§ 4.3.72 – L.R. 30 gennaio 1998, n. 6.
Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.3 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:30/01/1998
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Conferimento di risorse aggiuntive).
Art. 3.  (Requisiti di idoneità delle strutture).
Art. 4.  (Provvidenze subordinate all'impegno a prestare servizio nell'ambito del Servizio sanitario regionale).
Art. 5.  (Individuazione delle esigenze).
Art. 6.  (Individuazione della struttura competente).
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 8.  (Variazioni di bilancio).
Art. 9.  (Norma transitoria).
Art. 10.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.3.72 – L.R. 30 gennaio 1998, n. 6.

Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico.

(B.U. 10 febbraio 1998, n. 6).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione autonoma Valle d'Aosta con la presente legge si propone di conseguire una migliore qualificazione del personale del Servizio sanitario regionale ampliando le possibilità di formazione di medici specialisti e di altre professionalità sanitarie della dirigenza del ruolo sanitario, con riguardo a quelle specializzazioni che si rivelino carenti nell'ambito del servizio medesimo.

 

CAPO II

FORMAZIONE DI SPECIALISTI

 

     Art. 2. (Conferimento di risorse aggiuntive).

     1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)), e ai decreti ministeriali emanati in applicazione dello stesso, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con università per l'attivazione di posti riservati di formazione di specialisti in aggiunta a quelli ordinari nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione nazionale fissati con decreto del Ministro della sanità ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 257/1991, conferendo, a tal fine, risorse aggiuntive nell'ammontare stabilito dalla Giunta stessa, per il finanziamento di borse di studio regionali relative ai suddetti posti.

     2. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 1, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento delle scuole.

     3. La determinazione dell'ammontare delle risorse aggiuntive di cui al comma 1 è effettuata tenendo conto del fabbisogno di specialisti delle professionalità comprese nella dirigenza del ruolo sanitario individuato, per ciascuna disciplina, ai sensi dell'art. 5, nonché delle risorse finanziarie determinate, annualmente, con legge finanziaria.

     4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, alla stipulazione delle convenzioni con le università può essere, eventualmente, delegato l'assessore regionale competente in materia di sanità.

     5. Fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione e l'utilizzazione delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, i posti di cui al comma 1 sono riservati a favore:

     a) di medici in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale iscritti all'ordine dei medici, chirurghi e degli odontoiatri della Regione Valle d'Aosta e residenti nella Regione da almeno tre anni [1];

     b) di laureati non medici dotati di diploma di laurea che consenta l’accesso ad un profilo professionale compreso nel ruolo sanitario, in possesso, ove previsto, dell’abilitazione all’esercizio professionale, iscritti ai relativi ordini professionali della Regione Valle d’Aosta e residenti nella regione da almeno tre anni [2].

     6. Per accedere ai posti riservati, sia i medici che i laureati non medici devono essere collocati nella migliore posizione tra gli idonei della graduatoria di ammissione ai corsi di specialità e devono assumere l'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale per un periodo comunque non inferiore a cinque anni.

     6 bis. Nelle more dell’applicazione della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario), e nell’ambito del fabbisogno di personale sanitario laureato non medico di cui all’articolo 5, comma 2, per il quale non è stato possibile attivare le convenzioni con le università per l’attivazione di posti riservati di formazione in aggiunta a quelli ordinari stabiliti dalla programmazione nazionale, la Giunta regionale corrisponde ai candidati, in possesso dei requisiti previsti all’articolo 2, commi 2, 5, lettera b), e 6, borse di studio regionali per l’intera durata dei corsi di studi delle scuole di specializzazione. L’importo e le modalità di corresponsione delle borse di studio regionali sono determinate ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)) [3].

 

     Art. 3. (Requisiti di idoneità delle strutture).

     1. Ai fini di cui alla presente legge, nonché per favorire l'espletamento dei tirocini previsti dai corsi di studi delle scuole di specializzazione interessate alla frequenza degli specializzandi, la Giunta regionale, nell'ambito delle convenzioni stipulate, concorda l'utilizzo di strutture e di attrezzature del proprio servizio sanitario che abbiano, a tal fine, i requisiti di idoneità e di accreditamento fissati in applicazione di disposizioni statali.

 

     Art. 4. (Provvidenze subordinate all'impegno a prestare servizio nell'ambito del Servizio sanitario regionale).

     1. L'attribuzione ai medici e ai laureati non medici, in possesso di diploma di laurea che consenta l'accesso ad un profilo professionale compreso nel ruolo sanitario, delle provvidenze previste dalla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), nonché dei prestiti d'onore di cui al regolamento regionale 6 marzo 1990, n. 1 (Concessione di prestiti d'onore in applicazione dell'art. 8 della L.R. 14 giugno 1989, n. 30, sul diritto allo studio nell'ambito universitario) richiede, oltre ai requisiti di cui alla l.r. 30/1989 e al regolam. reg. 1/1990, l'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, per un periodo comunque non inferiore a cinque anni.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono regolamentati le modalità e i criteri di restituzione della somma già versata ai sensi del comma 1, relativamente al mancato rispetto da parte dei beneficiari dell'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

 

     Art. 5. (Individuazione delle esigenze).

     1. Ogni anno l'assessore regionale competente in materia di sanità, tenuto conto delle indicazioni del piano socio-sanitario vigente e sentiti il Direttore generale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta e il relativo Consiglio dei sanitari, predispone un elenco in cui sono individuate, per ciascuna disciplina, le esigenze e le priorità.

     2. Sulla base dell’elenco di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente, per ciascuna disciplina, il fabbisogno di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico e determina le esigenze ed i conseguenti limiti entro i quali è possibile stipulare le convenzioni e conferire risorse aggiuntive [4].

 

     Art. 6. (Individuazione della struttura competente).

     1. Lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge è affidato alla struttura regionale competente in materia di sanità.

 

CAPO III

NORMA FINANZIARIA

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per gli anni 1998, 1999 e 2000, la spesa di lire 200.000.000 annue.

     2. Alla copertura dell'onere di lire 200.000.000 si provvede:

     a) per l'anno 1998 mediante prelievo di lire 200.000.000 dal capitolo 35060 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998;

     b) per gli anni 1999 e 2000 mediante utilizzo degli stanziamenti già iscritti al capitolo 59920 del bilancio pluriennale per gli anni 1998/2000.

     3. L'onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo 59920 (Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale per gli anni 1998/2000.

     4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001, l'onere derivante dalla presente legge sarà determinato con legge finanziaria.

 

     Art. 8. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale per gli anni 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni:

     a) in diminuzione:

     cap. 35060 "Spese per l'acquisto di beni patrimoniali"

     anno 1998: lire 200.000.000;

     b) in aumento:

     cap. 59920 "Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale"

     anno 1998: lire 200.000.000.

 

CAPO IV

NORME FINALI

 

     Art. 9. (Norma transitoria). [5]

 

     Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 46 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 24 della L.R. 16 luglio 2002, n. 14.

[3] Comma aggiunto dall’art. 28 della L.R. 28 aprile 2003, n. 13.

[4] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.R. 16 luglio 2002, n. 14.

[5] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.