurare, ai minori stessi, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

     2. Ai minori in affidamento familiare viene erogato un contributo mensile annualmente stabilito dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

     3. L'ammontare del sostegno mensile viene determinato mediante la differenza tra il contributo stabilito dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed il reddito personale lordo del minore da qualsiasi fonte proveniente.

     4. Relativamente all'anno 1994, l'ammontare del sostegno mensile è determinato in lire 670.000 per affidamenti di minore a terzi e in lire 500.000 per affidamenti di minore a parenti ed affini.

     5. Le domande per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 devono essere redatte su apposito modulo e presentate dagli affidatari al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale per il tramite degli uffici di servizio sociale territoriale corredate della seguente documentazione:

     a) stato di famiglia del minore di data non anteriore a tre mesi;

     b) stato di famiglia degli affidatari di data non anteriore a tre mesi;

     c) copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni o dell'Amministrazione regionale;

     d) copia del codice fiscale del minore;

     e) documentazione attestante i redditi del minore, dei genitori e degli affidatari anche in caso di parentela con il minore affidato.

 

     Art. 10. (Sussidi straordinari).

     1. Gli interventi di assistenza economica straordinaria di cui all'art. 8 della l.r. 17/1984 sono rivolti a minori residenti in comuni della Valle d'Aosta i cui nuclei familiari versano momentaneamente in grave situazione di disagio socio-economico e, pertanto, non in grado di soddisfare i bisogni primari dei minori stessi.

     2. Lo stato di disagio di cui al comma 1 deve essere certificato mediante documentazione attestante la situazione economica nonché relazione del servizio sociale regionale circa le condizioni psicofisiche o la situazione ambientale e socio-familiare dei minori.

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, con proprio provvedimento deliberativo, un fondo al fine di poter provvedere all'erogazione di contributi straordinari aventi carattere di assoluta urgenza ed anticipati dall'economo regionale, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 4 del regolamento di economato 6 aprile 1962 (Regolamento interno per il servizio di economato, demanio e patrimonio), come modificato dal regolamento 27 ottobre 1980, n. 2.

     4. Le domande per ottenere l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1 devono essere redatte su apposito modulo e presentate dall'interessato al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale per il tramite degli uffici di servizio sociale territoriale e corredata, oltre che da quanto previsto al comma 2, della situazione di famiglia di data non anteriore a tre mesi e codice fiscale dell'interessato.

     5. Ai minori di cui all'art. 9, comma 1, vengono erogati contributi economici straordinari a totale copertura di spese sanitarie non rimborsabili o parzialmente rimborsate dall'Unità sanitaria locale (USL). Alla domanda, presentata dagli affidatari, deve essere allegata la seguente documentazione:

     a) fattura o ricevuta fiscale delle spese sostenute;

     b) lettera di rimborso parziale ottenuto dall'USL;

     c) codice fiscale dell'affidatario/a.

     6. L'istruttoria delle domande di cui al presente articolo è demandata ad apposita commissione composta dal dirigente e dal vice dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore).

     1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 26 della L.R. 23 luglio 2010, n. 23.