§ 4.8.25 - Regolamento regionale 6 marzo 1990, n. 1.
Concessione di prestiti d'onore in applicazione dell'art. 8 della L.R. 14 giugno 1989, n. 30, sul diritto allo studio nell'ambito universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.8 diritto allo studio
Data:06/03/1990
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni generali).
Art. 2.  (Definizione e caratteristiche).
Art. 3.  (Requisiti).
Art. 4.  (Erogazione).
Art. 5.  (Interruzione e ripristino dell'erogazione).
Art. 6.  (Risoluzione del contratto).
Art. 7.  (Termini e modalità per la presentazione della domanda).
Art. 8.  (Commissione per l'esame delle domande).
Art. 9.  (Modalità di designazione dello studente universitario a far parte della Commissione).
Art. 10.  (Graduatoria).
Art. 11.  (Provvedimenti di competenza della Giunta regionale).
Art. 12.  (Compiti dell'Assessorato della Pubblica Istruzione).
Art. 13.  (Compiti degli Istituti di credito convenzionati).
Art. 14.  (Concorso della Regione negli interessi. Decorrenza tasso di interesse).
Art. 15.  (Piano di ammortamento).
Art. 16.  (Estinzione anticipata).
Art. 17.  (Norma transitoria).


§ 4.8.25 - Regolamento regionale 6 marzo 1990, n. 1.

Concessione di prestiti d'onore in applicazione dell'art. 8 della L.R. 14 giugno 1989, n. 30, sul diritto allo studio nell'ambito universitario.

(B.U. 13 marzo 1990, n. 11).

 

Art. 1. (Disposizioni generali).

     1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta promuove, tramite il competente servizio dei Servizi scolastici dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, la concessione di prestiti d'onore a favore di studenti meritevoli iscritti alle varie università, italiane ed estere, e agli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, che possiedono i requisiti specifici di cui all'art. 3.

     2. Il prestito d'onore è estensibile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 della L.R 14 giugno 1989, n. 30, ai laureati per la frequenza di corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, in Italia e all'estero, in materie di particolare interesse scientifico e culturale, coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Valle d'Aosta. I laureati che intendano beneficiare del prestito d'onore per la frequenza di corsi post-universitari devono possedere i requisiti specifici di cui all'art. 3.

 

     Art. 2. (Definizione e caratteristiche).

     1. Il prestito d'onore consiste in un prestito in denaro, al tasso annuo agevolato del 3%, per il quale la Regione concorre al pagamento degli interessi.

     2. Il prestito d'onore può integrare per differenza qualsiasi altra forma di assistenza di importo inferiore.

     A tal fine non sono conteggiate le contribuzioni attinenti al servizio abitativo. Non è possibile, invece, tenere accesi due prestiti contemporaneamente.

     3. Il prestito d'onore può essere richiesto per un solo anno o per più anni fino ad un massimo pari agli anni di corso regolare previsti dal corso di studi al quale è iscritto lo studente, fatta salva l'eccezione di cui al terzo comma dell'art. 3, ed è comunque limitato al primo corso di laurea.

 

     Art. 3. (Requisiti).

     1. Hanno diritto ad accedere ai benefici previsti dal presente Regolamento gli studenti ed i laureati di cittadinanza italiana, residenti in Valle d'Aosta ed ivi effettivamente domiciliati, che si trovino in una delle seguenti situazioni:

     a) siano iscritti regolarmente ad anni successivi al primo di un qualsiasi corso di laurea presso Università italiane o estere, abbiano superato, entro il 31 dicembre di ogni anno gli esami richiesti per la concessione dell'assegno di studio regionale e non risultino né ripetenti né iscritti fuori corso;

     b) siano iscritti ad anni successivi al primo di un corso di studio delle scuole dirette a fini speciali;

     c) siano iscritti, od intendano iscriversi, a corsi post-universitari di perfezionamento e specializzazione, si siano laureati con pieni voti legali, ossia con la votazione minima di 99/110, e non ricoprano un posto di lavoro fisso e retribuito, all'atto della presentazione della domanda, a meno che per poter frequentare il corso essi siano costretti a porsi in aspettativa non retribuita o comunque a interrompere il rapporto di lavoro.

     2. Per gli iscritti ad università estere, a corsi post-universitari di perfezionamento e specializzazione e alle scuole dirette a fini speciali, i requisiti di merito saranno oggetto di valutazione caso per caso.

     3. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, potranno essere ammessi a fruire del prestito d'onore gli iscritti per la prima volta fuori corso, che abbiano superato tutti gli esami compresi nel piano di studi prescelto degli anni accademici precedenti all'ultimo anno di corso.

 

     Art. 4. (Erogazione).

     1. L'erogazione del prestito d'onore avverrà per annualità dell'importo massimo di Lire 3.000.000 ciascuna. Sarà facoltà della Giunta regionale elevare tale importo fino ad un massimo di lire 6.000.000 in presenza di situazioni particolari. In tal caso lo studente interessato perde il diritto a beneficiare di qualsiasi altra forma di contribuzione di natura pecuniaria erogata dalla Regione.

     2. L'erogazione avviene sotto forma di finanziamento messo a disposizione del beneficiario presso l'Istituto erogante.

     3. L'erogazione, qualora persistano i requisiti di merito nonché gli altri requisiti previsti dall'art. 3, può proseguire fino al termine degli studi.

 

     Art. 5. (Interruzione e ripristino dell'erogazione).

     1. La perdita dei requisiti di merito nonché della residenza ed effettivo domicilio in Valle d'Aosta, ovvero il ritiro dell'iscrizione dall'università o istituto universitario o scuola da parte dello studente comportano l'interruzione dell'erogazione del prestito d'onore.

     2. L'erogazione potrà essere ripristinata nel caso in cui vengano meno i motivi che ne hanno precedentemente determinato l'interruzione.

 

     Art. 6. (Risoluzione del contratto).

     1. Ove, alla scadenza dell'anno accademico successivo alla sospensione del beneficio, permangano i motivi che hanno determinato l'interruzione di cui al primo comma dell'art. 5, l'erogazione del prestito è definitivamente sospesa e il contratto si intende risolto a far data dal momento in cui al beneficiario venuto a trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 5 fu interrotta l'erogazione del prestito d'onore.

 

     Art. 7. (Termini e modalità per la presentazione della domanda).

     1. La domanda per la concessione del prestito d'onore deve essere presentata entro il 10 gennaio di ogni anno, all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, su apposito modulo predisposto dall'Assessorato medesimo.

     2. Qualora il termine indicato nel comma precedente cadesse di giorno festivo o comunque non lavorativo, esso si intende prorogato al primo giorno lavorativo susseguente.

     3. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

     a) certificato di residenza;

     b) certificato di cittadinanza italiana;

     c) certificato di stato di famiglia;

     d) certificato di iscrizione all'Università o scuola o Istituto per l'anno accademico in corso;

     e) certificato di carriera scolastica dal quale dovranno risultare eventuali posizioni di fuori corso intermedio o di ripetente, gli esami sostenuti con le relative votazioni e con l'attestazione che sono quelli previsti dall'ultimo piano di studi approvato.

     4. Per le domande di coloro che siano iscritti od intendano iscriversi a corsi post-universitari di perfezionamento e specializzazione i certificati di cui alle lettere d) ed e) del terzo comma sono sostituiti dal certificato di laurea accompagnato dal certificato di studio con le votazioni riportate nei singoli esami universitari. Coloro che, per poter frequentare i corsi post-universitari debbano porsi in aspettativa non retribuita o comunque interrompere il rapporto di lavoro, dovranno presentare idonea documentazione al riguardo.

     5. I certificati di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma possono, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, essere sostituiti dall'autocertificazione.

     6. L'assenza di precedenti penali e l'inesistenza di carichi pendenti sono accertate d'ufficio presso gli uffici competenti, ai sensi dell'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

     Art. 8. (Commissione per l'esame delle domande).

     1. Le domande sono esaminate da un'apposita Commissione nominata annualmente dall'Assessore alla Pubblica istruzione e composta da:

     a) l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che la presiede;

     b) due Consiglieri regionali, di cui uno appartenente alla minoranza;

     c) il funzionario di qualifica Vice-dirigenziale assegnato al competente servizio dei Servizi Scolastici dell'Assessorato della Pubblica Istruzione o, in caso di sua assenza o impedimento, un dipendente dello stesso servizio appartenente alla 3ª fascia funzionale;

     d) uno studente universitario.

     2. Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del servizio competente appartenente alla 3ª fascia funzionale.

 

     Art. 9. (Modalità di designazione dello studente universitario a far parte della Commissione).

     1. Lo studente universitario che, ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 8, è chiamato a far parte della Commissione per l'esame delle domande deve essere designato dalle organizzazioni degli studenti universitari valdostani. Qualora tali organizzazioni non operino in Valle d'Aosta, la designazione deve essere effettuata dalle organizzazioni giovanili dei partiti o movimenti politici operanti in Valle d'Aosta.

     2. La designazione spetta alle varie organizzazioni in base al criterio della rotazione.

     3. Il designato deve comunque essere uno studente regolarmente iscritto all'università.

 

     Art. 10. (Graduatoria).

     1. Verificato il possesso dei requisiti e presa visione del certificato generale - negativo - del casellario giudiziario nonché dei certificati attestanti l'inesistenza di carichi penali pendenti, la commissione redigerà una graduatoria degli idonei, secondo il merito scolastico.

 

     Art. 11. (Provvedimenti di competenza della Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale, sulla base della graduatoria e su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, adotta le deliberazioni di ammissibilità a finanziamento e per la concessione delle garanzie fidejussorie, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 12. (Compiti dell'Assessorato della Pubblica Istruzione).

     1. Sarà cura del competente servizio dell'Assessorato della Pubblica Istruzione inoltrare con tempestività gli atti e la documentazione agli istituti di credito convenzionati per i successivi adempimenti.

 

     Art. 13. (Compiti degli Istituti di credito convenzionati).

     1. Gli Istituti di credito, sulla base delle convenzioni stipulate con la Regione, provvederanno a richiedere eventuale documentazione integrativa e, in relazione alle informazioni bancarie acquisite, a deliberare la concessione, a loro insindacabile giudizio, del prestito d'onore allo studente, dandone comunicazione successiva alla Regione.

     2. La concessione del prestito d'onore è subordinata all'impegno formale da parte dello studente a rimborsare il prestito nei termini stabiliti dalle apposite Convenzioni tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e gli istituti di credito.

 

     Art. 14. (Concorso della Regione negli interessi. Decorrenza tasso di interesse).

     1. La Regione concorre al pagamento degli interessi sui prestiti d'onore per la differenza tra il tasso applicato al prestito secondo quanto stabilito dalla convenzione con gli istituti di credito ed il tasso a carico dello studente, fissato al 3%. Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi si provvederà mediante versamenti diretti, agli istituti convenzionati, su loro richiesta.

     2. Le modalità di pagamento degli interessi a carico dello studente, a partire dalla data di concessione del finanziamento, saranno definite nel contratto stipulato tra lo studente stesso e l'istituto di credito.

 

     Art. 15. (Piano di ammortamento).

     1. Decorsi due anni dal conseguimento della laurea o del diploma, oppure dalla data di risoluzione del contratto, lo studente dovrà iniziare il rimborso del prestito d'onore comprensivo degli interessi del 3% secondo modalità e tempi - comunque non superiori a 24 mesi - predisposti dall'istituto erogante.

 

     Art. 16. (Estinzione anticipata).

     1. L'istituto di credito può consentire l'estinzione anticipata della concessione secondo modalità concordate direttamente con lo studente interessato.

 

     Art. 17. (Norma transitoria).

     1. In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 7, il termine per la presentazione delle domande relative all'anno accademico 1989/90 è fissato al 30 aprile 1990.