§ 4.4.92 - Regolamento regionale 20 giugno 1994, n. 4.
Norme regolamentari per la concessione di benefici economici da erogare a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro ai sensi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.4 assistenza sociale
Data:20/06/1994
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi).
Art. 2.  (Interventi e destinatari).
Art. 3.  (Procedure).


§ 4.4.92 - Regolamento regionale 20 giugno 1994, n. 4. [1]

Norme regolamentari per la concessione di benefici economici da erogare a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1 bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641).

(B.U. 19 luglio 1994, n. 31).

 

Art. 1. (Obiettivi).

     1. La Regione, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'Articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro), ed in particolare dall'Articolo 3 dello stesso, dagli Articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (Trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'I.N.A.I.L.) e dall'Articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'Articolo 1 bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), ed in attesa di legge regionale di riordino del settore, assicura ai mutilati e invalidi del lavoro, residenti nei comuni della Valle d'Aosta, gli interventi di assistenza economica previsti dall'Articolo 2 dello Statuto dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL).

 

     Art. 2. (Interventi e destinatari).

     1. Gli interventi di assistenza economica di cui all'Articolo 1 sono i seguenti:

     a) sussidi straordinari una tantum ad invalidi in stato di bisogno;

     b) sussidi una tantum ad invalidi liquidati in capitale;

     c) contributi una tantum nelle spese scolastiche ad invalidi studenti;

     d) contributi una tantum nelle spese scolastiche ad invalidi aventi figli studenti;

     e) contributi per soggiorni estivi, della durata massima di quindici giorni, per invalidi del lavoro in servizio, con percentuale di invalidità non inferiore al trentaquattro per cento;

     f) assegno di incollocamento agli invalidi disoccupati, con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al trentaquattro per cento, ed in stato di bisogno;

     g) sussidi ad ex titolari di assegno di incollocamento in stato di bisogno ed ultracinquantacinquenni;

     h) sussidi per le spese del canone RAI-TV ad invalidi con percentuale di invalidità pari al cento per cento.

     2. La Giunta regionale, sentita la sezione regionale dell'ANMIL, determina annualmente gli importi degli interventi di assistenza economica di cui al comma 1, nonché i massimali di reddito per l'ammissione dei mutilati ed invalidi del lavoro ai benefici di cui al comma 1, lett. a), f) e g).

 

     Art. 3. (Procedure).

     1. Le istanze, al fine di poter usufruire degli interventi di assistenza economica di cui al presente regolamento devono essere presentate, su appositi moduli, dal richiedente al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, anche per il tramite della sezione regionale dell'ANMIL.

     2. Per quanto riguarda gli interventi di cui all'Articolo 2, comma 1, gli interessati devono produrre la seguente documentazione:

     a) relativamente agli interventi di cui alle lett. a) e g):

     1) documentazione attestante il reddito annuo lordo di tutti i componenti il nucleo familiare, ivi compresa la rendita percepita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL);

     2) situazione di famiglia;

     3) codice fiscale dell'invalido;

     b) relativamente agli interventi di cui alla lett. b):

     1) situazione di famiglia;

     2) codice fiscale dell'invalido;

     c) relativamente agli interventi di cui alla lett. c):

     1) situazione di famiglia;

     2) certificato di iscrizione e frequenza scolastica;

     3) codice fiscale dell'invalido;

     d) relativamente agli interventi di cui alla lett. d):

     1) situazione di famiglia;

     2) certificato di iscrizione e frequenza scolastica del figlio studente;

     3) codice fiscale dell'invalido;

     e) relativamente agli interventi di cui alla lett. e):

     1) situazione di famiglia;

     2) codice fiscale dell'invalido;

     3) dichiarazione del datore di lavoro attestante che l'invalido svolge attività lavorativa;

     4) certificato dell'INAIL attestante la percentuale di invalidità;

     5) documentazione attestante la spesa sostenuta e il periodo del soggiorno;

     f) relativamente agli interventi di cui alla lett. h):

     1) situazione di famiglia;

     2) certificato dell'INAIL attestante la percentuale di invalidità;

     3) fotocopia della ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone RAI-TV;

     4) fotocopia del frontespizio del libretto di abbonamento alla RAI-TV;

     5) codice fiscale dell'invalido.

     g) relativamente agli interventi di cui alla lett. f):

     1) situazione di famiglia;

     2) codice fiscale dell'invalido;

     3) certificato dell'INAIL attestante la percentuale di invalidità;

     4) documentazione attestante il reddito annuo lordo di tutti i componenti il nucleo familiare ivi compresa la rendita percepita dall'INAIL.

     3. L'Amministrazione regionale può effettuare ogni opportuna verifica per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente regolamento.

     4. Gli interventi di assistenza economica relativi alle domande istruite sono concessi o negati con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 16 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.