§ 3.12.28 - L.R. 29 ottobre 2004, n. 25.
Modificazioni alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.12 viabilità
Data:29/10/2004
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15).
Art. 2.  (Rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15).
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 3.12.28 - L.R. 29 ottobre 2004, n. 25.

Modificazioni alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier). Rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1995, n.15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone).

(B.U. 16 novembre 2004, n. 47).

 

Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15).

     1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier), è sostituito dal seguente:

«2. Le azioni indicate negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 6bis costituiscono oggetti particolari del finanziamento di cui al comma 1.».

     2. Dopo l’articolo 6 della l.r. 15/1992 è inserito il seguente:

«Art. 6 bis. (Concorso nelle spese di acquisto di nuovo materiale rotabile).

1. Oggetto particolare del finanziamento di spesa di cui all’articolo 1 è il concorso nelle spese necessarie all’acquisto di nuovo materiale rotabile che possa essere utilizzato sulla tratta ferroviaria tra Aosta e Torino e sulla tratta ferroviaria tra Aosta e Pré-Saint-Didier.

2. Il concorso nelle spese di cui al comma 1 non può eccedere il 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta ed è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente.».

     3. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 15/1992, le parole: «Il Servizio della comunicazione e trasporti dell’Assessorato dell’ambiente, territorio e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente in materia di trasporti».

 

     Art. 2. (Rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15).

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 10, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 1.450.000 per l’esercizio 2004 e di annui euro 400.000 per gli esercizi 2005 e 2006.

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie).

     1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è complessivamente determinato in euro 3.900.000 annui per gli anni 2004, 2005 e 2006.

     2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nell’obiettivo programmatico 2.2.2.14. (Interventi nel settore dei trasporti) mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dell’obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), a valere sugli accantonamenti di cui all’allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006, previsti al punto B.2.3 (Nuova normativa di sostegno degli investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone).

     3. Per l’applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.