§ 3.11.60 - Legge regionale 22 marzo 2000, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore dei trasporto pubblico collettivo di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.11 trasporti
Data:22/03/2000
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 1).
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 3).
Art. 3.  (Modificazione all'articolo 4).
Art. 4.  (Abrogazione dell'articolo 5).
Art. 5.  (Modificazioni all'articolo 6).
Art. 6.  (Modificazioni all'articolo 7).
Art. 7.  (Modificazioni all'articolo 8).
Art. 8.  (Modificazioni all'articolo 10).
Art. 9.  (Modificazioni all'articolo 11).
Art. 10.  (Disposizioni transitorie).
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.11.60 - Legge regionale 22 marzo 2000, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore dei trasporto pubblico collettivo di persone).

(B.U. 22 marzo 2000, n. 10).

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 1). [1]

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 3). [2]

 

     Art. 3. (Modificazione all'articolo 4). [3]

 

     Art. 4. (Abrogazione dell'articolo 5).

     1. L'articolo 5 della l.r. 15/1995 è abrogato.

 

     Art. 5. (Modificazioni all'articolo 6). [4]

 

     Art. 6. (Modificazioni all'articolo 7). [5]

 

     Art. 7. (Modificazioni all'articolo 8). [6]

 

     Art. 8. (Modificazioni all'articolo 10). [7]

 

     Art. 9. (Modificazioni all'articolo 11). [8]

 

     Art. 10. (Disposizioni transitorie).

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della l.r. 15/1995, introdotto dalla presente legge, possono presentare le domande di contributo relative all'anno 2000 secondo le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 6 della l.r. 15/1995.

     2. Entro il termine di cui al comma 1, le aziende di trasporto che hanno presentato, nei termini previsti, le domande per i contributi relativi all'anno 1999, possono integrare le domande stesse per l'acquisizione di macchine obliteratrici, apparecchiature e tecnologie di controllo dell'utenza e di gestione del servizio, nell'ambito del programma approvato dalla Giunta regionale finalizzato alla realizzazione della tariffa unica integrata regionale.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 1 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.

[2] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1. Sostituiva il comma 1, art. 3 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.

[3] Sostituisce i commi 1 e 3, art. 4 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.

[4] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.

[5] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.

[6] Sostituisce ilcomma 2, art. 8 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.

[7] Sostituisce il comma 2, art. 10 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.

[8] Sostituisce l'art. 11 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.