§ 4.12.1 – L.R. 1 giugno 1984, n. 17.
Interventi assistenziali ai minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.12 giovani
Data:01/06/1984
Numero:17


Sommario
Art. 8.      La Giunta è autorizzata a disporre, con singoli provvedimenti deliberativi, interventi assistenziali a carattere annuale o "una tantum" a favore di famiglie di minori che si trovano in [...]
Art. 9.      Sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, criteri e modalità per l'erogazione di concorsi finanziari per l'ammissione di minori in collegi e convitti
Art. 10.      Sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, criteri e modalità per l'erogazione di contributi da assegnare alle famiglie di minori ovvero direttamente agli [...]
Art. 11.      Sono periodicamente aggiornati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi per affidamenti di minori effettuati ai sensi della legge [...]
Art. 12.      Per l'applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 1.790.000.000
Art. 13.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 14.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 4.12.1 – L.R. 1 giugno 1984, n. 17. [1]

Interventi assistenziali ai minori.

(B.U. 15 giugno 1984, n. 6).

 

     Artt. 1. - 7.

     (Omissis) [2].

 

Art. 8.

     La Giunta è autorizzata a disporre, con singoli provvedimenti deliberativi, interventi assistenziali a carattere annuale o "una tantum" a favore di famiglie di minori che si trovano in contingente stato di bisogno.

     1 bis. Nel caso in cui gli interventi assistenziali di cui al comma primo consistano nel pagamento di rette, gli stessi possono essere, altresì, diretti in favore di gestanti o madri con figli minori che necessitino di tutela e protezione, temporaneamente inserite in strutture anche collocate al di fuori del territorio regionale, per disposizione dell’autorità giudiziaria o sulla base di progetti predisposti dagli operatori socio-sanitari territoriali [3].

 

     Art. 9.

     Sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, criteri e modalità per l'erogazione di concorsi finanziari per l'ammissione di minori in collegi e convitti.

 

     Art. 10.

     Sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, criteri e modalità per l'erogazione di contributi da assegnare alle famiglie di minori ovvero direttamente agli enti gestori, per soggiorni climatici e marini, montani e lacustri e centri di vacanza estivi.

 

     Art. 11.

     Sono periodicamente aggiornati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi per affidamenti di minori effettuati ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

 

     Art. 12.

     Per l'applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 1.790.000.000.

     L'onere di cui al precedente comma graverà:

     - quanto a L. 340.000.000 al capitolo 41700, quanto a L. 1.200.000.000 al capitolo 41900 e quanto a L. 250.000.000 al capitolo 41950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     Alla copertura della spesa per l'anno 1984 si provvede:

     - quanto a L. 340.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 (Allegato n. 8 - settore 3° - sicurezza sociale);

     - quanto a L. 1.200.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 41900 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984;

     - quanto a L. 250.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 41950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984;

     per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al programma 2.2.3.03 Assistenza Sociale e Beneficienza Pubblica del bilancio pluriennale della Regione 1984/1986.

     Gli aumenti di spesa derivanti dall'adeguamento automatico alle pensioni sociali dell'INPS, di cui all'articolo 2 della presente legge, saranno determinati con legge di approvazione del bilancio.

 

     Art. 13.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte Spesa

     Variazione in diminuzione:

     Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 340.000.000

     Variazione in aumento:

     Cap. 41700 Spese per interventi assistenziali a favore di minori con un solo genitore ed in stato di bisogno L. 340.000.000

 

     Art. 14.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 23 luglio 2010, n. 23.

[2] Articoli abrogati dall'art. 8 della L.R. 27 maggio 1994, n. 19.

[3] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.R. 4 agosto 2006, n. 21.