§ 4.3.42 - Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60.
Norme per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.3 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:22/12/1980
Numero:60


Sommario
Art. 1.      La Regione, nel pieno ed integrale riconoscimento della funzione sociale e solidaristica della donazione del sangue umano, in armonia con la legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e nella [...]
Art. 2.      Le operazioni di raccolta del sangue umano per uso trasfusionale sono effettuate secondo gli ambiti territoriali dei distretti sanitari di base in cui si articola l'unità sanitaria locale, nella [...]
Art. 3.      L'unità sanitaria locale, in conformità alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale e sulla base delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del titolo III del decreto del [...]
Art. 4.      Le operazioni di prelievo e raccolta del sangue umano ad uso trasfusionale devono essere svolte da almeno un medico ed un operatore professionale infermieristico operanti nell'ambito del [...]
Art. 5.      La Regione, nel quadro della organizzazione dei servizi dell'unità sanitaria locale e degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, provvede alla trasformazione del centro [...]
Art. 6.      Nell'ambito dei principi e degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione favorisce l'attività delle associazioni di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1967, n. 592 e la loro [...]
Art. 6 bis. 
Art. 7. 
Art. 8.      La commissione di cui al precedente articolo, nell'ambito degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, esprime pareri e formula proposte in merito:
Art. 8 bis. 
Art. 9.      Alla copertura finanziaria delle spese per la applicazione della presente legge si provvede con la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione, ai sensi dell'articolo 51, della [...]


§ 4.3.42 - Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60. [1]

Norme per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.

(B.U. 23 dicembre 1980, n. 13).

 

Art. 1.

     La Regione, nel pieno ed integrale riconoscimento della funzione sociale e solidaristica della donazione del sangue umano, in armonia con la legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e nella prospettiva del piano sanitario regionale, riorganizza l'attività di raccolta del sangue umano ad uso trasfusionale promuovendo altresì il riordino dei compiti di conservazione e distribuzione.

     La donazione è atto libero, volontario, anonimo e non può avere fini di lucro.

 

     Art. 2.

     Le operazioni di raccolta del sangue umano per uso trasfusionale sono effettuate secondo gli ambiti territoriali dei distretti sanitari di base in cui si articola l'unità sanitaria locale, nella struttura ambulatoriale di ciascun distretto la quale, a tal fine, funziona altresì quale punto fisso di raccolta del sangue umano ad uso trasfusionale e dispone delle attrezzature adeguate ai compiti da svolgere ai sensi della presente legge.

     Per l'ambito del distretto sanitario di base in cui è compresa la città di Aosta le operazioni di raccolta del sangue umano possono essere effettuate nei locali in cui ha sede il servizio trasfusionale dell'unità sanitaria locale, compatibilmente con la disponibilità dei locali e l'esercizio dei compiti del servizio medesimo.

     Le operazioni di raccolta, in rapporto al fabbisogno determinato ed alle esigenze di distribuzione nella Regione o concordate a livello interregionale, devono assicurare la raccolta di tutto il sangue umano disponibile.

 

     Art. 3.

     L'unità sanitaria locale, in conformità alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale e sulla base delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, provvede attraverso i propri servizi ai compiti di selezione dei donatori e di accertamento della loro idoneità a donare, nonché a stabilire le modalità per la raccolta ed il trasferimento del sangue umano raccolto al servizio trasfusionale dell'ospedale di Aosta. Gli esami periodici o di idoneità previsti per i donatori dalle vigenti disposizioni sono gratuiti.

     Fino all'effettivo trasferimento all'unità sanitaria locale delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'esercizio dei compiti di cui al precedente comma, nonché all'organizzazione e coordinamento delle attività di raccolta del sangue umano ad uso trasfusionale nell'ambito dei distretti sanitari di base si provvede secondo disposizioni dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 7.

 

     Art. 4.

     Le operazioni di prelievo e raccolta del sangue umano ad uso trasfusionale devono essere svolte da almeno un medico ed un operatore professionale infermieristico operanti nell'ambito del distretto sanitario interessato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 gennaio 1980, n. 2.

     Il medico è responsabile della corretta applicazione delle disposizioni che regolano la raccolta stessa ed è altresì responsabile dell'identificazione del donatore nonché del giudizio di idoneità alla donazione.

     Fino all'approvazione della pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale, le operazioni di prelevamento e raccolta del sangue umano ad uso trasfusionale ai sensi della presente legge, possono essere effettuate da personale medico convenzionato a norma degli accordi collettivi nazionali vigenti, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità di cui al precedente articolo 3.

 

     Art. 5.

     La Regione, nel quadro della organizzazione dei servizi dell'unità sanitaria locale e degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, provvede alla trasformazione del centro trasfusionale dell'ospedale di Aosta in servizio trasfusionale e di immunoematologia ed al riordino dei relativi compiti.

 

     Art. 6.

     Nell'ambito dei principi e degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione favorisce l'attività delle associazioni di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1967, n. 592 e la loro organizzazione in corrispondenza agli ambiti territoriali dei distretti sanitari di base in cui si articola l'unità sanitaria locale.

     A tal fine, la Regione corrisponde annualmente alle associazioni donatori presenti in Valle d'Aosta, secondo i distretti sanitari di competenza, contributi determinati dalla Giunta regionale - su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale - sentita la commissione di cui all'articolo 7, tenuto conto:

     a) del numero dei donatori effettivi presenti in ciascun distretto sanitario di base;

     b) dell'attività istituzionale svolta e del numero delle donazioni effettuate.

     I contributi sono corrisposti in una unica soluzione, entro il primo trimestre successivo a quello dell'anno considerato.

 

     Art. 6 bis. [2]

     1. La Regione può corrispondere, nei limiti degli stanziamenti previsti per questo tipo di interventi nel proprio bilancio annuale di previsione, ai comitati regionali e/o organi equivalenti delle associazioni di donatori presenti ed operanti in Valle d'Aosta, sentita la Commissione di cui all'art. 7, contributi a titolo di sostegno nelle spese di gestione e di funzionamento dell'attività.

     2. L'ammontare massimo dei contributi di cui al comma 1 è pari al novanta per cento della differenza fra il totale delle entrate derivanti dai contributi associativi, esclusi quelli erogati dalla Regione, e da donazioni varie, ed il totale delle uscite, risultanti dal bilancio di previsione del comitato regionale o dell'organo equivalente dell'associazione, per l'esercizio in corso.

     3. Qualora, ad esercizio concluso, dal conto consuntivo dell'associazione risulti un avanzo di amministrazione, il contributo di cui al comma 1 viene ridotto in misura pari all'avanzo stesso.

     4. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti amministrativi concernenti la determinazione e la concessione dei contributi di cui al comma 1, su presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, da parte delle associazioni, di apposita domanda al Servizio della sanità ed assistenza sociale dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, corredata dal bilancio di previsione dell'esercizio in corso e dal conto consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere regolarmente approvati dai rispettivi organi collegiali.

     5. La concessione del contributo avviene secondo le seguenti modalità:

     a) determinazione del contributo erogabile, sulla base del bilancio di previsione dell'anno in corso, calcolato secondo i criteri di cui al comma 2;

     b) entro il 31 maggio dell'esercizio in corso, liquidazione del cinquanta per cento del contributo;

     c) entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, sulla base delle risultanze del conto consuntivo, liquidazione del saldo, previa verifica da effettuarsi secondo quanto previsto dal comma 3.

 

     Art. 7. [3]

     1. Presso l'Assessorato della sanità ed assistenza sociale è istituita la commissione regionale tecnico-consultiva per le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.

     2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima ed è composta:

     a) dall'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;

     b) dal dirigente o altro funzionario della programmazione sanitaria regionale;

     c) dal direttore sanitario dell'Unità sanitaria locale, o da un suo delegato;

     d) dal primario del servizio trasfusionale dell'Unità sanitaria locale, o da un suo delegato;

     e) da un medico, preferibilmente specializzato in ematologia ed in materia trasfusionale, designato dalle associazioni di donatori aventi i requisiti di cui all'art. 2 della legge 14 luglio 1967, n. 592 (Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano) presenti in Valle d'Aosta;

     f) dal presidente e da tre rappresentanti designati dall'associazione di donatori operante in Valle d'Aosta avente il maggior numero di donatori ed i requisiti di cui all'art. 2 della l. 592/1967.

     3. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

     4. La commissione dura in carica per il periodo di validità di ciascun piano sanitario regionale.

 

     Art. 8.

     La commissione di cui al precedente articolo, nell'ambito degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, esprime pareri e formula proposte in merito:

     a) alla programmazione delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano in rapporto agli obiettivi del piano sanitario regionale ed alle esigenze dei servizi dell'unità sanitaria locale;

     b) alle modalità di prelievo e raccolta del sangue umano, con particolare riferimento all'afflusso dei donatori nel punto fisso di raccolta di ciascun distretto ed al soddisfacimento delle situazioni di emergenza;

     c) al coordinamento delle attività di cui alla presente legge fra i distretti sanitari di base ed il servizio trasfusionale dell'unità sanitaria locale;

     d) alla distribuzione del sangue umano raccolto ad uso trasfusionale ed alla sua migliore utilizzazione, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo o la assegnazione dell'eventuale esubero determinatosi;

     e) all'attribuzione dei contributi di cui al precedente articolo 6;

     f) (Omissis) [4].

     La commissione, nel quadro delle finalità di cui alla presente legge, formula proposte ed esprime il parere in merito alle convenzioni di cui all'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché alle convenzioni di cui all'art. 1, comma 8 e all'art. 11, comma 3, lett. f), della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati) [5].

 

     Art. 8 bis. [6]

     1. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali o statali.

 

     Art. 9.

     Alla copertura finanziaria delle spese per la applicazione della presente legge si provvede con la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione, ai sensi dell'articolo 51, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 23 novembre 2009, n. 41.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 agosto 1994, n. 63.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 agosto 1994, n. 63.

[4] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 27 agosto 1994, n. 63.

[5] Comma così integrato dall'art. 3 della L.R. 27 agosto 1994, n. 63.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 27 agosto 1994, n. 63.