§ 4.3.65 - Legge regionale 27 agosto 1994, n. 63.
Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60 (Norme per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.3 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:27/08/1994
Numero:63


Sommario
Art. 1. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 100.000.000.
Art. 6.      1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:
Art. 7.      1. In deroga a quanto disposto dall'art. 6 bis, comma 4, della l.r. 60/1980, il termine per la presentazione delle domande è fissato, per l'anno in corso, nel trentesimo giorno successivo alla [...]
Art. 8.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.3.65 - Legge regionale 27 agosto 1994, n. 63. [1]

Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60 (Norme per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano).

(B.U. 9 settembre 1994, n. 39).

 

Art. 1. [2]

 

     Artt. 2. - 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5.

     1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 100.000.000.

     2. L'onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo 61265 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994, di nuova istituzione, che assumerà la denominazione "Contributi alle associazioni di donatori di sangue operanti nella regione" e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 59920 (Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.

     4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1995, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato con legge finanziaria.

 

     Art. 6.

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

     a) in diminuzione:

     cap. 59920 "Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale"

     lire 100.000.000;

     b) in aumento:

     programma regionale 2.2.3.03

     codificazione 1.1.1.6.2.2.8.7.8.30

     cap. 61265 (di nuova istituzione) "Contributi alle associazioni di donatori di sangue operanti nella regione"

     lire 100.000.000.

 

     Art. 7.

     1. In deroga a quanto disposto dall'art. 6 bis, comma 4, della l.r. 60/1980, il termine per la presentazione delle domande è fissato, per l'anno in corso, nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.

     2. In deroga a quanto disposto dall'art. 6 bis, comma 5, lett. b), della l.r. 60/1980, il termine per la liquidazione dell'acconto del contributo è fissato, per l'anno in corso, in trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

     3. In sede di prima applicazione, la commissione regionale tecnico- consultiva per le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano è nominata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 23 novembre 2009, n. 41.

[2] Inseriscono gli artt. 6 bis e 8 bis della L.R. 22 dicembre 1980, n. 60.

[3] Modificano gli artt. 7 e 8 della L.R. 22 dicembre 1980, n. 60.

[4] Inseriscono gli artt. 6 bis e 8 bis della L.R. 22 dicembre 1980, n. 60.