§ 3.11.53 - Legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35.
Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.11 trasporti
Data:31/10/1997
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Tipologie degli interventi e autorizzazioni).
Art. 3.  (Coordinamento degli interventi e rilascio delle autorizzazioni).
Art. 4.  (Regolamento regionale).
Art. 5.  (Determinazione dei compensi per l'uso dell'elicottero, tariffe agevolate e esenzioni).
Art. 6.  (Autorizzazioni eccezionali).
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie).


§ 3.11.53 - Legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35.

Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri.

(B.U. 11 novembre 1997, n. 52).

 

     Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge disciplina l'impiego ed il controllo degli elicotteri utilizzati in servizio di elitrasporto per interventi nell'ambito della protezione civile e dei servizi istituzionali della Regione, nonché di ulteriori servizi o attività disciplinati sulla base di normativa regionale o di apposite convenzioni.

     2. Il servizio di elitrasporto di cui al comma 1 avviene tramite gestione diretta dell'Amministrazione regionale, ovvero tramite affidamento del servizio a imprese esterne individuate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi).

     2 bis. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, può acquistare uno o più elicotteri, alla cui gestione si provvede con le modalità di cui al comma 2 [1].

 

     Art. 2. (Tipologie degli interventi e autorizzazioni).

     1. L'impiego degli elicotteri di cui all'art. 1 è sempre diretto al perseguimento di un fine di pubblico interesse e, salvo quanto previsto dall'art. 6, l'utilizzazione è consentita esclusivamente per l'effettuazione di interventi diretti o quantomeno connessi:

     a) alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone;

     b) alla protezione e alla salvaguardia dell'ambiente;

     c) alla prevenzione degli eventi dannosi;

     d) al miglioramento della qualità dei servizi rientranti nell'ambito delle attività di protezione civile o con queste connesse.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 e l'utilizzazione degli elicotteri sono richiesti alla struttura regionale competente in materia di protezione civile e sono autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 3.

     3. Gli interventi che comportano voli fuori dal territorio regionale sono autorizzati, previo accordo con le autorità territorialmente competenti, in caso di calamità naturali od altre peculiari circostanze che rendano obbligatoria o preferibile l'utilizzazione dello spazio aereo extraregionale.

 

     Art. 3. (Coordinamento degli interventi e rilascio delle autorizzazioni).

     1. Al coordinamento degli interventi di cui all'art. 2 provvede la struttura regionale competente in materia di protezione civile.

     2. Le autorizzazioni all'utilizzo degli elicotteri per gli interventi di cui all'art. 2 sono rilasciate, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 6, dal responsabile della struttura competente in materia di protezione civile, individuata ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), o, in caso di sua assenza o impedimento ed esclusivamente per interventi necessari ed urgenti, dal personale in servizio di reperibilità della struttura stessa.

     3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, limitatamente agli interventi di trasporto sanitario di ammalati o infortunati in strutture ospedaliere, come previsto dalla legge regionale 20 agosto 1993, n. 70 (Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria), il coordinamento degli interventi e il rilascio delle autorizzazioni sono definiti sulla base di apposite convenzioni e protocolli operativi tra l'Amministrazione regionale e l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL).

 

     Art. 4. (Regolamento regionale).

     1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale emana un regolamento attuativo contenente:

     a) l'individuazione specifica delle tipologie degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, e l'indicazione dei criteri di priorità nel caso di concomitanza di eventi per i quali si rende necessario l'intervento degli elicotteri;

     b) l'elencazione indicativa degli interventi di cui all'art. 6;

     c) i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;

     d) l'eventuale disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'appaltatore del servizio di elitrasporto, con possibilità di ulteriori specificazioni in sede di capitolato speciale di appalto.

 

     Art. 5. (Determinazione dei compensi per l'uso dell'elicottero, tariffe agevolate e esenzioni).

     1. I costi degli interventi degli elicotteri sono posti a carico dell'Amministrazione regionale, salvo quanto stabilito dal comma 3 [2].

     2. [I costi degli interventi di cui all'art. 3, comma 3, sono anticipati dall'Amministrazione regionale con successivo rimborso da parte dell'USL] [3].

     3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina:

     a) le tipologie di intervento a titolo oneroso per il beneficiario e le modalità di esecuzione delle missioni;

     b) le tariffe a carico del beneficiario dell'intervento;

     c) l'ammontare dell'eventuale concorso regionale sulle spese a carico dei beneficiari degli interventi di cui all'art. 6.

 

     Art. 6. (Autorizzazioni eccezionali).

     1. Oltre agli interventi di cui all'art. 2, è facoltà

dell'Amministrazione regionale disporre interventi di diversa natura, di propria iniziativa ovvero dietro richiesta motivata e su autorizzazione rilasciata, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, esclusivamente dal Presidente della Giunta regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Assessore da lui delegato.

     2. Le attività di volo di cui al comma 1 sono autorizzabili sempreché non contrastino, ostacolino o ritardino, in qualsiasi modo, l'effettuazione degli interventi indicati all'art. 2.

     3. Il regolamento regionale di cui all'art. 4 prevede un'elencazione indicativa degli interventi di cui al comma 1.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 4.500.000.000 annue, grava sullo stanziamento iscritto al cap. 40780 del bilancio della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999.

 

 

 


[1] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 15 aprile 2008, n. 9.

[2] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

[3] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.