§ 3.4.8 - Legge regionale 11 agosto 1976, n. 34.
Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 caccia e pesca
Data:11/08/1976
Numero:34


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, con sede in Aosta, istituito con legge regionale 10 maggio 1952, n. 2, ha competenza sulle acque pubbliche della [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      La quota annua di associazione per tutti gli appartenenti al Consorzio, sia effettivi che aggregati, è stabilita all'inizio di ogni anno dal Consiglio di amministrazione, che ne determina anche [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Sono organi del Consorzio
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario
Art. 12.      Il Consiglio di amministrazione costituisce nel suo seno il Comitato esecutivo del quale fanno parte il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario nominato per elezione tra i designati [...]
Art. 13.      Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Esso provvede a quanto occorre per il normale funzionamento del Consorzio, salve [...]
Art. 14. 
Art. 15.      Compete al Segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo redigere e conservare i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ed ogni [...]
Art. 16.      Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione del Consorzio è effettuato da un Collegio dei revisori dei conti formato da tre membri, di cui uno con funzione di [...]
Art. 17.      Indennità e compensi
Art. 18.      Per l'attuazione dei punti a, b, c, d, e, f, dell'articolo 3, può essere istituito, presso lo stabilimento ittiogenico regionale un centro studi e ricerche, in accordo con l'Amministrazione [...]
Art. 19.      I soci del Consorzio, di cui al punto a) dell'articolo 4, possono costituirsi in sezioni comunali o intercomunali ove raggiungano il numero di 50, purché limitrofe
Art. 20.      L'Assemblea è costituita da tutti i soci della sezione, ciascuno dei quali dispone di un solo voto. L'Assemblea
Art. 21.      L'Assemblea dei soci elegge con votazione diretta e segreta un Comitato sezionale che dura in carica quattro anni ed è composto da un numero di membri rapportato al numero dei soci secondo la [...]
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25.      Il Consiglio di amministrazione del Consorzio può essere sciolto per gravi motivi, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, su proposta dell'Assessore [...]
Art. 26.      A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, ad eccezione delle norme dell'articolo 2, concernente l'istituzione del Consorzio regionale per la tutela, [...]
Art. 27.  Norma transitoria.
Art. 28.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.4.8 - Legge regionale 11 agosto 1976, n. 34.

Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.

(B.U. 20 settembre 1976, n. 10).

 

Art. 1. [1]

     1. Le attribuzioni del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in materia di pesca, nel territorio della Regione, sono assunte dall'Amministrazione regionale che le esercita a mezzo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ai sensi dell'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641).

 

     Art. 2.

     Il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, con sede in Aosta, istituito con legge regionale 10 maggio 1952, n. 2, ha competenza sulle acque pubbliche della Valle d'Aosta per le materie di cui all'articolo 3 della presente legge.

     Ai fini della protezione, della conservazione e dell'incremento del patrimonio ittico, nonché della valorizzazione della piscicoltura e dell'esercizio della pesca, le acque pubbliche della Regione Autonoma Valle d'Aosta, fatti salvi gli antichi diritti, sono rese libere da qualsiasi altro vincolo o diritto, comunque denominato, riferentesi al patrimonio ittico, spettante a qualsiasi titolo allo Stato od a privati, società, consorzi a diversa ragione sociale, istituzioni, enti, comprese le riserve di pesca che non siano istituite dal Consorzio e dallo stesso gestite, salvo particolari deroghe dell'Amministrazione regionale e sentito il parere del Consorzio regionale pesca.

     Per quanto riguarda le attuali concessioni, esse si intendono valide sino alla scadenza delle stesse.

     I provvedimenti in materia di pesca, o quelli comunque afferenti i fini del Consorzio, sono emanati dall'Amministrazione regionale, sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Consorzio.

 

     Art. 3. [2]

     1. L'attività che il Consorzio svolge è rivolta al conseguimento dei seguenti fini:

     a) promuovere la conservazione e la propagazione del patrimonio ittico dando la preminenza alle specie pregiate indigene;

     b) favorire la piscicoltura e curare il ripopolamento ittico mediante:

     1) la costruzione e l'esercizio di impianti ittici, avvalendosi della consulenza di un ittiopatologo;

     2) la gestione dell'attuale stabilimento regionale ittico di Morgex e di La Salle in base ad apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione regionale, nella quale dovranno essere specificate le rispettive competenze sia tecniche che amministrative;

     3) la gestione di acque pubbliche avute in concessione di piscicoltura;

     4) la costituzione di bandite di pesca e zone di ripopolamento e recupero;

     c) promuovere ricerche idrobiologiche ed idrologiche dirette alla creazione di nuovi impianti di piscicoltura ed al reperimento di nuove aree di pesca nel territorio della Regione;

     d) attuare programmi di sperimentazione con la collaborazione di esperti nel settore con competenze specifiche, dando la preferenza ai residenti nella regione, per i quali il Consorzio sollecita e promuove la loro specializzazione;

     e) effettuare e disporre studi ed indagini su quanto attinente l'ittica e la pesca, relazionandone alla struttura regionale competente per eventuali interventi in materia;

     f) promuovere l'effettuazione da parte delle strutture competenti di periodici prelevamenti d'acqua per gli opportuni controlli sul tasso d'inquinamento, ai fini dell'adozione di adeguati provvedimenti a salvaguardia del patrimonio ittico e dell'equilibrio ecologico;

     g) vigilare sulle opere di semina e ripopolamento ittico su acque date in concessione a terzi in adempimento di obblighi ittiogenici;

     h) curare l'osservanza delle norme di legge sulla pesca avvalendosi dell'opera volontaria di pescatori, con qualifica di guardie ittiche, sia in materia di vigilanza che di ripopolamento;

     i) emanare regolamenti relativi all'esercizio della pesca sportiva;

     l) valorizzare la pesca quale attrattiva turistica, istituendo in zone idonee opportune riserve consorziali e svolgendo adeguata opera in collaborazione con gli organi turistici della Regione;

     m) svolgere attività didattico-divulgativa al fine di diffondere la conoscenza dei problemi dell'ittica e della pesca;

     n) dare impulso alla pesca sportiva, mediante la creazione di particolari riserve da utilizzare esclusivamente a fini agonistici;

     o) allacciare rapporti con altre organizzazioni ittiologiche, alieutiche e sportive, sia nazionali che estere, allo scopo di approfondire la conoscenza sull'ittiologia e sulla pesca;

     p) eseguire tutti gli altri compiti ed incarichi che l'Amministrazione regionale riterrà di affidargli nell'interesse dell'ittica e della pesca.

 

     Art. 4. [3]

     1. Costituiscono il Consorzio:

     a) tutti i pescatori in regola con le prescritte autorizzazioni, residenti nella regione, che abbiano versato la quota associativa. All'atto dell'iscrizione, il socio viene assegnato di diritto alla sezione del comune di residenza;

     b) associazioni, enti e società che abbiano motivo di aderire al Consorzio esclusivamente per scopi agonistici;

     c) i pescatori in regola con le prescritte autorizzazioni, non residenti nella regione. Ad essi è riconosciuta la qualifica di soci aggregati secondo le modalità che annualmente sono stabilite dal consiglio di amministrazione.

 

     Art. 5.

     La quota annua di associazione per tutti gli appartenenti al Consorzio, sia effettivi che aggregati, è stabilita all'inizio di ogni anno dal Consiglio di amministrazione, che ne determina anche la percentuale spettante alle sezioni per lo svolgimento della loro attività.

     Il versamento della quota associativa viene fatto secondo le modalità fissate dal Comitato esecutivo.

 

     Art. 6. [4]

     1. Le entrate ed il patrimonio sociale sono costituiti:

     a) dalle quote sociali;

     b) da eventuali contributi dello Stato e della Regione;

     c) dai contributi di associazioni, enti, società ed imprese;

     d) da altre eventuali entrate ed attività;

     e) dai beni immobili e mobili di proprietà del Consorzio;

     f) dai proventi delle tasse di concessione per il rilascio delle licenze di pesca di cui alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 (Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta).

 

     Art. 7.

     Sono organi del Consorzio:

     - il Consiglio di amministrazione;

     - il Presidente;

     - il Comitato esecutivo;

     - il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 8. [5]

     1. Il consiglio di amministrazione è composto da tredici membri così nominati:

     a) otto rappresentanti dei pescatori designati dagli stessi, come indicato dall'art. 23, nel numero di un rappresentante per ogni Comunità montana;

     b) cinque rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di gestione del patrimonio ittico, designati dalla Giunta regionale, di cui uno appartenente al Corpo forestale valdostano e uno all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

     2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

     3. Il consiglio di amministrazione deve essere rinnovato entro il mese successivo allo scadere del quadriennio. I membri del consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica.

     4. I membri del consiglio possono essere inoltre revocati da coloro che li hanno nominati, con mozione di sfiducia presentata dai due terzi dei componenti l'assemblea dei pescatori delle singole Comunità montane e approvata a maggioranza assoluta dai soci della circoscrizione.

     5. Ai fini di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla presentazione, il consiglio di amministrazione controlla la regolarità della documentazione relativa alla mozione di sfiducia, designa il comitato elettorale presso una delle sezioni della Comunità montana e fissa la data per la votazione della mozione stessa.

     6. Verificandosi vacanze tra i componenti del consiglio di amministrazione, qualunque ne sia la causa, si procede alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del quadriennio e possono essere rieletti o riconfermati.

 

     Art. 9. [6]

     1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente almeno quattro volte all'anno, per deliberare sulle materie di cui all'art. 10. Il presidente può convocare il consiglio quando ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o da almeno un terzo dei componenti il consiglio stesso o dal collegio dei revisori dei conti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui sono indicati gli argomenti da trattare, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

     2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il consiglio.

     3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

 

     Art. 10. [7]

     1. Il consiglio di amministrazione, nel massimo rispetto delle proposte formulate dalle assemblee sezionali dei soci di cui all'art. 20:

     a) determina i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento del Consorzio;

     b) stabilisce i programmi di attività del Consorzio;

     c) predispone ed approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'esame della Giunta regionale;

     d) predispone i regolamenti interni del Consorzio;

     e) ratifica le deliberazioni del comitato esecutivo di cui all'art. 14, comma 1, lett. c);

     f) delibera le norme generali relative all'assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale del Consorzio;

     g) predispone il regolamento per il funzionamento delle sezioni e le eventuali modificazioni.

     2. [8].

 

     Art. 11.

     Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

     La Presidenza e la Vice Presidenza sono attribuite ai componenti il Consiglio di amministrazione eletti a norma dell'articolo 23 della presente legge.

 

     Art. 12.

     Il Consiglio di amministrazione costituisce nel suo seno il Comitato esecutivo del quale fanno parte il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario nominato per elezione tra i designati dalla Giunta regionale. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente.

 

     Art. 13.

     Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Esso provvede a quanto occorre per il normale funzionamento del Consorzio, salve le prestazioni riservate al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo.

     Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, esercitandone le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

 

     Art. 14. [9]

     1. Il comitato esecutivo:

     a) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e cura le altre attribuzioni che gli siano delegate dal consiglio stesso;

     b) adotta i provvedimenti riguardanti il personale, diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, lett. f);

     c) delibera sulla stipulazione dei contratti che non eccedano l'importo di lire 5.000.000. Le delibere relative ai contratti devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza;

     d) applica tutte le sanzioni previste a carico dei pescatori, enti o persone che abbiano violato norme di disciplina e organizzative relative all'esercizio della pesca o comunque dannose per il patrimonio ittico o per l'equilibrio ecologico.

 

     Art. 15.

     Compete al Segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo redigere e conservare i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ed ogni altro documento inerente l'attività e le pertinenze di detti organi.

 

     Art. 16.

     Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione del Consorzio è effettuato da un Collegio dei revisori dei conti formato da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente nominato dal Consiglio regionale, e due nominati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

     Il Collegio dura in carica quattro anni ed i membri possono essere riconfermati.

     I revisori dei conti possono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

     Essi possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, redigendo regolare verbale.

 

     Art. 17.

     Indennità e compensi:

     - al Presidente del Consorzio è dovuta un'indennità di carica;

     - ai membri del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo ed ai revisori dei conti, è dovuto un gettone di presenza, ad eccezione del Presidente, ed il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni.

     L'entità degli emolumenti è deliberata dal Consiglio di amministrazione [10].

 

     Art. 18.

     Per l'attuazione dei punti a, b, c, d, e, f, dell'articolo 3, può essere istituito, presso lo stabilimento ittiogenico regionale un centro studi e ricerche, in accordo con l'Amministrazione regionale.

 

     Art. 19.

     I soci del Consorzio, di cui al punto a) dell'articolo 4, possono costituirsi in sezioni comunali o intercomunali ove raggiungano il numero di 50, purché limitrofe.

     La documentazione per la costituzione delle sezioni deve essere sottoposta all'esame del Consiglio di amministrazione del Consorzio, che ne riscontra la regolarità.

     In ciascun Comune non può costituirsi più di una sezione, né è possibile la costituzione di sezioni intercomunali nel caso in cui nel Comune esista già una sezione autonoma, salvo la facoltà della sezione comunale di sciogliersi onde costituire la sezione intercomunale, purché nell'ambito della stessa Comunità Montana di cui all'articolo 23.

     Gli organi della sezione sono:

     a) Assemblea dei soci;

     b) il Comitato sezionale.

 

     Art. 20.

     L'Assemblea è costituita da tutti i soci della sezione, ciascuno dei quali dispone di un solo voto. L'Assemblea:

     a) approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo dei fondi sezionali di cui all'articolo 5;

     b) elegge i componenti del Comitato sezionale;

     c) determina i criteri e gli indirizzi per conseguire i fini della sezione, nell'ambito dei compiti e delle finalità generali del Consorzio.

     L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno. In una delle due riunioni devono necessariamente essere approvati i bilanci consuntivo e preventivo relativi ai fondi sezionali.

     Si riunisce in sessione straordinaria su richiesta dei due terzi dei componenti del Comitato sezionale, o per la presentazione della mozione di sfiducia verso il Comitato sezionale presentata dal 50 percento più uno dei soci iscritti alla sezione, o su richiesta di un terzo dei soci della sezione per qualsiasi altro argomento.

     L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Comitato sezionale mediante invito scritto, spedito ad ogni socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

     L'invito indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi anche un'ora dopo quella fissata per la prima.

     L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione per la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

 

     Art. 21.

     L'Assemblea dei soci elegge con votazione diretta e segreta un Comitato sezionale che dura in carica quattro anni ed è composto da un numero di membri rapportato al numero dei soci secondo la seguente proporzione:

     sino a 200 soci n. 5 membri

     da 201 soci a 500 n. 7 membri

     da 501 soci a 900 n. 9 membri

     oltre 901 soci n. 11 membri.

     Per l'elezione dei membri dei Comitati sezionali viene costituito tra i soci un Comitato elettorale, che determina le modalità della votazione ed ogni altra norma necessaria a tal fine.

     L'elezione avviene su presentazione di una o più liste, in ciascuna delle quali il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei candidati da eleggere.

     Le liste devono essere depositate presso il Comitato elettorale almeno dieci giorni prima del giorno delle elezioni. Le liste presentate sono considerate definitive.

     Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a tre.

     Le preferenze devono essere assegnate solo a candidati di una stessa lista.

     Nel caso di presentazione di più liste, risultano eletti con proporzionale diretta i candidati di ciascuna lista che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze viene eletto il candidato più anziano di età.

     Le vacanze che vengano a verificarsi per qualsiasi causa nel corso del mandato vengono reintegrate con gli aventi diritto della stessa lista per il restante periodo del quadriennio, salvo nel caso di presentazione di una lista unica.

     La decadenza del Comitato di sezione a seguito del voto di sfiducia dà luogo al rinnovo dello stesso con nuove elezioni solo per il restante periodo del quadriennio.

     Le sezioni di nuova costituzione eleggono il Comitato di sezione solo per il restante periodo del quadriennio in cui restano in carica gli altri Comitati di sezione.

     I membri del Comitato che senza giustificato motivo non intervengono a tre adunanze consecutive sono dichiarati decaduti e devono essere sostituiti.

 

     Art. 22. [11]

     1. Competono ai comitati sezionali:

     a) l'amministrazione dei fondi sezionali di cui all'art. 5;

     b) la formulazione di proposte da presentare al consiglio di amministrazione del Consorzio tramite i propri rappresentanti;

     c) lo svolgimento dell'attività loro demandata dal Consorzio stesso sulle acque e sul territorio di loro competenza, secondo le norme che saranno stabilite con apposito regolamento;

     d) la promozione e l'attuazione di ogni altra iniziativa per la valorizzazione dello sport della pesca e del patrimonio ittico, che, nell'ambito delle proprie competenze, non contrasti con i compiti e le finalità generali del Consorzio.

 

     Art. 23. [12]

     1. Alla nomina degli otto rappresentanti dei pescatori del consiglio di amministrazione del Consorzio si procede mediante elezione diretta da parte dei soci di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), suddividendo il territorio della Regione in otto circoscrizioni corrispondenti alla delimitazione delle Comunità montane.

     2. Le elezioni dei rappresentanti dei pescatori nel consiglio di amministrazione si svolgono ogni quattro anni, contemporaneamente all'elezione del comitato di sezione.

     3. Ogni circoscrizione di Comunità montana è tenuta a comunicare al consiglio di amministrazione del Consorzio, almeno trenta giorni prima dell'elezione, la sezione compresa nel proprio territorio presso la quale si costituisce il comitato elettorale competente per l'elezione dei rappresentanti.

     4. I rappresentanti di ciascuna circoscrizione di Comunità montana devono riunire almeno due volte l'anno i comitati di sezione compresi nel loro territorio, per riferire sul loro operato e sull'attività del Consorzio, pena la decadenza dall'incarico.

     5. Per la sostituzione si segue la procedura dettata in materia dall'art. 24.

 

     Art. 24. [13]

     1. L'elezione diretta degli otto rappresentanti dei pescatori del consiglio di amministrazione avviene nell'ambito di ciascuna circoscrizione di Comunità montana su presentazione di una o più liste, firmate da un solo candidato.

     2. Le liste devono essere depositate almeno trenta giorni prima dell'elezione presso il consiglio di amministrazione del Consorzio. Le liste presentate sono definitive.

     3. Nel caso di presentazione di più liste, risulta eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

     4. Non sono eleggibili i soci che, nel biennio precedente le elezioni, abbiano commesso una violazione delle vigenti leggi sulla pesca punita da una sanzione amministrativa; essi decadono dal loro mandato elettivo qualora la violazione seguita da sanzione amministrativa avvenga in un qualunque momento del periodo di detto mandato. Lo stesso dicasi per le infrazioni alle leggi sulla pesca aventi rilevanza penale, che, ove seguite da condanna sia pure coi benefici di legge, determinano la radiazione del responsabile dall'elenco dei soci e la perdita di qualunque incarico per un periodo di tempo almeno pari a quello stabilito nella sentenza di condanna.

     5. La sostituzione dei consiglieri decaduti in conseguenza di dette sanzioni o condanna o per altri motivi avviene mediante nuove elezioni da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza.

 

     Art. 25.

     Il Consiglio di amministrazione del Consorzio può essere sciolto per gravi motivi, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste.

 

     Art. 26.

     A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, ad eccezione delle norme dell'articolo 2, concernente l'istituzione del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, le disposizioni della legge regionale 10 maggio 1952, n. 2.

 

     Art. 27. Norma transitoria.

     Il Consiglio di amministrazione del Consorzio regionale, in carica per effetto della legge 10 maggio 1952, n. 2, deve provvedere entro i sei mesi successivi dall'entrata in vigore della presente legge a:

     a) verificare la costituzione delle sezioni che si costituiscono a norma della presente legge. Le sezioni fino alla data delle elezioni del Comitato sezionale sono rette da un Comitato provvisorio;

     b) indire le elezioni, nessuna esclusa, previste dalla presente legge.

 

     Art. 28.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

[8] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

[10] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.