§ 4.6.29 - Legge regionale 21 luglio 1997, n. 27.
Norme per la partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta alle iniziative di riordino, inventariazione, conservazione, tutela e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.6 attività culturali
Data:21/07/1997
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Spese per il riordino e l'inventariazione).
Art. 3.  (Contributi per la conservazione del patrimonio archivistico).
Art. 4.  (Modalità di intervento).
Art. 5.  (Condizioni).
Art. 6.  (Funzioni amministrative).
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 8.  (Rettifiche di bilancio).
Art. 9.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 4.6.29 - Legge regionale 21 luglio 1997, n. 27.

Norme per la partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta alle iniziative di riordino, inventariazione, conservazione, tutela e valorizzazione degli archivi di interesse storico.

(B.U. 29 luglio 1997, n. 35). [1]

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Nel quadro della tutela del patrimonio storico e culturale e al fine di favorire la ricerca per mezzo della messa a disposizione del pubblico del maggior numero di dati riguardanti la storia regionale, la Regione autonoma Valle d'Aosta, nel rispetto della disciplina dettata dal D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 (Norme relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato) e successive integrazioni e modificazioni, promuove e sostiene le iniziative di riordino, inventariazione, conservazione, tutela e valorizzazione dei fondi archivistici di interesse storico presenti sul suo territorio, o che rivestano comunque notevole importanza per lo studio della storia della Valle d'Aosta, di cui sono proprietari, possessori o detentori, le persone e gli enti privati, gli enti ecclesiastici e le associazioni di culto.

 

     Art. 2. (Spese per il riordino e l'inventariazione).

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e in accordo con i proprietari, possessori o detentori, ha la facoltà di fare ordinare, inventariare e/o riprodurre a spese della Regione:

     a) i fondi archivistici dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, appartenenti a persone ed enti privati, anche se depositati presso enti pubblici, fatti salvi i limiti alla consultabilità dei documenti di natura riservata individuati ai sensi dello stesso D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963 e successive integrazioni e modificazioni;

     b) i fondi archivistici di enti ecclesiastici e associazioni di culto, che rivestano un particolare interesse storico.

     2. Il programma di riordino e di inventariazione dei fondi archivistici di cui al precedente comma è stabilito annualmente dall'Archivio storico regionale, che, salve le competenze della Soprintendenza archivistica e d'intesa con la stessa, cura le operazioni di riordino e di inventariazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e), della legge regionale 19 febbraio 1988 n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, concernente ordinamento dei servizi regionali e stato giuridico del personale. Disciplina dell'Archivio storico regionale). Per l'effettuazione di tali operazioni

l'Amministrazione regionale può avvalersi della collaborazione di consulenti e di personale a tempo determinato, ai sensi degli art. 7 e 8 della l.r. 13/1988. Gli incarichi conferiti in base agli artt. 7 e 8 della l.r. 13/1988 possono derogare ai limiti previsti all'art. 10, commi 2 e 4, della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).

     3. I diritti d'autore, relativi agli inventari ed agli altri strumenti di ricerca e di consultazione redatti in connessione con i lavori di riordino, spettano all'Amministrazione regionale a titolo originario ai sensi dell'art. 11 della L 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). L'uso di tali strumenti da parte dei proprietari dei fondi oggetto degli interventi potrà essere regolamentato dalle convenzioni di cui all'art. 5, lettera b), della presente legge.

 

     Art. 3. (Contributi per la conservazione del patrimonio archivistico).

     1. La Giunta regionale può concedere contributi, sino ad un massimo del novantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, in favore di persone ed enti privati, di enti ecclesiastici e di associazioni di culto che siano proprietari, possessori o detentori di archivi storici già ordinati e inventariati, o per i quali esista un progetto di riordino e inventariazione ai sensi dell'art. 2. Tali contributi possono essere destinati:

     a) all'acquisto di arredi e attrezzature per la conservazione dei documenti di interesse storico previa presentazione di almeno un preventivo giudicato congruo;

     b) al restauro di documenti di interesse storico previa presentazione di almeno tre preventivi forniti da ditte specializzate;

     c) alla conservazione e alla continuazione delle principali serie documentarie conservate presso l'archivio corrente della Curia episcopale, previa presentazione di almeno un preventivo giudicato congruo;

     d) ai lavori di disinfezione e disinfestazione dei locali contenenti i fondi archivistici di interesse storico, previa presentazione di almeno un preventivo fornito da una ditta specializzata [2].

     2. Nel caso di acquisto di arredi e attrezzature, di lavori di disinfezione e di disinfestazione, di lavori di restauro e di riproduzione che riguardino fondi archivistici depositati presso l'Archivio storico regionale, nonché nel caso in cui detti acquisti ed interventi riguardino fondi archivistici appartenenti all'Amministrazione regionale, questa provvede direttamente e a proprie spese a far eseguire le forniture e i lavori di disinfezione, disinfestazione, restauro e riproduzione in economia, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8 per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia e nei limiti delle spese ivi previste. Le spese relative gravano sui capitoli 56940 ("Archivio storico regionale - Spese per l'acquisto, la tutela e la conservazione del materiale archivistico").

 

     Art. 4. (Modalità di intervento).

     1. Le domande per l'ammissione a godere dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge, motivate, sottoscritte e debitamente autenticate dal privato o dal legale rappresentante dell'ente, devono essere presentate all'Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, corredate dai dati fiscali del privato o ente richiedente e da una dichiarazione, anch'essa sottoscritta e debitamente autenticata dal privato o dal rappresentante legale dell'ente, circa l'eventuale godimento di interventi diretti o contributi o altri finanziamenti, ottenuti per le stesse finalità da enti pubblici e privati. Per l'anno 1996 soltanto, il termine di presentazione delle domande è stabilito dalla Giunta regionale.

     2. Nei 60 giorni successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, l'Archivio storico regionale provvede all'istruttoria delle domande e alla valutazione comparativa delle stesse, tenuto conto dell'entità dei fondi disponibili, dell'urgenza dell'intervento, dell'interesse storico degli archivi e/o dei documenti oggetto delle domande e, in via subordinata, delle seguenti priorità di importanza decrescente:

     a) conservazione e continuazione delle serie documentarie conservate presso gli archivi correnti della Curia episcopale;

     b) acquisto di contenitori, scaffalature, schedari e mobilio per la collocazione e consultazione del materiale documentario;

     c) lavori di restauro, disinfezione e disinfestazione;

     d) impianti di condizionamento, antincendio e antifurto.

     Nel caso in cui si tratti di archivi di cui all'art. 2, lettera a), della presente legge, l'istruzione e la valutazione delle domande sono realizzate in accordo con la competente Soprintendenza archivistica.

     3. La Giunta regionale decide in ordine all'ammissione al contributo e all'entità di esso, che è erogato in due rate. La prima, pari al cinquanta per cento del contributo concesso, è corrisposta all'atto della concessione, la seconda a seguito della trasmissione del consuntivo delle spese sostenute, debitamente documentate, previa verifica degli interventi eseguiti [3].

 

     Art. 5. (Condizioni).

     1. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, i richiedenti devono preventivamente soddisfare alle seguenti condizioni:

     a) predisposizione di locali sufficienti ad accogliere i fondi archivistici oggetto degli interventi finanziati dall'Amministrazione regionale;

     b) sottoscrizione di una convenzione con la Regione, finalizzata ad assicurare la fruizione del materiale archivistico da parte degli studiosi, salvi i limiti alla consultabilità dei documenti di natura riservata individuati ai sensi dello stesso D.P.R. 30.09.1963 n. 1409 e successive integrazioni e modificazioni;

     c) impegnarsi, se si tratta di fondi archivistici dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, a riservare all'Amministrazione regionale il diritto di prelazione, per la durata di tre mesi a fare data dalla scadenza fissata dall'art. 40 del D.P.R. 1409/63, ove il Ministro dei Beni culturali rinunciasse ad esercitare direttamente il diritto di prelazione previsto dal citato articolo.

 

     Art. 6. (Funzioni amministrative).

     1. Le funzioni amministrative derivanti dall'applicazione della presente legge, che non siano esplicitamente attribuite all'Archivio storico regionale, sono esercitate dai Servizi culturali dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri previsti dalla presente legge, che ammontano annualmente a lire 150.000.000 (centocinquanta milioni) a decorrere dal 1997, graveranno:

     a) per lire 100.000.000 (cento milioni) sul capitolo 21820 ("Spese per incarichi di consulenza");

     b) per lire 50.000.000 (cinquanta milioni) sul capitolo 57260 ("Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche").

     2. Alla copertura della maggiore spesa annua di lire 150.000.000 (centocinquanta milioni) si provvederà, per il triennio 1997/1999, mediante l'utilizzo dello stanziamento, di pari importo, iscritto al capitolo 69000 ("Fondo globale per il finanziamento di spese correnti") dei rispettivi bilanci, a valere sull'accantonamento previsto al punto D2.7 dell'allegato 1 del bilancio annuale e pluriennale per gli anni 1997 e 1997/1999.

 

     Art. 8. (Rettifiche di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza per gli anni 1997, 1998 e 1999 e in termini di cassa relativamente ai capitoli 69440, 21820 e 57260, per l'anno 1997:

     a) in diminuzione:

     capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", lire 150.000.000

     capitolo 69440 "Fondo di riserva di cassa", lire 150.000.000

     b) in aumento:

     capitolo 21820 "Spese per incarichi di consulenza", lire 100.000.000

     capitolo 57260 "Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche", lire 50.000.000

 

     Art. 9. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Si riporta il testo della presente legge come ripubblicato nel B.U. 12 agosto 1997, n. 37.

[2] Comma così sostituito dall’art. 47 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[3] Comma così sostituito dall’art. 47 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.