§ 3.8.24 - Legge regionale 31 gennaio 1980, n. 10.
Proroga, con modificazioni per l'anno 1979, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:31/01/1980
Numero:10


Sommario
Art. 1.      E' prorogata, per l'anno 1979, l'applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'anno finanziario 1979 ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lir
Art. 5.      Ai sensi della legge regionale 1 aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. [...]
Art. 6.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 7.      Il Presidente della Giunta regionale e in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del [...]
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.8.24 - Legge regionale 31 gennaio 1980, n. 10.

Proroga, con modificazioni per l'anno 1979, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(B.U. 28 febbraio 1980, n. 2).

 

Art. 1.

     E' prorogata, per l'anno 1979, l'applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, e successive integrazioni e modificazioni, con le seguenti modifiche.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'anno finanziario 1979 ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire

tremiliardiottocentomilioni; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire 3.800.000.000, sarà ripartita in 20 annualità di L. 190.000.000 ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1979 e fino all'anno 1998.

     L'onere annuo di cui al precedente comma graverà sul capitolo 2655 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

     Alla copertura dell'onere di L. 190.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 2745 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979 (punto 1 per L. 39.000.000 e punto 21 per L. 151.000.000 dell'allegato F al bilancio medesimo).

     All'onere di L. 190.000.000 per gli anni dal 1980 al 1998 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 5.

     Ai sensi della legge regionale 1 aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, per le operazioni di mutuo previste all'articolo 4 della presente legge, sono valutati in annue lire 3.000.000 e graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

     La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da riduzione di pari importo del capitolo 2745 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979 (punto 21 dell'allegato F al bilancio medesimo).

     Per gli anni futuri, gli eventuali oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

 

     Art. 6.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE SPESA

     Variazione in diminuzione:

     Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale

- Allegato F) L. 193.000.000

     Variazione in aumento:

     Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) L. 3.000.000

     Cap. 2655 - Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare (leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24 e 20 giugno 1978, n. 37) L. 190.000.000

     Totale L. 193.000.0000

     Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

     Legge regionale

     Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito mutuanti a favore dei beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

     Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7.

     Il Presidente della Giunta regionale e in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 5 percento a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento su cespiti delegabili, nonché a sottoscrivere le convenzioni con gli Istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica il 1°comma dell'art. 17 della L.R. 30 novembre 1965, n. 24.

[2] Sostituisce la lett. e) dell'art. 4 della L.R. 30 novembre 1965, n. 24.